Buonasera a tutti,
vi illustro il caso di cui mi sto occupando: Appartamento realizzato tra il 1966 (anno di rilascio della licenza edilizia) e il 1971 (anno primo accatastamento e rilascio agibilità). Durante la costruzione sono state fatte difformità rispetto al progetto allegato alla licenza del 1966, cioè diversa distribuzione interna con modifiche anche sui muri portanti e modifiche prospettiche consistenti in spostamento di finestre e aggiunta di finestre. E' stata regolarmente rilasciata l'agibilità nel 1971 ed esiste anche il nulla osta al rilascio dell'agibilità dove si dice che il tecnico comunale incaricato ha effettuato il sopralluogo in una certa data e ha accertato la conformità al progetto. Nella planimetria catastale allegata già si vedono le difformità rispetto al progetto originale. In seguito lo stesso appartamento è stato oggetto di condono nel 1985 (regolarmente rilasciato) per ampliamenti e anche, cito testualmente: "opere non valutabili in termini di superficie e volume (realizzazione pensilina e aumento di aperture)". L'unico elaborato grafico allegato alla concessione edilizia rilasciata per questo condono è la planimetria catastale. Anche questa planimetria catastale riporta la reale distribuzione interna e le reali posizioni delle finestre e delle aperture sulle murature portanti interne e anche le modifiche sui muri portanti interni realizzati durante la costruzione.
A questo punto cosa devo considerare come stato legittimo?
- Il fatto che sia stata rilasciata l'agibilità mi permette di applicare l'art.34-ter comma 4 e quindi considerare la planimetria catastale del 1971 come legittima?
- Oppure devo considerare la planimetria catastale allegata al condono del 1985 come legittima anche se non riporta esplicitamente le opere interne come oggetto di condono?
- Oppure devo considerare legittima la distribuzione interna della planimetria del 1966 e le aperture interne ed esterne come da condono del 1985? In quel caso però alcune pareti interne si vanno a sovrapporre alle finestre proprio perchè in realtà sono state proprio costruite diversamente dal progetto originale.
Poi questione di non poca importanza le modifiche interne riguardano anche aperture nei muri portanti. Per cui se dovessi avere come legittima la disposizione interna del progetto del 1966 mi comporterebbe non pochi problemi dal punto di vista della verifica sismica. Premetto però che il comune dove si trova il fabbricato nel 1966 non era classificato sismico e fino a agosto del 2024 era classificato zona 3. Attualmente è zona 2B.
Perdonate la lunghezza del messaggio. Spero possiate aiutarmi. Grazie
Dadarch09 : [post n° 497291]
Stato legittimo opere interne
1. Il tuo caso non rientra tra quelli dell'«agibilità sanante» di cui all'art. 34-ter, in quanto il presupposto è, oltre al verbale in sè, la specifica che SIANO state rilevate delle difformità (potremmo aggiungere: ma che tuttavia sono state considerante "ininfluenti"). Non è il caso di specie ove anzi si attesta una conformità al progetto.
2. il progetto originario è "superato" dal condono solo per le irregolarità sanate
3. non puoi fare un mix ma devi valutare l'efficacia e congruità dei vari titoli.
Interpreto il tuo dubbio "questa planimetria catastale riporta la reale distribuzione interna e le reali posizioni delle finestre e delle aperture sulle murature portanti interne e anche le modifiche sui muri portanti interni realizzati durante la costruzione", come il fatto di constatare il rilascio della concessione in sanatoria per opere specifiche senza esplicito riferimento alle opere interne, è corretto?
Ti stai ponendo un dubbio lecito in quanto in ordine generale si hanno almeno due scuole di pensiero:
a) il condono è tombale (orientamento marginale): sana tutte le opere che siano state compiutamente "rappresentate" > La concessione in sanatoria regolarizza solo le opere specificamente descritte e rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza di condono e nel provvedimento di sanatoria stesso. L'effetto sanante è limitato all'abuso o agli abusi per i quali è stata presentata l'istanza e per i quali è stato versato l'onere di oblazione
b) il condono è selettivo (orientamento prevalente/consolidato): sana solo ciò che risulta dall'effettiva concessione -> La sanatoria, selettiva per sua natura, sana le opere "rappresentate" negli elaborati che costituiscono parte integrante del titolo, purché tali opere rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo del condono [Riferimento Giurisprudenziale: Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 6257 del 12 luglio 2024 o sent. n. 4075 del 5 agosto 2013]
Nel caso di specie ritengo ragionevole protendere per l'opzione c) (:-P): il condono rimane selettivo ma proprio la sussistenza del presupposto peculiare che le opere "siano compiutamente rappresentate" condurrebbe a ritenere sanate anche le opere interne.
Mentre infatti per i permessi ordinari la giurisprudenza può far prevalere la relazione tecnica sulla planimetria (se risulta conflitto), nel caso del condono (in cui l'obiettivo è la regolarizzazione dello stato di fatto), l'elaborato grafico che descrive chiaramente l'abuso esistente (la planimetria allegata) assume un valore determinante nell'identificare l'oggetto della sanatoria.
2. il progetto originario è "superato" dal condono solo per le irregolarità sanate
3. non puoi fare un mix ma devi valutare l'efficacia e congruità dei vari titoli.
Interpreto il tuo dubbio "questa planimetria catastale riporta la reale distribuzione interna e le reali posizioni delle finestre e delle aperture sulle murature portanti interne e anche le modifiche sui muri portanti interni realizzati durante la costruzione", come il fatto di constatare il rilascio della concessione in sanatoria per opere specifiche senza esplicito riferimento alle opere interne, è corretto?
Ti stai ponendo un dubbio lecito in quanto in ordine generale si hanno almeno due scuole di pensiero:
a) il condono è tombale (orientamento marginale): sana tutte le opere che siano state compiutamente "rappresentate" > La concessione in sanatoria regolarizza solo le opere specificamente descritte e rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza di condono e nel provvedimento di sanatoria stesso. L'effetto sanante è limitato all'abuso o agli abusi per i quali è stata presentata l'istanza e per i quali è stato versato l'onere di oblazione
b) il condono è selettivo (orientamento prevalente/consolidato): sana solo ciò che risulta dall'effettiva concessione -> La sanatoria, selettiva per sua natura, sana le opere "rappresentate" negli elaborati che costituiscono parte integrante del titolo, purché tali opere rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo del condono [Riferimento Giurisprudenziale: Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 6257 del 12 luglio 2024 o sent. n. 4075 del 5 agosto 2013]
Nel caso di specie ritengo ragionevole protendere per l'opzione c) (:-P): il condono rimane selettivo ma proprio la sussistenza del presupposto peculiare che le opere "siano compiutamente rappresentate" condurrebbe a ritenere sanate anche le opere interne.
Mentre infatti per i permessi ordinari la giurisprudenza può far prevalere la relazione tecnica sulla planimetria (se risulta conflitto), nel caso del condono (in cui l'obiettivo è la regolarizzazione dello stato di fatto), l'elaborato grafico che descrive chiaramente l'abuso esistente (la planimetria allegata) assume un valore determinante nell'identificare l'oggetto della sanatoria.
Grazie archspf! Speravo mi rispondessi tu! :-)
Come dicevo se posso considerare anche la disposizione interna della planimetria catastale del condono 1985 si risolvono molti problemi sismici. Il mio ingegnere mi ha già detto che secondo lui non è possibile sanare senza opere.
Il fatto è che al comune mi hanno detto che ciò che non è espressamente scritto tra le opere oggetto di condono non è considerato legittimato. Però vorrei ritornare a fare di nuovo un colloquio ma vorrei andarci con qualcosa di concreto in mano, ad esempio qualche sentenza del consiglio di stato o simile. C'è qualcosa in merito?
Grazie ancora
Come dicevo se posso considerare anche la disposizione interna della planimetria catastale del condono 1985 si risolvono molti problemi sismici. Il mio ingegnere mi ha già detto che secondo lui non è possibile sanare senza opere.
Il fatto è che al comune mi hanno detto che ciò che non è espressamente scritto tra le opere oggetto di condono non è considerato legittimato. Però vorrei ritornare a fare di nuovo un colloquio ma vorrei andarci con qualcosa di concreto in mano, ad esempio qualche sentenza del consiglio di stato o simile. C'è qualcosa in merito?
Grazie ancora