PA : [post n° 501084]
Spostamento scala 2 metri
Buongiorno, è presente un edificio di 2 piani (PT e p1). Il PT ha accesso indipendente su strada e al P1 si accede tramite vano scala privato su strada e porta al piano superiore. Al p1 è presente un unico appartamento. Da accesso agli atti, l'edificio che è stato costruito nel '59 presentava una scala spostata più avanti di 2 m e con un pianerottolo. Allo stato odierno invece la scala è spostata di 2 m e non presenta pianerottolo. Dal '59 ad oggi non è mai stata fatta nessun'altra pratica. Si evince che la scala è stata costruita proprio cosi ma a suo tempo non è mai stata fatta nessuna variante. Il comune poi ha fatto sopralluogo e rilasciato l'abitabilità. Allo stato di fatto non posso modificare la scala 1. perchè andrei a ledere la proprietà sottostante e 2. perchè la scala ad oggi non è conforme (priva di pianerottolo). Vi è mai capitata una situazione del genere? avete sputi su come approcciarmi?
Ciao! Hai una difformità strutturale, che sono tra le più ostiche da sanare, più che altro per il Genio Civile, non tanto per il Comune.
Da quanto capisco, lo stato di fatto è più piccolo rispetto a quanto autorizzato, corretto?
Nel Comune dove lavoro mi è capitato un caso simile: sono riuscito a sanarlo recuperando documentazione (planimetrie catastali, foto aeree storiche) che dimostrava la preesistenza dell’abuso già negli anni ’50/’60, quindi antecedente al collaudo statico. Di fatto, il collaudo era stato rilasciato considerando già quella configurazione strutturale.
Una volta dimostrata la preesistenza dell’abuso, puoi procedere con una SCIA in sanatoria, allegando tutta la documentazione raccolta e specificando in relazione tecnica che, essendo l’abuso antecedente al collaudo, quest’ultimo è stato rilasciato tenendo conto delle difformità strutturali.
Da quanto capisco, lo stato di fatto è più piccolo rispetto a quanto autorizzato, corretto?
Nel Comune dove lavoro mi è capitato un caso simile: sono riuscito a sanarlo recuperando documentazione (planimetrie catastali, foto aeree storiche) che dimostrava la preesistenza dell’abuso già negli anni ’50/’60, quindi antecedente al collaudo statico. Di fatto, il collaudo era stato rilasciato considerando già quella configurazione strutturale.
Una volta dimostrata la preesistenza dell’abuso, puoi procedere con una SCIA in sanatoria, allegando tutta la documentazione raccolta e specificando in relazione tecnica che, essendo l’abuso antecedente al collaudo, quest’ultimo è stato rilasciato tenendo conto delle difformità strutturali.
Insisto, come in un altro post, di approfondire la tematica delle tolleranze, soprattutto dopo l'intorduzione del salva casa ed il suo recepimento nelle norme regionali.
In particolar modo le cosiddette "tolleranze esecutive". Quest'ultime, se ben supportate da prove inconfutabili e da un'agibilità rilasciata a seguito di sopralluogo, ci consentono di evitare sanatorie complesse (per contro subentra l'onere di regolarizzazione sotto il profilo statico e/o sismico, in base alla datazione della difformità).
Il fatto che si possano regolarizzare "gli errori progettuali corretti in cantiere" e "gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere", a condizione del rispetto delle normative dell'epoca di realizzazione, apre scenari molto interesaanti che un tecnico serio non può trascurare (soprattutto se trascurandoli si finisce per obbligare la committenza a presentare una richiesta una sanatoria e alla corresponsione di sanzioni non dovute).
Nel caso di specie, con i pochi elementi di cui dispongo, su due piedi, direi che non serve alcuna sanatoria. Trascurabile anche il discorso pianerottolo, visto che nel '59 non esistevano norme che lo imponessero. Tattalpiù sarebbe necessario dimostrare che rispetta la normativa sulle costruzioni dell'epoca (un regio decreto che non prevedeva calcoli strutturali per tali elementi). Quel fabbricato, sempre se non mi sfugge qualcosa, è legittimo così com'è e non richiede la presentazione di nessuna santoria. Potrebbe essere necessaria una dichiarazione delle tolleranze in occasione del primo titolo edilizio utile oppure in caso di compravendita (per l'attestazione di conformità i notai iniziano a pretenderla).
In particolar modo le cosiddette "tolleranze esecutive". Quest'ultime, se ben supportate da prove inconfutabili e da un'agibilità rilasciata a seguito di sopralluogo, ci consentono di evitare sanatorie complesse (per contro subentra l'onere di regolarizzazione sotto il profilo statico e/o sismico, in base alla datazione della difformità).
Il fatto che si possano regolarizzare "gli errori progettuali corretti in cantiere" e "gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere", a condizione del rispetto delle normative dell'epoca di realizzazione, apre scenari molto interesaanti che un tecnico serio non può trascurare (soprattutto se trascurandoli si finisce per obbligare la committenza a presentare una richiesta una sanatoria e alla corresponsione di sanzioni non dovute).
Nel caso di specie, con i pochi elementi di cui dispongo, su due piedi, direi che non serve alcuna sanatoria. Trascurabile anche il discorso pianerottolo, visto che nel '59 non esistevano norme che lo imponessero. Tattalpiù sarebbe necessario dimostrare che rispetta la normativa sulle costruzioni dell'epoca (un regio decreto che non prevedeva calcoli strutturali per tali elementi). Quel fabbricato, sempre se non mi sfugge qualcosa, è legittimo così com'è e non richiede la presentazione di nessuna santoria. Potrebbe essere necessaria una dichiarazione delle tolleranze in occasione del primo titolo edilizio utile oppure in caso di compravendita (per l'attestazione di conformità i notai iniziano a pretenderla).
Curiosità: il tema delle “tolleranze costruttive” dopo il Salva Casa in che modo è stato recepito nei Comuni dove lavorate?
Nel mio, l’impostazione operativa è questa:
per difformità che rientrano nelle tolleranze, viene comunque richiesta una SCIA in sanatoria con pagamento di sanzione e costo di costruzione sulla superficie eccedente;
per difformità che superano le tolleranze, si procede con accertamento di conformità, con sanzione e triplo del costo di costruzione.
Nella mia risposta precedente non intendevo trascurare il tema delle tolleranze introdotte dal Salva Casa (rif. D.P.R. 380/2001 aggiornato), ma riportare un approccio pratico adottato nei Comuni in cui opero.
È chiaro che, sul piano normativo, le tolleranze non configurano abuso; tuttavia, nella pratica, molti enti richiedono comunque un titolo per “cristallizzare” lo stato legittimo, seppur con procedimenti più snelli e meno onerosi rispetto alla sanatoria ordinaria.
Proprio per questo mi interessa capire come vi state muovendo altrove, perché sto riscontrando applicazioni non sempre uniformi.
Nel mio, l’impostazione operativa è questa:
per difformità che rientrano nelle tolleranze, viene comunque richiesta una SCIA in sanatoria con pagamento di sanzione e costo di costruzione sulla superficie eccedente;
per difformità che superano le tolleranze, si procede con accertamento di conformità, con sanzione e triplo del costo di costruzione.
Nella mia risposta precedente non intendevo trascurare il tema delle tolleranze introdotte dal Salva Casa (rif. D.P.R. 380/2001 aggiornato), ma riportare un approccio pratico adottato nei Comuni in cui opero.
È chiaro che, sul piano normativo, le tolleranze non configurano abuso; tuttavia, nella pratica, molti enti richiedono comunque un titolo per “cristallizzare” lo stato legittimo, seppur con procedimenti più snelli e meno onerosi rispetto alla sanatoria ordinaria.
Proprio per questo mi interessa capire come vi state muovendo altrove, perché sto riscontrando applicazioni non sempre uniformi.