Buongiorno a tutti avrei da chiedere i vostri pareri:
Accertamento compatibilità paesaggistica per 5 lucernari
D.Lgs. 42/200
Nel comune in oggetto è entrato in vigore nel 2006
Ho dei fotogrammi della regione dove dimostro che i lucernari erano già presenti prima dell'entrata in vigore del vincolo.
Devo fare comunque l'accertamento con sanzione 0 e pago la sanzione edilizia?
Voi avete avuto casi simili?
arch.sergio : [post n° 497073]
Accertamento paesaggistica
Temo che sia necessario l'accertamento di compatibilità paesaggistica + scia in sanatoria, in assenza di legittimo titolo edilizio. La fotografia al massimo può documentare l'esistenza ad una certa data. Ci saranno due sanzioni, quella paesaggistica e quella edilizia.
Ciao, si difatti sto facendo il PdC in Sanatoria per abusi ma l'unico oggetto di paesaggistica sono questi lucernari, quindi secondo te anche se dimostro che erano fatti in assenza di vincolo mi fanno fare l'accertamento?
Nel mio Comune funziona che si fa comunque accertamento. Se si dimostra che l'abuso è ante vincolo emettono il provvedimento ma non ti danno la sanzione. Nelle pratica alleghi tutta la documentazione che hai per dimostrare epica abuso ante vincolo.
Concordo con Kia. Se si riesce a dimostrare che la difformità (o l'abuso) è antecedente all'introduzione del vincolo, pur dovendo predisporre la documentazione per una autorizzazione paesaggistica postuma "ex-post", sotto il profilo delle oblazioni/sanzioni diventa una mera questione urbanistica.
Buongiorno,
Dopo un confronto col tecnico comunale mi ha detto di seguire questa strada che era una di quelle che mi aspettavo:
- Fare accertamento di conformità paesaggistica;
- Dimostrare che le opere sono state fatte prima dell'entrata del vincolo;
- Sanzione paesaggistica pari a 0;
- Rettificare con una pratica edilizia (come avevo detto nel mio caso PdC) e la sanzione diventa urbanistica;
Dopo un confronto col tecnico comunale mi ha detto di seguire questa strada che era una di quelle che mi aspettavo:
- Fare accertamento di conformità paesaggistica;
- Dimostrare che le opere sono state fatte prima dell'entrata del vincolo;
- Sanzione paesaggistica pari a 0;
- Rettificare con una pratica edilizia (come avevo detto nel mio caso PdC) e la sanzione diventa urbanistica;
Resto del parere che, se l'obiettivo è dimostrare che l'abuso è antecedente introduzione del vincolo, non si tratti di accertamento di compatibilità, sottolineo compatibilità, non confomità (art.167, con relativà "sanzione" prevista), bensì di richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma "ex-post" (art.146, nessuna sanzione). La seconda procedura, infatti, , è specificamente pensata per quei casi in cui l'abuso essendo antecedente all'introduzione del vincolo è solo di carattere urbanistico e dovuto a difformità rispetto ai titoli abilitativi. L'ok della soprintendeza serve oggi, perchè oggi è il momento di presentazione della procedura di sanatoria.
C'è una bella differenza tra le due procedure, non tanto a livello documentale, quanto piuttosto in tema di premesse, di campi d'aplicazione e di esiti.
C'è una bella differenza tra le due procedure, non tanto a livello documentale, quanto piuttosto in tema di premesse, di campi d'aplicazione e di esiti.
Quindi secondo voi, se i lucernari fossero stati regolari dal punto di vista edilizio, prima di intervenire con una modifica esterna che richieda un'autorizzazione paesaggistica, bisognerebbe procedere con una compatibilità paesaggistica postuma ?
Tecnico comunale erra, ha ragione Archifish, il MiC è intervenuto in merito con parere dell’Ufficio legislativo del 27 aprile 2016 prot. 12385 che puoi googlare e portare al tecnico. Le due procedure non vanno confuse, hanno presupposti, tempi e e ambiti di applicazione diversi. Pensa per esempio a un intero volume costruito in assenza di titolo edilizio prima dell'apposizione del vincolo: l'art. 167 sarebbe incapplicabile, ma il caso è potenzialmente sanabile ricorrendone i presupposti
@unfor
Se i lucernari fossero stati regolari sotto il profilo urbanistico, non servirebbe sanare nulla e non servirebbe autorizzazione paesaggistica Ex-Post (essedo lì da prima dell'introduzione del vincolo). Semplicemente, al prossimo intervento sull'immobile, parallelamente (o antecedentemente) alla presentazione del titolo edilizio si procede con richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria (in funzione del tipo di intervento), ma non per i lucernari, per le nuove opere.
Se invece il tuo stato legittimo non prevede i lucernari, ma ci sono e sono lì da prima che si inventassero i vincoli paesaggistici, è richiesta sanatoria (sotto il profilo urbanistico) e quest'ultima non può "viaggiare" separatamente da autorizzazione paesaggista Ex-Post.
Se i lucernari fossero stati regolari sotto il profilo urbanistico, non servirebbe sanare nulla e non servirebbe autorizzazione paesaggistica Ex-Post (essedo lì da prima dell'introduzione del vincolo). Semplicemente, al prossimo intervento sull'immobile, parallelamente (o antecedentemente) alla presentazione del titolo edilizio si procede con richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria (in funzione del tipo di intervento), ma non per i lucernari, per le nuove opere.
Se invece il tuo stato legittimo non prevede i lucernari, ma ci sono e sono lì da prima che si inventassero i vincoli paesaggistici, è richiesta sanatoria (sotto il profilo urbanistico) e quest'ultima non può "viaggiare" separatamente da autorizzazione paesaggista Ex-Post.