salvia : [post n° 495837]
Locali H 230
Buonasera, come ci si comporta dovendo fare lavori in un alloggio condonato negli anni '90, con pratica edilzia con quote scarse, solo le tavole dello stato di fatto e quelle di confronto, sezioni fatte ad arte, e con alcuni locali (camere da letto) con H 230? Mi sto arrovellando...
Dipende da che lavori si rende necessario fare. Solitamente è ammessa la manutenzione ordinaria e/o alcuni interventi di straordinaria.
Ciò premesso, per quanto potrebbe portare ad esisti indesiderati, credo sia indispensabile un confronto con l'ufficio tecnico comunale, anche solo per capire come si pongono nei confronti della tematica.
L'unica perplessità che mi sovviene, visti i pochi elementi a disposizione, riguarda l'altezza interna dei locali. Salvo regole specifiche per il contesto o il territorio (centri storici, comunità montane, ecc) in teoria, il condono non avrebbe potuto a suo tempo derogare ai requisiti iginico sanitari, ergo, se il tuo intervento prevede l'asseverazione di una nuova agibilità, potresti trovarti impossibilitata a procedere.
PS
Discorso molto ampio, ho solo accennato ai primi spunti di riflessione che mi sono passati per la testa.
Ciò premesso, per quanto potrebbe portare ad esisti indesiderati, credo sia indispensabile un confronto con l'ufficio tecnico comunale, anche solo per capire come si pongono nei confronti della tematica.
L'unica perplessità che mi sovviene, visti i pochi elementi a disposizione, riguarda l'altezza interna dei locali. Salvo regole specifiche per il contesto o il territorio (centri storici, comunità montane, ecc) in teoria, il condono non avrebbe potuto a suo tempo derogare ai requisiti iginico sanitari, ergo, se il tuo intervento prevede l'asseverazione di una nuova agibilità, potresti trovarti impossibilitata a procedere.
PS
Discorso molto ampio, ho solo accennato ai primi spunti di riflessione che mi sono passati per la testa.
Temo di non poter procedere, in quanto, come in tantissimi casi, aprirerei il vaso di Pandora. L'immobile non rientra infatti in nessun particolare casistica locale o derogabile.
Grazie per la tua risposta.
Grazie per la tua risposta.
Semplicemente i locali con altezza inferiore alle norme vigenti si mantengono inalterati per consistenza e destinazione funzionale: qualsiasi modifica anche di M.S. comporterebbe la (sopraggiunta/implicita) assenza dei requisiti e l'impossibilità di procedere.
In definitiva non si possono modificare l'uso o realizzare interventi di diversa distribuzione che interessino anche solo parzialmente quei locali. Rimangono salve altre porzioni dell'immobile che ex ante garantiscano il rispetto delle norme: es. soggiorno/camera doppia h230 > rimarrà tale e senza possibilità di alcuna modifica rilevante (solo m.o.), mentre una cucina h270 di 9 mq potrebbe trasformarsi in stanza singola (RAI permettendo).
In definitiva non si possono modificare l'uso o realizzare interventi di diversa distribuzione che interessino anche solo parzialmente quei locali. Rimangono salve altre porzioni dell'immobile che ex ante garantiscano il rispetto delle norme: es. soggiorno/camera doppia h230 > rimarrà tale e senza possibilità di alcuna modifica rilevante (solo m.o.), mentre una cucina h270 di 9 mq potrebbe trasformarsi in stanza singola (RAI permettendo).
Grazie archspf, ma non capisco una cosa. Se si fa una pratica edilizia indicando i locali con H 230, si rischia di inficiare l'agibilità dell'intero alloggio?
no. le destinazioni dei locali e la loro consistenza sono quelle assentite ancorchè in sanatoria: per l'agibilità a seguito del condono generalmente si procede prima con la richiesta in deroga, per poi aggiornarla/integrarla in caso di interventi sopravvenuti che lo richiedano.
Quindi in un caso di mansarda che non ha RAI rispettati e neppure altezza media rispettata (max 2.05m), ma condonato ad uso abitativo (condono 2003), potrei richiedere la agibilità in deroga pur non avendo interventi da farsi (trattasi di monolocale con bagnetto di circa 40mq)?
Mi è stato proposto di verificare se il Salvacasa può fare al caso mio:
ovvero verificare se la porzione di mansarda con H = 2.40 m supera i 20 mq previsti dal mini alloggio introdotto dal Salvacasa.
I RAI sarebbero rispettati.
Ma la porzione di sottotetto con h> 2.40 sarebbe quella più interna (ovvero la parte con la trave di colmo) e non quella finestrata.
In merito al Condono 2003 mi è stato detto (ma solo recentemente) che ci fu una finestra temporale per avere la Agibilità dei Beni condonati.
Non ricordo però se anche allora a condizione del rispetto dei requisiti I-S.
Mi è stato proposto di verificare se il Salvacasa può fare al caso mio:
ovvero verificare se la porzione di mansarda con H = 2.40 m supera i 20 mq previsti dal mini alloggio introdotto dal Salvacasa.
I RAI sarebbero rispettati.
Ma la porzione di sottotetto con h> 2.40 sarebbe quella più interna (ovvero la parte con la trave di colmo) e non quella finestrata.
In merito al Condono 2003 mi è stato detto (ma solo recentemente) che ci fu una finestra temporale per avere la Agibilità dei Beni condonati.
Non ricordo però se anche allora a condizione del rispetto dei requisiti I-S.
Credo allora che procederò coi lavori definendo i vani H 230 come locali di servizio, tipo lavanderia o guardaroba.
A suo tempo erano stati definiti, nelle tabelle di calcolo di sup e rai, come "stanze", mentre gli altri locali destinati a dormire erano "camere".
Grazie per tutte le info e l'aiuto
A suo tempo erano stati definiti, nelle tabelle di calcolo di sup e rai, come "stanze", mentre gli altri locali destinati a dormire erano "camere".
Grazie per tutte le info e l'aiuto
mi risulta che la lavanderia debba avere h=2.40m.
Almeno nella mia provincia.
Verifica il tuo Regolamento Edilizio .
Almeno nella mia provincia.
Verifica il tuo Regolamento Edilizio .
Verifica anche il recepimento del Salva Casa della tua Regione. Ci sono casistiche in cui è possibile derogare a determinati requisiti.
@paola2, @salvia
Stiamo parlando di due cose diverse.
1. La semplificazione dei requisiti minimi di superficie ed altezze introdotta dal Salva casa riguarda casi specifici (art. 5-bis), ovvero a determinate condizioni (art. 5-ter), oltre al requisito dell'adattabilità, che sono di difficile applicabilità:
a) inserimento in un contesto di recupero edilizio dell'intero stabile che preveda miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie > esclusi gli interventi isolati sulla singola unità
b) progetto che preveda soluzioni innovative ed alternative per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate (es. aumento dimensione alloggio; ventilazione meccanica ecc.)
Sono fatti salvi peraltro tutti gli altri parametri (RAI, dimensione minime dei locali ecc.).
L'alloggio monostanza deve essere un'unità autonoma, non uno spazio accessorio menchèmeno una porzione. L'altezza minima è fissata a 2.40m
2. Per gli immobili condonati esiste la possibilità di richiedere l'agibilità in deroga, come già anticipato, ma che tuttavia va richiesta a seguito della concessione ottenuta e non dopo aver realizzato delle ulteriori modifiche.
Peraltro se modifichi l'assetto assentito sei soggetto al rispetto delle norme vigenti.
Stiamo parlando di due cose diverse.
1. La semplificazione dei requisiti minimi di superficie ed altezze introdotta dal Salva casa riguarda casi specifici (art. 5-bis), ovvero a determinate condizioni (art. 5-ter), oltre al requisito dell'adattabilità, che sono di difficile applicabilità:
a) inserimento in un contesto di recupero edilizio dell'intero stabile che preveda miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie > esclusi gli interventi isolati sulla singola unità
b) progetto che preveda soluzioni innovative ed alternative per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate (es. aumento dimensione alloggio; ventilazione meccanica ecc.)
Sono fatti salvi peraltro tutti gli altri parametri (RAI, dimensione minime dei locali ecc.).
L'alloggio monostanza deve essere un'unità autonoma, non uno spazio accessorio menchèmeno una porzione. L'altezza minima è fissata a 2.40m
2. Per gli immobili condonati esiste la possibilità di richiedere l'agibilità in deroga, come già anticipato, ma che tuttavia va richiesta a seguito della concessione ottenuta e non dopo aver realizzato delle ulteriori modifiche.
Peraltro se modifichi l'assetto assentito sei soggetto al rispetto delle norme vigenti.