Sere26 : [post n° 499269]

TOLLERANZE: SCIA o Dichiarazione asseverata ???

Ciao a tutti,
ho un dubbio sulla presentazione di una pratica. Due anni fa ho presentato un PDC per la realizzazione di una villetta unifamiliare (Piemonte); nel corso della costruzione il vano tecnico (costituito da un piccolo volume sporgente rispetto al filo di facciata) è stato realizzato un pochino più grande rispettando sempre la tolleranza del 2%. Ora devo presentare la fine lavori, ma non so' se devo presentare prima una SCIA per quella "variante al vano tecnico", oppure presentare solo una dichiarazione asseverata in occasione della Fine Lavori.
L'articolo 6 della legge regionale 19/1999 recita:"Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici ...". Stessa cosa viene riportata all'Art. 32 (L) del DPR 380/2001.
Quindi nel mio caso essendo un vano tecnico, anche se è stato realizzato un pochino più grande, questa modifica non dovrebbe essere una variazione essenziale.

Secondo il tecnico comunale dovrei presentare la SCIA, con anche il pagamento della sanzione perchè l'opera è stata realizzata senza titolo edilizio e anche con l'integrazione degli oneri di urbanizzazione.

Qualcuno si è trovato in una casistica simile?
Grazie a tutti
eli71 :
La SCIA di variante va fatta sicuramente e si può fare a fine lavori proprio perchè non è una variante essenziale (se lo fosse stata avresti dovuto presentarla prima di realizzare il vano modificato). Non mi è chiaro perchè il tecnico ti chieda il pagamento della sanzione se, come mi pare di aver capito, il vano tecnico era compreso nel progetto della villetta iniziale.
unfor :
Era sporgente anche nel progetto autorizzato, oppure la sporgenza è stata fatta in corso d'opera? Nel secondo caso è verosimile che chieda la sanzione in quanto non si può qualificare come tolleranza, almeno a mio avviso...
archspf :
I volumi tecnici non sono considerati in ambito tolleranze.
Variazione essenziali e Tolleranze sono due cose diverse: le prime rappresentano lo spartiacque tra interventi sanabili in art. 36-bis e quelli che vanno in accertamento di conformità ex art. 36, le seconde l'alea tollerata di "differenza" quantitativa risultante tra stato di fatto e titoli edilizi rilasciati, rispetto ai parametri edilizi e requisiti igienico-sanitari.
Astrattamente la modifica potrebbe rientrare nelle "difformità esecutive", salvo che non sia ascrivibile in un intervento soggetto al regime delle distanze o che ecceda la consistenza massima stabilita nella normativa locale: motivo per cui il funzionario locale si è espresso nel senso della necessità della sanatoria. Sul punto sollevo tuttavia dubbi sulla corresponsione degli oneri di urbanizzazione: i vani tecnici sono generalmente esclusi dal calcolo della cubatura e degli oneri a meno di superare limiti dimensionali.
Sere26 :
Ciao @archspf grazie per le specifiche, non capiso però perchè i vani tecnici non sono considerati in ambito tolleranze.
Sere26 :
Ciao unfor, la sporgenza esisteva già nel progetto autizzato ed è stata "accentuata" di 60 cm in fase di realizzazione. Si parla di 1,40 mq in più
Sere26 :
Ciao Eli71, infatti non capisco nemmeno io perchè mi chieda la sanzione.
Inoltre nella LR19/1999 art.6 si specifica " In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2 ter, del DPR n. 380, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo."
Quindi mi verrebbe da dire che se rientro nel 2%, anche se e' stata realizzata maggiore cubatura e superficie, non si costituisce violazione edilizia e quindi la sanzione non dovrebbe essere richiesta.
Non so....
unfor :
60cm di maggiore sporgenza è difficile che rientri in tolleranza sulla misura.
Ci starebbe su un capannone lungo 30m, qui si parla di una villetta... bisognerebbe vedere il disegno, ma....
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