Dec : [post n° 497759]

Recupero sottotetto

Buongiorno,

avrei bisogno di chiarimenti per il recupero di un sottotetto che andrebbe ad ampliare un appartamento già esistente (senza modifiche di sagoma).

Come per alcuni cambio d'uso, con il salva casa, anche questo intervento é esente dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria?

Se fosse una sanatoria dovrei pagare il doppio degli oneri solo per quello che riguarda il costo di costruzione o anche degli oneri di urbanizzazione?

grazie
arch.sergio :
Ciao, il recupero del sottotetto non configura cambio di destinazione d'uso ma è semplicemente una legge straordinaria.
Non è che il sottotetto è a destinazione commerciale e tu lo porti a residenziale
CHRISTIAN :
Nel comune in cui opero, l’Ufficio Tecnico ha stabilito che la legge di riferimento sia la L.R. 16 aprile 2009, n. 13, nella quale sono indicati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere, detratti tuttavia da quelli già versati per la soffitta.
Inoltre, si applicano anche le disposizioni introdotte dalla Legge “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 90/2024), che disciplina la regolarizzazione delle lievi difformità edilizie e definisce ulteriori criteri di riferimento per gli interventi edilizi
.
lorenzo_px :
Un conto solo lievi difformità, un conto è rendere abitabile un vano che prima non lo era.
Vanno versati degli oneri al netto di quelli già versati.
archspf :
Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è una legge speciale in deroga che prevede l'esistenza del suddetto sottotetto ed il fatto di essere già residenziale, dietro la corresponsione degli oneri concessori sulla base dell'aumento del carico urbanistico (è un ampliamento!).
Non confondere la destinazione d'uso con l'abitabilità dei locali.
www.archiparlare.it/recupero-sottotetti-lazio/
Non è possibile invocare tale dispositivo per sanare interventi eseguiti.
Dec :
Buongiorno vi ringrazio per le risposte!
Per quanto riguarda le sanzioni invece?
E' corretto duplicare il costo di costruzione (oltre alla sanzione da 516 della SCIA)?
grazie
archspf :
abbiamo detto che non si applica alle sanatorie.
Dec :
non ho capito cosa non si applica.
516€ o il doppio del contributo di costruzione? (l'art. 36-bis comma 5 del D.P.R. 380/2001 parla di duplicare il contributo di costruzione).
archspf :
la legge sul recupero dei sottotetti non è applicabile ai casi di sanatoria. Quindi non puoi invocare il dispositivo speciale per sanare l'abuso di "recupero del sottotetto ai fini abitativi", ma ricorrere all'accertamento di conformità di cui all'art. 36.
E ripeto: non è un mutamento di destinazione d'uso ma un ampliamento.
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