Mi devo occupare della ristrutturazione di 2 bilocali in centro storico.
Attendo che mi venga consegnata la Scia in sanatoria ma mi sono già stati anticipati i disegni.
Mi hanno anticipato che non esiste abitabilità delle 2 unità abitative.
Sono a chiedere se a seguito di una scia in sanatoria c'è l'obbligo di depositare una SCA (come mi è stato indicato dal tecnico dello stesso comune peraltro..)
Dai disegni ho già verificato la inesistenza dei RAI nei locali.
Ora, nel primo bilocale si farà un intervento di manutenzione in quanto dotato di impianto di riscaldamento con caldaia autonoma.
Il secondo bilocale invece non ha impianto di riscaldamento, o meglio dispone di radiatori che sono collegati con la caldaia del bilocale 1.
Pertanto in questo bilocale si dovrà posizionare una caldaia autonoma con probabile rifacimento dell'impianto di riscaldamento o quantomeno adeguamento.
Pertanto si tratterà di una ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento.
Non vengono spostate le pareti, verranno fatte tracce nei pavimenti per l'impianto di riscaldamento e per gli adeguamenti di quello elettrico.
Dovrò comunque fare la Legge 10 e la parte acustica per i requisiti acustici passivi?
Trattasi di manutenzione straordinaria con adeguamento impianti e naturalmente rifaicmento dei bagni.
Non toccando le pareti ho obbligo di rientrare nei RAI?
E soprattutto, vista l'età del fabbricato, ritenete sia il caso che prima dell'acquisto venga redatto un certificato di idoneità statica da parte del venditore?
Tanto più che alla fine dei lavori dovrò necessariamente depositare una SCA..
Intervenire su immobili vecchi mi crea sempre un po di timore...
paola2 : [post n° 497421]
intervento in unità non avente i Rai
E' manutenzione ordinaria (urbanistica; non modifichi il layout o le funzioni; rifai solo impianti/bagni esistenti) comportante rifacimento dell'impianto termico (energetica; adeguamento o integrazione) e pertanto soggetto alla relazione modello III ex. art. 28 Legge 10/91, all'AQE ed all'APE.
Su cosa verteva la sanatoria?
Sei comunque in centro storico pertanto non sei soggetta alla verifica Rai (da DM 1975, mentre valgono le norme dell'epoca della costruzione/trasformazione o perlomeno il mantenimento dei rapporti esistenti), neanche in caso di "ristrutturazione": rif. "Decreto Semplificazioni 76/2020".
Su cosa verteva la sanatoria?
Sei comunque in centro storico pertanto non sei soggetta alla verifica Rai (da DM 1975, mentre valgono le norme dell'epoca della costruzione/trasformazione o perlomeno il mantenimento dei rapporti esistenti), neanche in caso di "ristrutturazione": rif. "Decreto Semplificazioni 76/2020".
Ho ricevuto i disegni dei 2 bilocali ma non la Scia in sanatoria.
Il collega incaricato mi ha parlato di alcune opere "abusive" tipo un balconcino mai autorizzato, ma anche la chiusura di un foro nel solaio dove era posizionata una scala interna (presumo a chiocciola) che collegava i 2 bilocali che venivano usati come 1 solo appartamento.
Gli ho chiesto se è stata fatta una verifica di idoneità statica per le 2 unità abitative.
Sarebbe quindi una MO con redazione della Legge 10, e successiva redazione di Ape a fine lavori.
AQE?
In questo caso la pratica di MO la preparerei comunque io, allegando i disegni finali (che forse potrebbero prevedere un tavolato che divide in due un disimpegno esistente. che non serve ma il cliente potrebbe volerlo realizzare) e la Legge 10?
Per intenderci, il cliente vorrebbe dividere in 2 disimpegni l'ingresso esistente (un rettangolo lungo e stretto ).
l'inserimento di questo tavolato sposta la tipologia di intervento da MO a MS?
Ovvero si tratterebbe di CILA e non di CIL?
La domanda è: il cliente certamente vorrà avere la Agibilità delle 2 unità ristrutturate.
Quindi , al di là delle Di.CO Impianti (a carico degli impiantisti) e dell 'APE finale, eventualmente la scheda catastale aggiornata qualora si realizzasse il tavolato di cui sopra) .
quale professionista sottoscriverà la conformità delle opere al progetto presentato e a tutte le normative di settore (in caso di MO)?
Il termotecnico per la parte di sua competenza e nessun altro?
Il collega incaricato mi ha parlato di alcune opere "abusive" tipo un balconcino mai autorizzato, ma anche la chiusura di un foro nel solaio dove era posizionata una scala interna (presumo a chiocciola) che collegava i 2 bilocali che venivano usati come 1 solo appartamento.
Gli ho chiesto se è stata fatta una verifica di idoneità statica per le 2 unità abitative.
Sarebbe quindi una MO con redazione della Legge 10, e successiva redazione di Ape a fine lavori.
AQE?
In questo caso la pratica di MO la preparerei comunque io, allegando i disegni finali (che forse potrebbero prevedere un tavolato che divide in due un disimpegno esistente. che non serve ma il cliente potrebbe volerlo realizzare) e la Legge 10?
Per intenderci, il cliente vorrebbe dividere in 2 disimpegni l'ingresso esistente (un rettangolo lungo e stretto ).
l'inserimento di questo tavolato sposta la tipologia di intervento da MO a MS?
Ovvero si tratterebbe di CILA e non di CIL?
La domanda è: il cliente certamente vorrà avere la Agibilità delle 2 unità ristrutturate.
Quindi , al di là delle Di.CO Impianti (a carico degli impiantisti) e dell 'APE finale, eventualmente la scheda catastale aggiornata qualora si realizzasse il tavolato di cui sopra) .
quale professionista sottoscriverà la conformità delle opere al progetto presentato e a tutte le normative di settore (in caso di MO)?
Il termotecnico per la parte di sua competenza e nessun altro?
L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) è rilasciato dal DL come "collaudo" delle opere di efficientamento energetico (nel tuo caso relativamente agli impianti). L'APE sarà rilasciato da certificatore terzo.
Se il cliente intende dividere o ampliare un vano, si passa alla M.S. e dovrai pertanto inviare una CILA per diversa distribuzione spazi interni: la CIL è relativa a interventi contingenti e temporanei che non rientrano ne nell'uno ne nell'altro caso.
In caso di M.O. nessuno a livello urbanistico deve certificare nulla in quanto non esiste progetto/titolo per tale tipologia di intervento.
Non confondere l'urbanistica con gli adempimenti di settore che sono sempre obbligatori a prescindere dall'entità e classificazione delle opere (certificazione energetica, sicurezza, impianti ecc.), ove ricorrano le condizioni.
Se il cliente intende dividere o ampliare un vano, si passa alla M.S. e dovrai pertanto inviare una CILA per diversa distribuzione spazi interni: la CIL è relativa a interventi contingenti e temporanei che non rientrano ne nell'uno ne nell'altro caso.
In caso di M.O. nessuno a livello urbanistico deve certificare nulla in quanto non esiste progetto/titolo per tale tipologia di intervento.
Non confondere l'urbanistica con gli adempimenti di settore che sono sempre obbligatori a prescindere dall'entità e classificazione delle opere (certificazione energetica, sicurezza, impianti ecc.), ove ricorrano le condizioni.
la modulistica per opere di MO del Comune in questione prevede la nomina di un Progettista ma non di una DL.
Attualmente i 2 appartamenti non hanno agibilità.
Perchè sono da ristrutturare a livello impiantistico (elettrico e di riscaldamento).
La modulistica della Segnalazione certificata di Agibilità però prevede questa Asseverazione:
ASSEVERA
l'agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (U.I.) purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale, condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Le singole unità immobiliari sono quelle indicate nel quadro
informativo a) e quelle indicate nel modulo “ulteriori immobili oggetto del procedimento”, puntualmente individuate nell’elaborato planimetrico allegato
"" la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all'intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato"
Non solo, la RTA per la Agibilità prevede comunque il deposito del certificato di idoneità statica
in merito alla Sicurezza statica e sismica.
A sto punto mi chiedo se non sia meglio consigliare il cliente di farsi consegnare almeno la certificazione di idoneità statica delle 2 u.i. per evitare di trovare brutte sorprese all'atto della richiesta di Agibilità.
Devo avere chiara la documentazione richiesta in sede di SCA..
E la RTA prevede tutta una serie di dichiarazioni da parte del Tecnico che interessano ogni aspetto, dalla componente statica a quella energetica a quella acustica, alle barriere architettoniche (sempre nota dolente visto che non tocco le quote di pavimento ma cè un gradino all'ingresso che però posso "adattare" con una rampa di raccordo, ma che non realizzo in fase di intervento edilizio).
Attualmente i 2 appartamenti non hanno agibilità.
Perchè sono da ristrutturare a livello impiantistico (elettrico e di riscaldamento).
La modulistica della Segnalazione certificata di Agibilità però prevede questa Asseverazione:
ASSEVERA
l'agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (U.I.) purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale, condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Le singole unità immobiliari sono quelle indicate nel quadro
informativo a) e quelle indicate nel modulo “ulteriori immobili oggetto del procedimento”, puntualmente individuate nell’elaborato planimetrico allegato
"" la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all'intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato"
Non solo, la RTA per la Agibilità prevede comunque il deposito del certificato di idoneità statica
in merito alla Sicurezza statica e sismica.
A sto punto mi chiedo se non sia meglio consigliare il cliente di farsi consegnare almeno la certificazione di idoneità statica delle 2 u.i. per evitare di trovare brutte sorprese all'atto della richiesta di Agibilità.
Devo avere chiara la documentazione richiesta in sede di SCA..
E la RTA prevede tutta una serie di dichiarazioni da parte del Tecnico che interessano ogni aspetto, dalla componente statica a quella energetica a quella acustica, alle barriere architettoniche (sempre nota dolente visto che non tocco le quote di pavimento ma cè un gradino all'ingresso che però posso "adattare" con una rampa di raccordo, ma che non realizzo in fase di intervento edilizio).
L'intervento che andrai ad eseguire non rientra in nessuno dei casi previsti di cui all'art. 24
Quindi le 2 unità abitative, una volta fatti gli interventi di rinnovo impianti, saranno corredati dalla seguente documentazione:
- Di.Co. impianti,
- Scheda catastale aggiornata
- AQE (dichiarazione della DL relativamente ai soli impianti).
E questo basterà per la loro futura commercializzazione.
Una domanda relativa all' AQE.
Dove trovo i riferimenti normativi ?
Grazie
- Di.Co. impianti,
- Scheda catastale aggiornata
- AQE (dichiarazione della DL relativamente ai soli impianti).
E questo basterà per la loro futura commercializzazione.
Una domanda relativa all' AQE.
Dove trovo i riferimenti normativi ?
Grazie