Buongiorno,
come architetto mi è stato chiesto di redigere una CILA per la trasformazione di un ripostiglio in terzo bagno, in abitazione privata, ma il cliente non vuole la direzione lavori. Non avendo mai dissociato le due attività (o almeno aver sempre indicato nel modulo un altro professionista) chiedo se sia legalmente possibile o sicuro per me accettare un incarico del genere. A cosa dovrei prestare attenzione? Grazie
Nico : [post n° 497016]
CILA senza DL
La direzione lavori, nel caso di presentazione di un titolo edilizio, dovrebbe essere sempre obbligatoria (il condizionale è dovuto ai pareri discordanti in proposito, non certo ad un mio dubbio).
Diversamente chi assevera la rispondenza delle opere al progetto e comunica la fine lavori?
Ed in caso di variante in corso d'opera (da comunicare come "variante finale" nel caso di CILA) che succede? Si perde traccia delle modifiche o peggio si realizzano potenziali abusi?
Se invece il cliente intende affidare la DL ad un tecnico differente da quello (tu) incaricato della progettazione, non vedo nulla di strano, basta indicare il nominativo sulla modulistica.
Diversamente chi assevera la rispondenza delle opere al progetto e comunica la fine lavori?
Ed in caso di variante in corso d'opera (da comunicare come "variante finale" nel caso di CILA) che succede? Si perde traccia delle modifiche o peggio si realizzano potenziali abusi?
Se invece il cliente intende affidare la DL ad un tecnico differente da quello (tu) incaricato della progettazione, non vedo nulla di strano, basta indicare il nominativo sulla modulistica.
Prassi che purtroppo riscontro sempre più spesso...facendo presente questa cosa al cliente, e spiegandogli che la direzione lavori non riguarda solamente la corrispondenza dei lavori effettuati agli elaborati a corredo della Cila, ma riguarda anche un'assunzione di responsabilità riguardo le opere realizzate e quindi la loro qualità...ho perso il lavoro. Le ditte, per non avere questioni durante i lavori, suggeriscono al cliente di stare tranquillo e che la direzione lavori (fittizia aggiungo io) non serve perchè la fa il loro tecnico (troppo spesso è un nostro collega...)
Io in questi casi faccio esattamente così:
- O rinuncio (se non ho fatto nulla, sennò ovviamente rilievo, progetto, ecc... me lo faccio saldare)
- O devono darmi il nominativo da inserire nella pratica di chi farà D.L. e poi se la deve fare lui, non che sia una cosa "fantasma" ed io faccio D.L. gratis con rotture di p...e annesse
- O rinuncio (se non ho fatto nulla, sennò ovviamente rilievo, progetto, ecc... me lo faccio saldare)
- O devono darmi il nominativo da inserire nella pratica di chi farà D.L. e poi se la deve fare lui, non che sia una cosa "fantasma" ed io faccio D.L. gratis con rotture di p...e annesse
È legalmente possibile presentare una CILA senza nominare il Direttore dei Lavori (art. 6-bis D.P.R. 380/2001). Se il cliente decide di non affidare tale ruolo, il progettista deve dichiararlo formalmente nella modulistica, nella relazione tecnica e nel disciplinare d’incarico. Il tuo compito si limita alla progettazione e all’asseverazione, garantendo la conformità normativa del progetto. È fondamentale allegare alla CILA una dichiarazione di incarico limitato, specificando che non assumi la direzione lavori né intervieni nella fase esecutiva. In questo modo, tutte le responsabilità sull’esecuzione, sicurezza, conformità e rispetto delle norme igienico-sanitarie ricadono esclusivamente sul committente, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e confermato dalla giurisprudenza.
Una volta depositata la CILA, chiudi l’incarico, emetti la parcella e saluti il cliente.
Una volta depositata la CILA, chiudi l’incarico, emetti la parcella e saluti il cliente.
Mi sta capitando la stessa cosa..... Visto che la normativa ammette di presentare cila senza indicare il D.L., che volete fare? più di far notare tutti gli aspetti al cliente onestamente .....io non ci voglio neanche perdere troppo tempo. Tra l'altro...vorrei far notare che chi non vuole un professionista in cantiere spesso è chi se ne infischia delle regole e fa "comunella" con la ditta perchè loro "sono a casa loro e fanno quello che vogliono" per cui forse è meglio tenersene alla larga dalla fase esecutiva di chi vuole muoversi in questo modo. Io nel caso analogo che mi sta capitando ho reso edotto il committente di tutte le cose che ha elencato Archstatis. Per cui deposito la CILA in cui assevero i requisiti dei regolamenti ecc. ma poi è responsabilità del committente rispettare il progetto e trovarsi imprese non di scappati di casa oppure se vogliono gli scappati di casa se li curano loro se c'è qualcosa che non va durante i lavori. Intendo anche irregolarità dal punto di vista della sicurezza, imprese senza durc, gente chiamata in nero, l'amico del cugino, ecc.ecc. In questo caso ho messo in chiaro le fasi successive e cioè che se vogliono poi l'agibilità che come sappiamo è segnalazione in capo ad un professionista (non necessariamente il d.l.), se il progetto non è rispettato e gli impianti glieli ha fatti il cugino che fa altro nella vita....eh, mi spiace ma non se ne fa nulla. E per chi dice eh ma ci deve essere il d.l perchè altrimenti chi la dà la fine lavori....la Cila non prevede obbligo di dichiarazione. Il r.e. del Comune in cui lavoro ha recepito la cosa e non pretende nulla. C'è proprio scritto un articolo che "è facoltà" presentare la fine lavori per le CILA, ma non obbligo come per SCIA o P.d.c.
@Kia
Fammi capire. La fine lavori per la CILA non è obbligatoria (a mio avviso non è vero, è obbligatoria eccome) però i lavori devono essere ultimati entro 3 anni (e ti assicuro, che è a causa di una norma scritta male, altrimenti sarebbe prorogabile, tantè che alcuni comuni rigettano la richiesta, altri la accettano).
Mi pare palese che ci si trovi davanti ad un corto circuito normativo dovuto a sentenze (che non fanno giurisprudenza) e normative regionali più o meno dettagliate di quella nazionale. Corto circuito che non tiene conto di determinate conseguenze, conseguenze a loro volta imputabili a norme che non tengono conto le une delle altre.
Resta il problema che in caso di CILA mai chiusa, a distanza di anni il titolo è "scaduto", le opere sono realizzate e se, per caso, dovesse capitare di attestare lo stato legittimo dell'immobile, come ci si pone nei confronti dello stato di fatto? La necessità di qualcuno che asseveri la fine lavori è solo una conseguenza indiretta.
A dimostrazione della mia tesi, riporto un estratto della Legge Regionale dell'Emilia Romagna (Art. 7 - Comma 13) relativo agli interventi realizzabili con CILA:
"13. L'esecuzione delle opere di cui al comma 5 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 6, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera."
Fammi capire. La fine lavori per la CILA non è obbligatoria (a mio avviso non è vero, è obbligatoria eccome) però i lavori devono essere ultimati entro 3 anni (e ti assicuro, che è a causa di una norma scritta male, altrimenti sarebbe prorogabile, tantè che alcuni comuni rigettano la richiesta, altri la accettano).
Mi pare palese che ci si trovi davanti ad un corto circuito normativo dovuto a sentenze (che non fanno giurisprudenza) e normative regionali più o meno dettagliate di quella nazionale. Corto circuito che non tiene conto di determinate conseguenze, conseguenze a loro volta imputabili a norme che non tengono conto le une delle altre.
Resta il problema che in caso di CILA mai chiusa, a distanza di anni il titolo è "scaduto", le opere sono realizzate e se, per caso, dovesse capitare di attestare lo stato legittimo dell'immobile, come ci si pone nei confronti dello stato di fatto? La necessità di qualcuno che asseveri la fine lavori è solo una conseguenza indiretta.
A dimostrazione della mia tesi, riporto un estratto della Legge Regionale dell'Emilia Romagna (Art. 7 - Comma 13) relativo agli interventi realizzabili con CILA:
"13. L'esecuzione delle opere di cui al comma 5 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 6, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera."
A Milano (non è un grande esempio ma purtroppo sono della città preferita della Procura) è obbligatoria la Fine Lavori, la variazione catastale e la nomina del D.L.
Riporto quello che dicono i miei amici indagati del SUE:
"Ultimato l’intervento, il titolare presenta la comunicazione di fine lavori.
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori."
Invece i miei amici dell'Ordine che ti cercano solo quando ci sono le elezioni:
"3. Nel Comune di Milano è d’obbligo la nomina del Direttore Lavori nel caso di CILA? In particolare se si tratta di CILA per manutenzione straordinaria leggera
Esclusivamente per gli interventi eseguiti ai sensi dell’art. 6-bis DPR 380/01, ovvero gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la norma prevede l’obbligatorietà di un professionista abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
Considerato tuttavia che il comma 3 prevede, al termine dei lavori, la trasmissione della comunicazione di fine lavori e la variazione catastale nei casi previsti, e considerato che tra gli interventi, realizzabili ai sensi dell’art. 6 bis, rientrano ad esempio interventi soggetti anche alle normative in materia di efficienza energetica, o altre disposizioni di legge che presuppongano una conclusiva dichiarazione di conformità degli interventi, si ritiene che anche per la CILA sia corretta la previsione della necessaria figura del Direttore dei lavori, che può coincidere anche con il tecnico progettista asseverante."
Riporto quello che dicono i miei amici indagati del SUE:
"Ultimato l’intervento, il titolare presenta la comunicazione di fine lavori.
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori."
Invece i miei amici dell'Ordine che ti cercano solo quando ci sono le elezioni:
"3. Nel Comune di Milano è d’obbligo la nomina del Direttore Lavori nel caso di CILA? In particolare se si tratta di CILA per manutenzione straordinaria leggera
Esclusivamente per gli interventi eseguiti ai sensi dell’art. 6-bis DPR 380/01, ovvero gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la norma prevede l’obbligatorietà di un professionista abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
Considerato tuttavia che il comma 3 prevede, al termine dei lavori, la trasmissione della comunicazione di fine lavori e la variazione catastale nei casi previsti, e considerato che tra gli interventi, realizzabili ai sensi dell’art. 6 bis, rientrano ad esempio interventi soggetti anche alle normative in materia di efficienza energetica, o altre disposizioni di legge che presuppongano una conclusiva dichiarazione di conformità degli interventi, si ritiene che anche per la CILA sia corretta la previsione della necessaria figura del Direttore dei lavori, che può coincidere anche con il tecnico progettista asseverante."
Ho capito tutte le vostre osservazioni ma evidentemente c'è molta varietà di atteggiamento da parte dei Comuni. Inizialmente avevo un atteggiamento come il vostro anche solo per buon senso, ma poi nella pratica ho visto non valeva la pena. Se il vostro Comune o la vostra regione vi obbliga è un altro discorso ma io non mi metto a fare le veci del legislatore.
Premesso che trovo inconcepibile affrontare un intervento edilizio senza un Direttore dei Lavori. Ancora più sorprendente è sentire da un cliente che non intende nominarlo. In tutti questi anni, tra tante situazioni discutibili, non mi era mai capitato un caso simile. A dire il vero, un cliente con un simile approccio e mentalità non sarebbe per me uno con cui avviare una collaborazione, indipendentemente dalla fattibilità dell’intervento. Detto questo, d’accordo sul punto 3 dell’Ordine di Milano, ma dove si afferma che “la norma prevede l’obbligatorietà di un professionista abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa ecc…”. queste sono asseverazioni da parte del tecnico, richieste al momento del deposito della CILA, non alla fine lavori. Nel modulo CILA del Comune di Milano, il soggetto titolare è il committente: i dati richiesti sono i suoi, ed è lui a firmare le dichiarazioni riportate. Non è chiede di indicare un Direttore dei Lavori, a differenza dell’impresa esecutrice, per la quale è necessario inserire tutti i dati. Il progettista firma e allega il progetto e la relazione tecnica di asseverazione. Uguale alla fine dei lavori, è sempre il committente a firmare la comunicazione, assumendosi la responsabilità di incaricare un tecnico per l’aggiornamento catastale e per il recupero delle conformità impianti da allegare. (un cliente fuori da ogni logica). Diverso è il caso in cui si debba presentare una nuova agibilità, in quel contesto, la modulistica comunale richiede espressamente dichiarazioni e asseverazioni firmate da un tecnico, ovvero dal Direttore dei Lavori. Durante l’esecuzione o al termine dei lavori, la normativa non attribuisce obblighi o responsabilità al progettista. Eventuali problemi o inadempienze ricadranno interamente sul committente.
Il fatto che la CILA non preveda "Fine Lavori" è l'ennesima leggenda metropolitana (al pari dei lavori in economia):
a) intanto sul profilo amministrativo vi è un termine per l'efficacia che deve essere rispettato ed accertato: a riconferma nella maggiori amministrazioni è sempre obbligatoria;
b) sul profilo giuridico, la CILA eredita le responsabilità e gli adempimenti della DIA/SCIA;
c) sul piano pratico senza DL e Collaudo (essenziali per dare il fine Lavori e la certificazione che gli stessi sono stati: a) conclusi secondo progetto b) parziali ecc.)) non vedo come il progettista possa tutelarsi dinnanzi a possibili abusi o mancato rispetto del progetto;
Fintanto che si parla di "autorizzazioni" che presuppongono responsabilità civile, amministrative soprattutto penali, io continuerò a prevedere la DL.
a) intanto sul profilo amministrativo vi è un termine per l'efficacia che deve essere rispettato ed accertato: a riconferma nella maggiori amministrazioni è sempre obbligatoria;
b) sul profilo giuridico, la CILA eredita le responsabilità e gli adempimenti della DIA/SCIA;
c) sul piano pratico senza DL e Collaudo (essenziali per dare il fine Lavori e la certificazione che gli stessi sono stati: a) conclusi secondo progetto b) parziali ecc.)) non vedo come il progettista possa tutelarsi dinnanzi a possibili abusi o mancato rispetto del progetto;
Fintanto che si parla di "autorizzazioni" che presuppongono responsabilità civile, amministrative soprattutto penali, io continuerò a prevedere la DL.
"non vedo come il progettista possa tutelarsi dinnanzi a possibili abusi o mancato rispetto del progetto"... semplicemente non è affare tuo se fanno abusi. Quando progettista e d.l non coincidono cioè sono due persone diverse, se vengono fatti opere abusive in cantiere ne risponde il d.l mica il progettista. Scusa se insisto, anche io sono dell'idea che per il committente sia sempre meglio avere un d.l ma ad un certo punto se non ci pensa il legislatore devo pensarci io?
Io ho scritto che la CILA prevede il fine lavori esattamente come dici al punto a) ma la comunicazione è a firma del committente. Se un cliente che decide di rinunciare al direttore lavori e le opere progettate prevedono una nuova agibilità, i problemi per lui (non progettista) sono doppi, gli serve un tecnico per depositarla e in assenza del DL a parer mio, dovrà faticare parecchio trovare chi è disposto firmare e asseverare opere che non ha seguito. Cmq. a prescindere, qualunque lavoro edile, che necessita o meno di un titolo abilitativo, continuerò a ritenere sempre fondamentale il DL. Sul profilo normativo e responsabilità del tecnico ho un parere differente.
Non ritengo applicabile alla CILA (punto b) lo stesso profilo giuridico della SCIA. La prima è disciplinata solo dal DPR 380/01, la seconda anche dalla L. 241/1990. La differenza non è marginale, la SCIA è un titolo abilitativo, con effetti autorizzativi, e soggetto a controllo (30gg prima di poter iniziare i lavori). La CILA è una mera comunicazione (del privato) con effetti dichiarativi, puoi iniziare subito i lavori e non è soggetta a controllo, salvo verifiche a campione o in caso di denuncia. Anche una sentenza di quest’anno del Consiglio di Stato, ha ribadito che la CILA ha una funzione informativa, non autorizzativa.
Uguale sul piano pratico (punto c), La CILA eredita in PARTE la responsabilità del tecnico asseveratore, ma non la struttura procedimentale della SCIA. Il progettista assume una responsabilità quando si deposita la CILA per le dichiarazioni rese nella relazione tecnica allegata. Una volta depositata, se non è indicato come DL, il suo incarico si considera concluso. Non ha obblighi a vigilare sul cantiere, non è responsabile per difformità esecutive, non è tenuto a presentare fine lavori o collaudo (da quando? sempre stato compito del DL).
Come tutelarsi?
A scanso di equivoci è importante, oltre non spuntare la casella Dir. Lavori sul modulo CILA, allegare una dichiarazione esplicita che il progettista non assume il ruolo di DL
Non ritengo applicabile alla CILA (punto b) lo stesso profilo giuridico della SCIA. La prima è disciplinata solo dal DPR 380/01, la seconda anche dalla L. 241/1990. La differenza non è marginale, la SCIA è un titolo abilitativo, con effetti autorizzativi, e soggetto a controllo (30gg prima di poter iniziare i lavori). La CILA è una mera comunicazione (del privato) con effetti dichiarativi, puoi iniziare subito i lavori e non è soggetta a controllo, salvo verifiche a campione o in caso di denuncia. Anche una sentenza di quest’anno del Consiglio di Stato, ha ribadito che la CILA ha una funzione informativa, non autorizzativa.
Uguale sul piano pratico (punto c), La CILA eredita in PARTE la responsabilità del tecnico asseveratore, ma non la struttura procedimentale della SCIA. Il progettista assume una responsabilità quando si deposita la CILA per le dichiarazioni rese nella relazione tecnica allegata. Una volta depositata, se non è indicato come DL, il suo incarico si considera concluso. Non ha obblighi a vigilare sul cantiere, non è responsabile per difformità esecutive, non è tenuto a presentare fine lavori o collaudo (da quando? sempre stato compito del DL).
Come tutelarsi?
A scanso di equivoci è importante, oltre non spuntare la casella Dir. Lavori sul modulo CILA, allegare una dichiarazione esplicita che il progettista non assume il ruolo di DL