Buongiorno,
chiedo un consiglio. Devo presentare una SCIA sanitaria per l'apertura di uno studio di osteopata/massaggiatore capobagnino a Milano. Mi confermate che devo presentare una SCIA al Suap? In che settore ricadono queste attività? Qualcuno di voi ha mai presentato una pratica simile e può darmi delle dritte n merito? Grazie mille per la disponibilità!
Giulia : [post n° 500207]
SCIA Sanitaria
Ciao, no assolutamente: ti rispondo da tecnico Suap in Lombardia. Abbiamo rigettato una scia per osteopata di recente e chiesto conferma ad ATS (un dirigente sosteneva che non essendo professione sanitaria doveva passare da noi come attività di servizio, ho contattato io direttamente ats che mi ha risposto confermando quanto sotto ti riporto, e indicando solo che al momento c'è un vuoto normativo relativo alle equipollenze dei titoli, ma che al Suap nulla è dovuto).
Il dpr 131/2021 ha ufficialmente riconosciuto l'osteopatia come professione sanitaria protetta con obbligo di iscrizione all'apposito albo, a cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero della Salute 18.07.2024, e la dgr XI/2546 del 2019 prevede che le professioni sanitarie debbano passare direttamente da ats.
Essendo l'osteopata una professione sanitaria, il Suap non ha competenza in merito in quanto le uniche attività sanitarie di competenza sono quelle per cliniche e ambulatori veterinari: inoltre, leggendo in combinato il dpr 160/10 e l'art. 2229 cc, le professioni sanitarie protette sono escluse dalla definizione di attività produttive o commerciali soggette a scia comunale.
Se vai sul sito di ATS Milano, viene confermato proprio questo.
Il dpr 131/2021 ha ufficialmente riconosciuto l'osteopatia come professione sanitaria protetta con obbligo di iscrizione all'apposito albo, a cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero della Salute 18.07.2024, e la dgr XI/2546 del 2019 prevede che le professioni sanitarie debbano passare direttamente da ats.
Essendo l'osteopata una professione sanitaria, il Suap non ha competenza in merito in quanto le uniche attività sanitarie di competenza sono quelle per cliniche e ambulatori veterinari: inoltre, leggendo in combinato il dpr 160/10 e l'art. 2229 cc, le professioni sanitarie protette sono escluse dalla definizione di attività produttive o commerciali soggette a scia comunale.
Se vai sul sito di ATS Milano, viene confermato proprio questo.