Arch.Riccardo M : [post n° 497885]

Sanare aperture su parete esterna in posizione diversa rispetto al progetto

Ciao a tutti, sono a chiedere un altro consiglio/confronto nell'affrontare questa pratica. Un villino con regolare licenza edilizia del 1976 ha nello stato di fatto alcune finestre in posizione differente rispetto a ciò che è riportato sul progetto originale redatto da un ingegnere (parliamo di spostamenti di massimo un metro). Lo stesso ingegnere 30 anni dopo, nel 2005, ha redatto il progetto, una DIA per il frazionamento del villino in 4 unità separate, lasciando le finestre nella stessa posizione, errata, del progetto del 1976. SI tratta di una struttura mista, alcuni pilastri in Cemento Armato e murature portanti. Dopo il confronto con un amico ingegnere strutturale mi ha riferito che attualmente il genio civile si sta ancora adeguando al Salva Casa e non è quindi possibile ancora presentare queste pratiche in sanatoria e anzi, c'è il rischio di far partire una denuncia penale d'ufficio. Caso ha voluto che tra le carte del proprietario ci fosse anche il progetto presentato al genio civile nel 1976 che fortunatamente riporta le finestre in posizione corretta. Questo potrebbe fare tana libera tutti per il genio civile e pensavo potesse permettermi di gestire la pratica come tolleranze esecutive con il Salva Casa. Avrei però voluto avere un confronto con un tecnico del municipio (siamo a Roma), che però mi viene negato, il tecnico mi dice che devo basarmi sulle normative ma mi sembra un caso un pò particolare. Alcuni municipi lo permettono un incontro preventivo e altri no, non so perchè!
Premesso che mi risulta inspiegabile la condotta del progettista per la parte urbanistica, a qualcuno è mai capitato qualcosa del genere o sa comunque darmi delle dritte? Sono un pò di primo pelo sulla libera professione e su pratiche più complesse come questa
archspf :
Premesso che cose del genere sono all'ordine del giorno e che anzi nei tuoi panni mi riterrei anche fortunato nell'aver trovato quel progetto strutturale, da questo punto di vista puoi operare in regime di art.36-bis ed ottenere la SCIA in sanatoria, con allegato il progetto/collaudo ottenuto nel 1976 come prova inconfutabile del rispetto della normativa di settore all'epoca dell'abuso. (permane sempre la sanatoria formale a livello urbanistico). Tieni anche presente che se non sei in zona sismica 1 e 2 l'art. 34-bis comma 3-bis, deroga alla necessità della "sanatoria strutturale".
Per la misura dell'oblazione, dato che siamo ancora in "regime transitorio" per Roma, relativamente al superamento della DAC 44/2011, v. circolare n. 0205723 del 21 ottobre 2024 -> www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/pareri/2024/…
Arch.Riccardo M :
Grazie mille per la risposta ed il confronto. Andando a compilare la SCIA, mi sembra che sul SUET di Roma abbiano rimodificato e aggiornato la compilazione della procedura, ho fatto caso all'art.34-TER che parla di parziali difformità a titoli ante 1977 - legge 10. Siccome la licenza edilizia è del 1976, io potrei indicare questo come art. della SCIA. Leggendo in giro online viene quasi "inteso" come una specie di Condono mascherato in quanto non specifica la doppia conformità, premesso che nel mio caso piccoli spostamenti di una finestra non dovrebbero avere problemi di conformità...,
Mi chiedevo però se devo riferirmi invece all'ultimo titolo, cioè alla DIA del 2005 in cui il villino viene frazionato e che reitera la difformità delle finestre, invece che a quello del 1976, anche se io dovrò allegare il corretto progetto al genio civile che è del 1976.
Mi rendo conto che è ingarbugliato ma i tecnici del comune non vogliono dare appuntamenti...
Grazie mille
archspf :
Le difformità devono risultare compiutamente nei verbali di sopralluogo atti al rilascio dell'abitabilità ("agibilità sanante").
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