Buongiorno a tutti chiedo informazione in quanto mi trovo disorientato rispetto a questo problema:
Comune di Milano, manutenzione straordinaria facciata interna edificio (no vincoli, sensibilità paesistica bassa). Ripristini e sistemazioni varie, sostituzione parapetti in ferro e vetro fatiscenti con nuovi di disegno analogo. Il manufatto resterà sostanzialmente come è oggi ma rinnovato.
La normativa di riferimento è
Art. 3, comma 1, lett. b) – DPR 380/2001 [...]Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati [...].
Art. 6-bis DPR 380/2001 CILA
Allegato A, Tabella “Edilizia” – D.... 222/2016 → specifica CILA quale titolo per interventi (anche) sui prospetti.
Chiedo perchè sul portale "impresa in un giorno" sul quale siamo obbligati a procedere con la compilazione telematica, nella tipologia di intervento mi propone solo
" Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Art. 3, comma 1, lett. b) – DPR 380/2001 sempre che non riguardino parti strutturali o i prospetti"
Mi pare in contrasto con la normativa vigente.
Grazie
Ri.Co. Arch. : [post n° 496068]
CILA per manutenzione straordinaria prospetti edificio
Sicuro che serva una pratica edilizia?
Io non lo sarei affatto, ma ammetto che Milano non è il mio territorio (per fortuna).
Io non lo sarei affatto, ma ammetto che Milano non è il mio territorio (per fortuna).
Essendo manutenzione straordinaria direi che la pratica serve. Il punto è che sembra non gli basti più una CILA il che suona un po eccessivo
Ri.Co., quando hai citato il DPR hai omesso una parte dell'articolato: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso". La specificazione finale è ambigua, e restringe decisamente il campo. Se questa condizione non è verificata, l'intervento è classificabile come ristrutturazione edilizia "leggera" effettuabile con SCIA.
Ciao, cambi quote parapetti, materiali, colori, finiture, aperture? Mi sembra di no da quello che ho letto
Le premesse sono: "Il manufatto resterà sostanzialmente come è oggi ma rinnovato"
A mio avviso, ci sono perplessità sul fatto che si tratti effettivamente di manutenzione straordinaria o che, seppur lo sia, non rientri in regime di edilizia libera.
Ricordate il famoso bonus facciate e come sono stati realizzati molti interventi in assenza di titolo abilitativo?
Ricordate il glossario dell'edilizia libera?
Personalmente, lo ribadisco, un paio di domande me le farei. Non mi pare, nel post, si parli di cambio materiali, modifiche alle aperture/bucature e/o altre opere che comportino di intervenire oltre il limite delle finiture.
Fosse anche da rifare completamente l'intonaco, resta edilizia libera. Edilizia libera soggetta però a redazione di ex legge 10 ed al rispetto dei requisiti di trasmittanza oggi in vigore qualora l'intervento interessi più del 10% della superficie disperdente (lo so, assurdo, ma così è, quantomeno dove opero io).
A mio avviso, ci sono perplessità sul fatto che si tratti effettivamente di manutenzione straordinaria o che, seppur lo sia, non rientri in regime di edilizia libera.
Ricordate il famoso bonus facciate e come sono stati realizzati molti interventi in assenza di titolo abilitativo?
Ricordate il glossario dell'edilizia libera?
Personalmente, lo ribadisco, un paio di domande me le farei. Non mi pare, nel post, si parli di cambio materiali, modifiche alle aperture/bucature e/o altre opere che comportino di intervenire oltre il limite delle finiture.
Fosse anche da rifare completamente l'intonaco, resta edilizia libera. Edilizia libera soggetta però a redazione di ex legge 10 ed al rispetto dei requisiti di trasmittanza oggi in vigore qualora l'intervento interessi più del 10% della superficie disperdente (lo so, assurdo, ma così è, quantomeno dove opero io).
No infatti. dove opero comprende 2 condomini (2 civici) che sono di fatto un unico corpo di fabbrica, ma solo uno dei due esegue questo intervento che si interrompe in corrispondenza di un giunto verticale in facciata, quindi è d'obbligo mantenere tutto invariato. Sono completamenti e ripristini conservativi. Il parapetto sarà sostanzialmente uguale salvo i fissaggi dei montanti sui frontalini anzichè nella parte superiore della soletta balconi.
Si optava per la CILA, e non edilizia libera, in quanto i parapetti saranno comunque soggetti al dimensionamento dei carichi secondo le NCT vigenti. (tempo fa mi era stato consigliato così in altra occasione di confronto con il responsabile di procedimento .. quando ancora esisteva un confronto verbale con i tecnici del Comune di Milano...)
Si optava per la CILA, e non edilizia libera, in quanto i parapetti saranno comunque soggetti al dimensionamento dei carichi secondo le NCT vigenti. (tempo fa mi era stato consigliato così in altra occasione di confronto con il responsabile di procedimento .. quando ancora esisteva un confronto verbale con i tecnici del Comune di Milano...)
quelli elencati sono interventi di Manutenzione Ordinaria, ancorché diversamente parleremmo di modifica dei prospetti che è R.E. e va in SCIA, e non è questo il caso.
Il riferimento al passaggio della lettera b) comma 1 art. 3 è relativo a casi molto diversi e la cui finalità sono quelle riferite all'agibilità e non ad opere di rinnovamento ancorché "spontanee".
"Si optava per la CILA, e non edilizia libera, in quanto i parapetti saranno comunque soggetti al dimensionamento dei carichi secondo le NCT vigenti. "
Fermo restando che non si "opta" per un titolo edilizio ma se ne individua la reale necessità giuridica, le norme di settore sono indipendenti dal fatto che occorra o meno un titolo edilizio.
Il riferimento al passaggio della lettera b) comma 1 art. 3 è relativo a casi molto diversi e la cui finalità sono quelle riferite all'agibilità e non ad opere di rinnovamento ancorché "spontanee".
"Si optava per la CILA, e non edilizia libera, in quanto i parapetti saranno comunque soggetti al dimensionamento dei carichi secondo le NCT vigenti. "
Fermo restando che non si "opta" per un titolo edilizio ma se ne individua la reale necessità giuridica, le norme di settore sono indipendenti dal fatto che occorra o meno un titolo edilizio.