Di fatto, quindi, il condono non può prescindere dal rispetto dei requisiti minimi di salubrità previsti da fonti normative primarie.
vi allego questo link.
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/condono-edilizio-e-requisiti-di-…
Secondo questa sentenza " il condono non può prescindere dal rispetto dei requisiti minimi di salubrità previsti da fonti normative primarie".
Ma i condoni rilasciati in assenza di altezze minime e di RAI ???
Perchè ne ho visti tanti... (del 2006)
Il Comune può ricorrere all'autotutela annullando un suo documento dopo quasi 20 anni?
E se il bene condonato è stato nel frattempo venduto?
E corrispondendo le sanzioni pagate.
paola2 : [post n° 496629]
condono e agibilità
Il condono è un "REGALO" e viene rilasciato in deroga a qualsiasi norma o regolamento (fatti salvi i limiti propri della legge sul condono e dei vincoli): quasi tutti (in realtà dovrei dire piuttosto che si salvano rarissime eccezioni) i condoni sono rilasciati in assenza di rispetto dei requisiti minimi e d'altra parte non sarebbe diversamente visto che, a differenza della sanatoria ordinaria, è possibile estinguere il reato di abuso. Non ti dovrebbe stupire la situazione poichè rappresenta la normalità.
Sull'agibilità sussistono poi possibilità specifiche per ottenerla in deroga proprio in quanto riguardante immobile oggetto di condono (legittimato).
La differenza tra Condono (abuso) e Sanatoria (irregolarità) è sostanziale: www.archiparlare.it/irregolarita-abusi-sanatorie/
Sull'agibilità sussistono poi possibilità specifiche per ottenerla in deroga proprio in quanto riguardante immobile oggetto di condono (legittimato).
La differenza tra Condono (abuso) e Sanatoria (irregolarità) è sostanziale: www.archiparlare.it/irregolarita-abusi-sanatorie/
la agibilità in deroga su un bene condonato.
parliamone.
perchè mi sfuggono le possibilità specifiche di ottenerla.
Nel senso che:
- un bene condonato non può essere oggetto di interventi ad eccezione della manutenzione ordinaria.
- ergo, un bene condonato che non ha requisiti di altezza ne di RAi, non potendo essere oggetto di alcuna trasformazione che li possa raggiungere (fosse anche la realizzazione di pareti che identifichino una porzione di superficie avente altezza media minima e RAI soddisfatti), non potrà mai avere l'agibilità.
E' corretta la mia analisi o c'è qualche passaggio che mi sfugge ?
parliamone.
perchè mi sfuggono le possibilità specifiche di ottenerla.
Nel senso che:
- un bene condonato non può essere oggetto di interventi ad eccezione della manutenzione ordinaria.
- ergo, un bene condonato che non ha requisiti di altezza ne di RAi, non potendo essere oggetto di alcuna trasformazione che li possa raggiungere (fosse anche la realizzazione di pareti che identifichino una porzione di superficie avente altezza media minima e RAI soddisfatti), non potrà mai avere l'agibilità.
E' corretta la mia analisi o c'è qualche passaggio che mi sfugge ?
No, non è corretta perché nel regime del condono esiste un "trattamento speciale" richiamato al comma 14 art. 35 della Legge 47/1985, secondo cui - esclusi i casi di carenza di requisiti di sicurezza (statica, antincendio ecc.) - il certificato di abitabilità/agibilità può essere "ottenuto" anche in deroga ai requisiti stabiliti da norme regolamentari: l'immobile condonato potrebbe pertanto conseguire l’agibilità anche in deroga al D.M. "Sanità" del 05 Luglio 1975 (proprio perché ha natura regolamentare) e naturalmente ai regolamenti comunali.
Approfondisco l'art. 35 della legge 47/85 che ammetto non essermi mai stata citata prima da alcuno.
Nè colleghi nè responsabili di uffici tecnici (nonostante si sia spesso sollevata la questione di opere eseguibili su bene condonati).
Per quanto concerne la questione statica, si ottempera certamente con un certificato di idoneità statica ma anche tramite asseverazione del tecnico?
La parte antincendio invece mi sembra più fumosa.
Penso ad esempio, che ho spesso qua richiamato, a sottotetti condonati ad uso abitativo.
Nè colleghi nè responsabili di uffici tecnici (nonostante si sia spesso sollevata la questione di opere eseguibili su bene condonati).
Per quanto concerne la questione statica, si ottempera certamente con un certificato di idoneità statica ma anche tramite asseverazione del tecnico?
La parte antincendio invece mi sembra più fumosa.
Penso ad esempio, che ho spesso qua richiamato, a sottotetti condonati ad uso abitativo.