paola2 : [post n° 499737]

domanda banale su tolleranze.

Ma se dopo un rilievo di un appartamento, vi ritrovate che 1 dei lati esterni è di 5 cm più lungo (9, 05 m invece che 9.00 m), a parità di tutte le altre misure riscontrate, c'è comunque necessità di fare la dimostrazione grafica che si è nella tolleranza del 2% o vi è la possibilità di fare una semplice dichiarazione?
Mi piacerebbe che esistesse la semplificazione quando le pratiche sono semplici di loro...
Semola82 :
Ciao! io 5 cm non li considero una difformità tale da dover presentare una pratica in sanatoria.
unfor :
Dipende da cosa devo fare.
Se sono modifiche interne non metto le quote esterne e semplifico tutto.
Se invece intervengo sull'esterno, allora segnalo le tolleranze nell'elaborato grafico.
Trattandosi di tolleranze, non si intende una sanatoria.
paola2 :
Devo presentare una sanatoria per differenti dimensioni in alcune aperture esterne (più piccole) e diversa posizione degli ambienti (una cucina è stata posizionata dove era prevista una camera con già adeguamento degli impianti).
Ora dopo la verifica delle misure esterne ho questo lato maggiore di 5 cm e internamente, se vogliamo essere fiscali, l'altezza dei locali diverge di 2 cm (2.70 reali contro i 2.72 allora autorizzati).
Le misure esterne dello stato attuale sono in tolleranza quindi non lo devo sanare.
mi chiedo se devo comunque fare la tavola delle tolleranze o posso presentare già le misure reali del mio perimetro esterno per la sanatoria che devo fare.
per 5 cm diventa faticosisissimo
unfor :
In questo caso predisporrei schema con verifica tolleranze dei parametri, anche per l'altezza interna.
River B :
Buongiorno la dimostrazione delle tolleranze è prevista dalla norma, che però non prevede una sanzione/ammenda specifica nei casi in cui non si faccia, in ultima istanza può valere la sola asseverazione del tecnico (in virtù del principio tana libera tutti). Se fatta in modo completo la dimostrazione grafica delle tolleranze, evita in via cautelativa eventuali spiacevoli contestazioni da parte di terzi (clienti, avvocati, colleghi e PA) e cristallizza nel tempo il proprio operato anche a fronte di futuri cambiamenti normativi di cui non è dato sapere.
archspf :
non è un valore assoluto, ma relativo. se 5 cm sforano i limiti imposti dalla normativa (art. 34-bis), occorre sanatoria, over praticabile.
non esistono valutazioni discrezionali ma l'applicazione pedissequa della norma.
Le aperture non rientrano (come ho detto centinaia di volte e dimostrato ancorando alla giurisprudenza quello che NON è un mio pensiero o interpretazione) nel regime delle tolleranze in quanto NON SONO PARAMETRI! Così come le "misure esterne": gli unici parametri "lineari" sono altezze e distanze -> non sani "in sè" un muro spostato, bensì l'effetto dello spostamento: aumento o diminuzione di superficie/volume e la modifica di sagoma.
Allo stesso modo lo "spostamento" di una funzione ancorchè legata o meno alla parallela modifica impiantistica è una irregolarità formale da sanare, in quanto la dizione di "tolleranza esecutiva" è relativa solo alle fattispecie che non alterano la configurazione spaziale/funzionale e che comunque non prevedono riflessi sulla condizione preesistente rilevante urbanisticamente.
paola2 :
Chiarisco la mia pratica:
1 - ho già predisposto la tavola delle tolleranze con la verifica dei parametri che sono tutti entro tolleranza di riferimento. (distanza dai confini inclusa .. grazie al cielo)
Quindi lo stato di fatto è legittimato.
2 - La Sanatoria per differenti aperture e spostamento del locale cucina è il secondo passaggio della istanza.
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