Buongiorno, nel novembre 2024 ho presentato una pratica per un frazionamento di un appartamento in 3 nuovi appartamenti. La palazzina ha 2 piani e io sono nel piano 1. Non ho modificato parti strutturali e pertanto ho inquadrato l'intervento in manutenzione straordinaria e quindi ho presentato una CILA. Ieri (dopo quasi un anno e mezzo) mi è stata presentata l'istruttoria dove mi viene contestato il titolo edilizio e la pratica trasmessa in quanto 'si richiedono chiarimenti in merito alla esatta individuazione delle tipologia di intervento in quanto l'entità dei lavori proposti ricadono in una ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA e pertanto onerosa (secondo DPR 380/01 e L.R. Sardegna 23/1985)'. Mi richiedono quindi anche i pagamenti di tutti gli oneri infatti.
Ora mi chiedo come sia possibile questo in quanto non mi era mai stata presentata una cosa simile. A livello nazionale il frazionamento ricade in man. straordinaria e quindi si trasmesse una CILA. Non credo che un semplice comune possa cambiare un aspetto cosi importante di normativa edilizia nazionale. Qualcuno mi sa dare un riscontro? Premetto che sono in sardegna, ma a prescindere non credo che questo possa cambiare un aspetto normativo ben consolidato e definito
LO : [post n° 500218]
Istruttoria pratica edilizia
Buondi, per capire, prima dell'intervento la palazzina di 2 piani aveva solo 2 appartamenti (uno al primo piano e uno al secondo ) ?
Dopo l'intervento quindi si passerebbe da 2 a 4 appartamenti. Escludendo la modifica dei muri portanti cosi come indicato, gli impianti comuni vengono modificati ? Le facciate vengono modificate cosi come le parti comuni ? l'intervento era soggetti a pareri di enti esterni o sussistono vincoli di qualche natura ?
Le condizioni per il dover adottare la SCIA in un frazionamento sono queste salvo diverse indicazioni a livello regionali/comunale.
Dopo l'intervento quindi si passerebbe da 2 a 4 appartamenti. Escludendo la modifica dei muri portanti cosi come indicato, gli impianti comuni vengono modificati ? Le facciate vengono modificate cosi come le parti comuni ? l'intervento era soggetti a pareri di enti esterni o sussistono vincoli di qualche natura ?
Le condizioni per il dover adottare la SCIA in un frazionamento sono queste salvo diverse indicazioni a livello regionali/comunale.
Salve, vengono modificati gli impianti relativi al solo appartamento interessato. Le facciate non vengono modificate cosi come le parti comuni. Siamo entro i 150m da un fiume ma si tratta di opere interne quindi non è richiesta nessuna autorizzazione.
Lo, ti chiedono chiarimenti sull'uso del titolo edilizio. Prendi un appuntamento con il tecnico perché qua c'è qualcosa che mi sfugge. Anche io avrei usato una cila ma magari da te c'è qualche disposizione regionale che dice diversamente. Mi pare strano che facciano una contestazione del genere se non c'è una base...
A dire la verità anche il fatto che sia passato così tanto tempo dalla presentazione della pratica alla contestazione non è normale. Il comune ha 30 gg di tempo per chiedere integrazioni....a che titolo le chiede ora?
che io sappia con la cila posso effettuare controlli senza limiti di tempo (per quanto sia assurdo!)
Ciao, io sono di Milano ma per esperienza a Sestri Levante (GE) in un frazionamento, ho dovuto fare SCIA in quanto c'era una delibera comunale che per ogni frazionamento bisognava dare un parcheggio a ciascuna unità altrimenti pagavi gli standard (circa 10.000€)
Dalla L.R. 23/1985 leggo questo
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzate senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie. [64]
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:
a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
Dalla L.R. 23/1985 leggo questo
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzate senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie. [64]
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:
a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
@LO: io vivo in un altro mondo....!! in Emilia Romagna le CILA hanno le stesse tempistiche della SCIA (5 giorni per la verifica della completezza documentale, 30 gg per chiedere integrazioni, durata 3 anni)