Stefano : [post n° 497345]
Frazionamento con recupero sottotetto
Buonasera, non trovo articoli normativi né sul RE né sul PO del comune. In caso di frazionamento in due unità abitative, come dovrei dimensionare la seconda unità che voglio ottenere tra il piano dell'abitazione e il sottotetto ? . In tutto devo ottenere almeno 50mq, ma come si suddividono tra il sotto e il sopra? Sotto avrei solo 20mq compreso il bagno per realizzare un vano pluriuso con angolo cottura ma non viene definito da nessuna parte che superficie minima deve avere il vano pluriuso. Grazie
Non comprendo la domanda dal momento che occorre predisporre due pratiche diverse: una per il sottotetto esistente e l'altra per il successivo frazionamento. Inoltre il "vano pluriuso" è un monolocale che deve rispettare le dimensioni minime imposte dalla norma nazionale.
Il proprietario vorrebbe suddividere appartamento al quarto e ultimo piano, che comprende anche un sottotetto esclusivo (accessibile dall' interno)dove camera e bagno erano già stati realizzati tempo fa e sono stati regolarizzati con sanatoria. Oltre una parte di soffitta che per via delle altezze ridotte a 2.00 hmedia non può essere resa abitativa. Di questo appartamento, vorrebbe dare una parte al figlio, prevedendone una parte al piano e la restante alla suddetta porzione di sottotetto (camera e bagno). Il piano operativo del comune prescrive in caso di frazionamento : almeno 50mq di superficie per l'alloggio derivato e al piano dell'appartamento originario almeno una cucina, camera e bagno. L'informazione che mi manca è: come si devono suddividere i 50mq? Quanto deve essere grande la parte dì sotto? Potrei definire un unico ambiente vano pluriuso (dormire e cucinare) oltre il bagno. Ma che superficie deve avere il vano pluriuso?
Il proprietario vorrebbe suddividere appartamento al quarto e ultimo piano, che comprende anche un sottotetto esclusivo (accessibile dall' interno)dove camera e bagno erano già stati realizzati tempo fa e sono stati regolarizzati con sanatoria. Oltre una parte di soffitta che per via delle altezze ridotte a 2.00 hmedia non può essere resa abitativa. Di questo appartamento, vorrebbe dare una parte al figlio, prevedendone una parte al piano e la restante alla suddetta porzione di sottotetto (camera e bagno). Il piano operativo del comune prescrive in caso di frazionamento : almeno 50mq di superficie per l'alloggio derivato e al piano dell'appartamento originario almeno una cucina, camera e bagno. L'informazione che mi manca è: come si devono suddividere i 50mq? Quanto deve essere grande la parte dì sotto? Potrei definire un unico ambiente vano pluriuso (dormire e cucinare) oltre il bagno. Ma che superficie deve avere il vano pluriuso?
Il proprietario vorrebbe suddividere appartamento al quarto e ultimo piano, che comprende anche un sottotetto esclusivo (accessibile dall' interno)dove camera e bagno erano già stati realizzati tempo fa e sono stati regolarizzati con sanatoria. Oltre una parte di soffitta che per via delle altezze ridotte a 2.00 hmedia non può essere resa abitativa. Di questo appartamento, vorrebbe dare una parte al figlio, prevedendone una parte al piano e la restante alla suddetta porzione di sottotetto (camera e bagno). Il piano operativo del comune prescrive in caso di frazionamento : almeno 50mq di superficie per l'alloggio derivato e al piano dell'appartamento originario almeno una cucina, camera e bagno. L'informazione che mi manca è: come si devono suddividere i 50mq? Quanto deve essere grande la parte dì sotto? Potrei definire un unico ambiente vano pluriuso (dormire e cucinare) oltre il bagno. Ma che superficie deve avere il vano pluriuso?
La prescrizione deve intendersi per singola unità immobiliare e solitamente riferita alla sola superficie abitabile (SUL). Il concetto di "vano pluriuso" non esiste: esiste invece la definizione di "alloggio monostanza" che deve avere la dimensione minima netta a seconda del numero di abitanti insediati, prescritta dal DM del 1975 salvo norma locale più restrittiva.
Inoltre le due unità derivate, per essere frazionate dovranno avere accesso indipendente ed essere autonome dal punto di vista della dotazione (bagno, cucina, stanza da letto...).
Perdonami ma queste sono veramente le basi.
Inoltre le due unità derivate, per essere frazionate dovranno avere accesso indipendente ed essere autonome dal punto di vista della dotazione (bagno, cucina, stanza da letto...).
Perdonami ma queste sono veramente le basi.
L'accesso è infatti indipendente altrimenti non lo potrei fare, il vano pluriuso è dettato dal regolamento edilizio locale pertanto si può fare. Il mio unico dubbio che chiarirò in comune è quanto deve essere grande il vano pluriuso. Il dm del 1975 ora è integrato dal DL salva casa
Forse non hai letto bene, chiedevo un consiglio sulla dimensione che deve avere il vano pluriuso ma forse nel tuo comune non è previsto
@Stefono ti ho già risposto dal momento che peraltro i concetti sono quelli di base: il vano che tu chiami "pluriuso" e che identifica più propriamente "l'alloggio monostanza" è previsto a livello NAZIONALE, e trova le proprie dimensioni minime nel DM 5 Luglio 1975, salvo ulteriori restrizioni locali (prevale il nazionale in caso di dimensioni inferiori contenute nel R.E.):
a) 28 mq inclusi i servizi, di Sup. utile, se per 1 persona
b) 38 mq inclusi i servizi, di Sup. utile, se per 2 persone
L'applicazione delle deroghe previste dal "Salva-Casa" riguarda casi specifici (inserimento in contesto di ristrutturazione integrale dell'intero fabbricato per finalità igienico-sanitarie) ovvero interventi da eseguire spesso non attuabili (es. aumento della superficie utile dell'alloggio).
a) 28 mq inclusi i servizi, di Sup. utile, se per 1 persona
b) 38 mq inclusi i servizi, di Sup. utile, se per 2 persone
L'applicazione delle deroghe previste dal "Salva-Casa" riguarda casi specifici (inserimento in contesto di ristrutturazione integrale dell'intero fabbricato per finalità igienico-sanitarie) ovvero interventi da eseguire spesso non attuabili (es. aumento della superficie utile dell'alloggio).
Il Comune, come molti altri, probabilmente adotta l’aggiornamento del Regolamento Locale d’Igiene tipo. Documento formato dai quattro titoli (I, II, III e IV), e il manuale tecnico di quattro allegati. L’Allegato E, in una tabella, definisce gli spazi minimi delle abitazioni non solo in base al numero di occupanti, anche alla tipologia dell’alloggio, se a pianta fissa o a pianta libera. Per le abitazioni a pianta libera, prevede un locale bagno con regolare disimpegno e un ambiente definito in tabella, “locale pluriuso”, con superficie in funzione al numero di occupanti.
L’alloggio per 1 persona, (28mq)
un locale pluriuso mim. 22mq.
L‘alloggio per 2 persone, (38mq)
un locale pluriuso min. 29mq.
Se l’abitazione suddivisa, raggiunge 50mq abitabili, è considerata per 3 occupanti e non prevede l’ipotesi del locale pluriuso, ammette una zona giorno unica (soggiorno, pranzo e cucina) non meno di 15mq. Quindi il problema per te, non si pone a monte
L’alloggio per 1 persona, (28mq)
un locale pluriuso mim. 22mq.
L‘alloggio per 2 persone, (38mq)
un locale pluriuso min. 29mq.
Se l’abitazione suddivisa, raggiunge 50mq abitabili, è considerata per 3 occupanti e non prevede l’ipotesi del locale pluriuso, ammette una zona giorno unica (soggiorno, pranzo e cucina) non meno di 15mq. Quindi il problema per te, non si pone a monte