In un condominio sono stati fatti una scia e un deposito sismico per lavori in facciata. Durante i lavori, il dl e la ditta hanno proposto una variante al progetto originario, che però è stata rifiutata dall'assemblea. Il dl si è impegnato a far eseguire il progetto originario, pur facendo sapere che non garantiva la sua tenuta negli anni rispetto alla variante, e declinava la responsabilità.
I dubbi sono questi: a lavori conclusi il dl deve fare comunque le pratiche di fine lavori al Comune e al Genio regionale o può rifiutarsi? Nel concreto, che pratiche di fine lavori deve fare al Comune e al Genio? Ad esempio: relazione di fine lavori, verbale di collaudo, etc.? In queste pratiche egli può segnalare che aveva proposto un'altra soluzione e che il condominio l'ha respinta?
MLL : [post n° 496308]
fine lavori Comune e Genio
che vuol dire scusa? Il fine lavori va fatto in comune e il collaudo al genio, ma in entrambi non è prevista l'opzione "si collaudano i lavori ma il DL aveva proposto una soluzione diversa". Il collaudo e il fine lavori si fanno dichiarando la conformità del realizzato al progetto, punto!
Se il DL non era d'accordo con quanto progettato non doveva accettare di fare la DL
Se il DL non era d'accordo con quanto progettato non doveva accettare di fare la DL
La DL deve controllare i lavori e assicurarsi che venga rispettato il progetto e le norme, non deve per forza essere d'accordo con quanto progettato. (pensate agli incarichi di sola DL nel pubblico, andrebbero tutti deserti!).
La DL, eventualmente, se riteneva ci fossero gravi problematiche nel progetto (dal punto di vista tecnico e normativo), dopo il rifiuto del Committente di adoperarsi per risolverle, avrebbe potuto dimettersi.
La comunicazione di fine lavori spetta al Direttore dei Lavori, che certifica la corrispondenza delle opere con il progetto (anche se lo riteneva errato), quindi assolutamente è suo compito chiudere la pratica, ma non ha responsabilità di eventuali errori progettuali.
Per quanto riguarda il Collaudo statico, l'onere spetta al collaudatore.
Giusto per capire @MLL, non è che il DL è stato proposto dall'Impresa?
La DL, eventualmente, se riteneva ci fossero gravi problematiche nel progetto (dal punto di vista tecnico e normativo), dopo il rifiuto del Committente di adoperarsi per risolverle, avrebbe potuto dimettersi.
La comunicazione di fine lavori spetta al Direttore dei Lavori, che certifica la corrispondenza delle opere con il progetto (anche se lo riteneva errato), quindi assolutamente è suo compito chiudere la pratica, ma non ha responsabilità di eventuali errori progettuali.
Per quanto riguarda il Collaudo statico, l'onere spetta al collaudatore.
Giusto per capire @MLL, non è che il DL è stato proposto dall'Impresa?
Il DL e l'impresa sono stati presentati dall'amministratore del condominio. Il DL ha fatto anche il progetto, ma nella pratica si è sempre dimostrato un mero portavoce della ditta.
Siamo in zona sismica 1 e l'intervento consiste in reti antiribaltamento in facciata, non abbiamo collaudo ma certificato di regolare esecuzione.
Per riepilogare:
- il fine lavori, deve essere firmato solo dal DL o anche dall'amministratore e dalla ditta? Va depositato solo al Comune o anche al Genio regionale?
- il certificato di regolare esecuzione=collaudo, chi lo deve fare? Esso va presentato al Comune e al Genio?
Siamo in zona sismica 1 e l'intervento consiste in reti antiribaltamento in facciata, non abbiamo collaudo ma certificato di regolare esecuzione.
Per riepilogare:
- il fine lavori, deve essere firmato solo dal DL o anche dall'amministratore e dalla ditta? Va depositato solo al Comune o anche al Genio regionale?
- il certificato di regolare esecuzione=collaudo, chi lo deve fare? Esso va presentato al Comune e al Genio?