Buongiorno a tutti
sto facendo una fusione di due piccole unità abitative nel comune di Milano. presenterò una Cila perchè aprirò solo una porta su un tramezzo non portante. Ho un dubbio sui bagni, non rispettano la misura minima prevista ma non andando a fare nessuna modifica interna posso andare in deroga? L'unico lavoro che sarà realizzato è la demolizione del tramezzo per aprire il vano di passaggio tra le due unità. grazie a chiunque potrà aiutarmi
mfi : [post n° 500240]
fusione due appartamenti
Ciao, a parere mio, che sono uno che cerca di inculare quelli del Comune, ti romperanno in quanto l'unità nuova che vai a creare deve rispetti i parametri ad oggi, siccome è la formazione di una nuova unità, quindi quel 1.20 m lo devi trovare da qualche parte
ora ho 1,10 e 3,5 mq in uno dei due bagni. L'edificio è del 1910 e non è stato mai modificato. Grazie mille per il tuo parere
I bagni, pur sotto il minimo di 1,20 m, beneficiano delle clausole di salvaguardia per preesistenze storiche: sia il Reg. Ed. che il Reg. d'Igiene escludono l'obbligo di adeguamento per locali non oggetto di intervento. La fusione rientra in manutenzione straordinaria e per analogia applicativa (norma su norma) l'obbligo non sussiste. Tempo fa nelle FAQ del SUE di Milano era chiaramente ribadito il concetto. Idem per Regione Lombardia nel Regolamento Ed. Tipo (d.g.r del 2019), con l'art. 10 che limita l'adeguamento a nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e interventi diretti sui locali in questione. Visto l'intervento dovrai depositare una SCA per la nuova agibilità, il Comune dovrebbe valutare la conformità complessiva dell'unità, non dei singoli locali.
Nella relazione Ass della CILA, renderei chiaro lo stato attuale dei bagni (largh. 1,10 mt), mai modificati, l’epoca dell’edificio (1910), preesistenti e non interessati dall'intervento, richiamando il principio del Reg. Ed. e inquadrando la fusione come manutenzione straordinaria art. 3, T.U. 380/2001
Nella relazione Ass della CILA, renderei chiaro lo stato attuale dei bagni (largh. 1,10 mt), mai modificati, l’epoca dell’edificio (1910), preesistenti e non interessati dall'intervento, richiamando il principio del Reg. Ed. e inquadrando la fusione come manutenzione straordinaria art. 3, T.U. 380/2001
Leggo che l'unità immobiliare è del 1910. Immagino tu abbia già fatto accesso all'archivio storico del Castello se asserisci che non è modificata.
Ti rimando al Decreto semplificazioni - Legge 120/2020 Interpretazione autentica, nello specifico Art. 10 c.2
e al TAR Lombardia n° 384/2025 circa la legittimità delle opere in immobili risalenti ante DM 1975.
In sostanza, poi lo verificherai tu stesso leggendo, anche le modifiche ai locali che non hanno e non riescono a soddisfare i requisiti odierni, ma che non sono peggiorative sono ammissibili.
Se mai, se vuoi stare più che tranquillo, spulciati le "Istruzioni Ministeriali del 20
Giugno 1896" che quelle nel 1910 valevano. Tanto ti serve pure per lo stato legittimo.
Ti rimando al Decreto semplificazioni - Legge 120/2020 Interpretazione autentica, nello specifico Art. 10 c.2
e al TAR Lombardia n° 384/2025 circa la legittimità delle opere in immobili risalenti ante DM 1975.
In sostanza, poi lo verificherai tu stesso leggendo, anche le modifiche ai locali che non hanno e non riescono a soddisfare i requisiti odierni, ma che non sono peggiorative sono ammissibili.
Se mai, se vuoi stare più che tranquillo, spulciati le "Istruzioni Ministeriali del 20
Giugno 1896" che quelle nel 1910 valevano. Tanto ti serve pure per lo stato legittimo.