LauraArc : [post n° 500645]
CILA per rifacimento impianti
Buongiorno, mi è stata chiesta consulenza in merito a dei lavori di ristrutturazione di un solo piano di una villetta a schiera. Il proprietario vorrebbe rifare impianto elettrico e idraulico di tutto il piano per beneficiare delle detrazioni del Bonus ristrutturazioni. Tuttavia vorrebbe evitare una pratica CILA (per la quale il comune richiede espressamente un direttore dei lavori). Secondo voi è comunque possibile beneficiare delle detrazioni fiscali senza aprire una pratica?. So che comunque sono interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA leggera quindi la CILA sarebbe necessaria e io spingo su questo fronte per essere in regola con tutto. Anche perché serve una fine lavori con conformità. Vi ringrazio molto
ha ragione il committente, può lo stesso usufruire del bonus anche senza cila: "... L’Istante dovrà, inoltre, con una "dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente". (cerca su google: risposta n.287 agenzia delle entrate).
Come tecnico dovresti redarre una relazione tecnica in cui descrivi il tipo di intervento. Il pagamento con il solito bonifico parlante.
Come tecnico dovresti redarre una relazione tecnica in cui descrivi il tipo di intervento. Il pagamento con il solito bonifico parlante.
Ti ringrazio. Ho letto la risposta. In effetti per miglioramento di servizi igienici (intervento già effettuato dal committente) aveva usufruito delle detrazioni solo con atto notorio. Ma in questo caso specifico vorrebbe intervenire sull’impianto elettrico e idraulico dell’intero piano a esclusione dei servizi igienici. Può valere la stessa considerazione?
In primo luogo le opere non si fanno per beneficiare delle detrazioni. Le detrazioni sono una conseguenza di determinate opere.
In seconda istanza, il completo rifacimento degli impianti rientra nelle opere realizzabili in regime di edilizia libera, ergo senza presentazione di alcuna comunicazione o titolo abilitativo (la CILA non è dovuta e qualora presentata, andrebbe rigettata). Ciò nonostante, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si può accedere ai bonus edilizi spettanti per il recupero del patrimonio edilizio esistete. Oltra alla suddetta dichiarazione, requisto indispensabile , qualora (quasi sicuramente) intervengano due o più imprese, è necessario adempire agli obblighi in materia di sucrezza sul lavoro: nomina CSE, notifica preliminare, ecc. Senza notifica si rischia di dover restituire quanto dedotto (oltre ad interessi e sanzioni).
Non serve alcuna fine lavori, di conseguenza, ma chi mette mano agli impianti è tenuto/obbligato al rilascio delle conformità (semplicemente da conservare a cura della committenza).
In seconda istanza, il completo rifacimento degli impianti rientra nelle opere realizzabili in regime di edilizia libera, ergo senza presentazione di alcuna comunicazione o titolo abilitativo (la CILA non è dovuta e qualora presentata, andrebbe rigettata). Ciò nonostante, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si può accedere ai bonus edilizi spettanti per il recupero del patrimonio edilizio esistete. Oltra alla suddetta dichiarazione, requisto indispensabile , qualora (quasi sicuramente) intervengano due o più imprese, è necessario adempire agli obblighi in materia di sucrezza sul lavoro: nomina CSE, notifica preliminare, ecc. Senza notifica si rischia di dover restituire quanto dedotto (oltre ad interessi e sanzioni).
Non serve alcuna fine lavori, di conseguenza, ma chi mette mano agli impianti è tenuto/obbligato al rilascio delle conformità (semplicemente da conservare a cura della committenza).
Si vale la stessa considerazione, infatti per quanto riguarda la tipologia di interventi che possono usufruire delle detrazioni la guida dell'A.E. specifica che (al par. 1.4) l’agevolazione spetta per gli interventi definiti dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 ovvero " b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici...".
Quindi puoi portare in detrazione impianto idrico ed elettrico.
Questo è i link della guida dell'A.E. aggiornata a febbraio 2026: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutt…
Infine segui le indicazioni di Archifish.
Quindi puoi portare in detrazione impianto idrico ed elettrico.
Questo è i link della guida dell'A.E. aggiornata a febbraio 2026: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutt…
Infine segui le indicazioni di Archifish.