Buongiorno, spero cortesemente che mi potiate dare chiarezza su quanto espongo.
1) In un appartamento si vuole effettuare una nuova apertura di un porta finestra , la quale richiederebbe l'apertura di una pratica SCIA , al riguardo volevo sapere se alla richiesta di tale intervento un regolamento condominiale mi potrebbe evitare di effettuare l'interventi ?
2) all'interno dello stesso immobile si vorrebbero effettuare anche modifiche di sole tramezzature la quale generalmente per tali interventi si richiederebbe la sola CILA
a questo secondo quesito mi chiedevo se con la sola pratica SCIA si possono dichiarare sia le modifiche della creazione porta-finestra che delle modiche delle tramezzature ?
Ringrazio in anticipo
MDBW : [post n° 498424]
PRATICHE EDILIZIE - RISTRUTTURAZIONE
Quesito 1.Hanno il regolamento condominiale? C'è scritto qualcosa un merito alle modifiche che il singolo condomino può apportare? Quello lo puoi sapere solo tu, non lo possiamo sapere noi. Se non hanno regolamento o se lo hanno ma non c'è un articolo in merito, direi che si passa al codice civile per le solite questioni di decoro dell'edificio e, con il proprio intervento, non impedire ad altri di fare la medesima cosa , ecc. Tra l'altro...non mi pare che specifichi dov'è la vuoi aprire la portafinestra...cosa abbastanza importante. Se uno vuole aprirla verso uno spazio di sua esclusiva proprietà tipo un terrazzo o un giardino privati direi che è un conto, se la vuoi aprire verso spazi comuni esterni forse è un altro e andrebbe chiesto all'amministratore come muoversi (semplice informazione, assemblea, ?). Il punto 2 è una domanda se mi permetti un po' strana...se devi fare una Scia che è un titolo superiore ci puoi buttare dentro anche tutto il resto.
ti ringrazio per la risposta.
Per quanto riguarda la nuova apertura della porta finestra, la stessa verrebbe aperta verso un balcone dell'immobile la quale già è presente una porta finestra con accesso dalla camera da letto. questa nuova porta finestra verrebbe creata per accedere al balcone da una seconda camera
Per quanto riguarda la nuova apertura della porta finestra, la stessa verrebbe aperta verso un balcone dell'immobile la quale già è presente una porta finestra con accesso dalla camera da letto. questa nuova porta finestra verrebbe creata per accedere al balcone da una seconda camera
La domanda è un'altra: come è possibile che non si sappiano certe cose? Non è una polemica ma la precisazione che se non si ha esperienza tale da gestire una situazione così comune, ci si potrebbe imbattere facilmente in altre difficoltà non risolvibili con una domanda su un forum ;-)
La SCIA assorbe gli altri interventi anche perchè non è possibile avere due titoli sullo stesso immobile contemporaneamente (principi di unicità del titolo ed assorbimento alla categoria superiore).
L'intervento di categoria superiore (apertura porta-finestra) è una R.E. leggera (lettera d) comma 1 art. 3 DPR 380/2001) che presuppone appunto una SCIA art. 22 con pagamento degli oneri (sul costo di costruzione).
Dal momento che l'immobile è in "condominio" e le relative facciate sono di appartenenza alla collettività (parti comuni), occorre quantomeno che:
a) non vi sia nel regolamento condominiale un impedimento specifico
b) informare l'assemblea dell'intenzione ed ottenere la relativa approvazione (delibera) nel caso si andasse ad alterare l'aspetto armonico dell’edificio (comma 4 art. 1120 C.C.)
c) uniformare al decoro architettonico l'intervento
d) escludere che trattasi di intervento strutturale
La SCIA assorbe gli altri interventi anche perchè non è possibile avere due titoli sullo stesso immobile contemporaneamente (principi di unicità del titolo ed assorbimento alla categoria superiore).
L'intervento di categoria superiore (apertura porta-finestra) è una R.E. leggera (lettera d) comma 1 art. 3 DPR 380/2001) che presuppone appunto una SCIA art. 22 con pagamento degli oneri (sul costo di costruzione).
Dal momento che l'immobile è in "condominio" e le relative facciate sono di appartenenza alla collettività (parti comuni), occorre quantomeno che:
a) non vi sia nel regolamento condominiale un impedimento specifico
b) informare l'assemblea dell'intenzione ed ottenere la relativa approvazione (delibera) nel caso si andasse ad alterare l'aspetto armonico dell’edificio (comma 4 art. 1120 C.C.)
c) uniformare al decoro architettonico l'intervento
d) escludere che trattasi di intervento strutturale