Buongiorno
Ho presentato una CILA con verifica delle tolleranze al comma 3, con dimostrazione grafica sullo spostamento di 5 cm di un tavolato rispetto alla pratica originaria.
A parte un volume tecnico più grande (per la cassetta murata del vaso), non ci sono altre differenze o difformità.
Adesso mi chiedono un’integrazione con la verifica grafica e analitica rifererendosi al comma 1 e comma 1-bis.
Aggiungo che nella tavola di stato di fatto, differenze e progetto, ho inserito anche le misure complessive dell’immobile.
L’ufficio tecnico mi segnala anche che questa tavola è illeggibile (immagino ci sia stato un bug in fase di salvataggio).
Posso sperare che la richiesta di integrazione sia motivata dal fatto che non si possono leggere i dati sulla tavola?
Grazie a chi potrà rispondermi
Salvia : [post n° 494950]
Verifica tolleranze art.34-bis comma 3
senza sapere come hai impostato la tavola è impossibile rispondere, un bug mi sembra strano soprattutto se la tavola salvata è leggibile nel tuo pc, poi tutto può essere, comunque sia non mi sembra un caso da ansiolitici...
Grazie per la tua risposta, ciò che non comprendo è la richiesta di verifica dei commi 1 e 1-bis. A meno che non sia obbligatorio….?
Domani proverò a parlare con l’ufficio tecnico
Domani proverò a parlare con l’ufficio tecnico
Grazie per la tua risposta, ciò che non comprendo è la richiesta di verifica dei commi 1 e 1-bis. A meno che non sia obbligatorio….?
Domani proverò a parlare con l’ufficio tecnico
Domani proverò a parlare con l’ufficio tecnico
Basterà integrare, come ti chiede il comune, tramite verifica grafica e analitica (tabellina con dimostrazione), facendo riferimento anche nella relazione all'art. 34-bis commi 1 e 1 bis (le difformità non costituiscono illecito edilizio). Facci sapere.
Sì ok, ma che verifica grafica e analitica devo fare se non quella dello spostamento di 5 cm di un tavolato, che ho già fatto? Proverò ad essere più specifica…? Mah….!
La verifica delle tolleranze è relativa ai parametri edilizi dell'unità immobiliare nella sua consistenza reale rispetto allo stato legittimo. Lo spostamento del tramezzo non rientra nel concetto di tolleranza e di fatti occorre sanatoria a prescindere dall'entità. Per tutto il resto devi dimostrare graficamente (sovrapposto) e analiticamente (tabella) che eventuali differenze a livello di volumi/sagoma/superfici/distacchi/altezze ecc. rientrano nel perimetro delle tolleranze di cui all'art 34-bis.
Le Sanatorie con la nuova normativa hanno elevato a obbligo la verifica complessiva dell'unità immobiliare.
Secondo il mio parere estendendo le verifiche a parametri che forse prima non tutti i tecnici prendevano in considerazione.
Lo dimostra il fatto che avendo sotto occhio alcune sanatorie precedenti al luglio 2024, non ho mai visto inserire le dimensioni esterne dell'unità immobiliare, ne le distanze, figuriamoci raffronti tra sagoma e volume....
Detto questo mi chiedo se gli uffici tecnici possano utilizzare lo strumento dell'autotutela (e se si entro quale tempistica) ed invalidare certe Cila/SCia in sanatoria depositate..
Si scoprirebbe il vaso di Pandora....
Secondo il mio parere estendendo le verifiche a parametri che forse prima non tutti i tecnici prendevano in considerazione.
Lo dimostra il fatto che avendo sotto occhio alcune sanatorie precedenti al luglio 2024, non ho mai visto inserire le dimensioni esterne dell'unità immobiliare, ne le distanze, figuriamoci raffronti tra sagoma e volume....
Detto questo mi chiedo se gli uffici tecnici possano utilizzare lo strumento dell'autotutela (e se si entro quale tempistica) ed invalidare certe Cila/SCia in sanatoria depositate..
Si scoprirebbe il vaso di Pandora....