Marco : [post n° 95894]

Fine lavori

Sta finendo la ristrutturazione di un appartamento per il quale sono il direttore dei lavori. Ho presentato io la Dia. Per la fine lavori basta la comunicazione al municipio o devo allegare anche il nuovo accatastamento? Ho ricavato un bagno in più e il comune è Roma.
Grazie per l'aiuto
ks :
avendo modifcato aspetti legati all'igienico-sanitario dovrai anche presentare richiesta di agibilità per la parte oggetto di ristrutturazione, compreso accatastamento certo, la cui mancata prsentazione ti comporterà sanzione pecuniaria.

saluti

ks
clacla :
ma siamo sicuri che va richiesta nuova agibilità?
In toscana solo se c'è cambio di destinazione d'uso o nuova edificazione, per le ristrutturazioni non serve.

Saluti
delli :
ai sensi del TU sarebbe necessaria agibilità, come dice giustamente ks, ma molti comuni, se le opere rientrano tra quelle di manutenzione straordinaria, non chiedono l'agibilità (ma il catasto sì)
ovviamente sì anche il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) delle opere ai sensi della dia
bye bye
ks :
distinguiamo tra normativa e prassi:
che il tuo comune no si attenga alle procedure , all'interno della sua prassi ordinaria, è libertà di scelta. ciò non toglie che la normativa vada rispettata.

ti faccio solo un esempio. sono arrivato una volta in un comune, come responsabile, nel quale li era prassi non chiedere i c.a.. ebbene ogniqualvolta mi presentavano un intervento su un edificio privo dei c.a. che richiedeva nuova agibilità gli imponenevo quanto minimo una perizia statica, e gli andava bene perchè avrei dovuto sanzionare la mancata presentazione...visto che i sedicenti tecnici erano gli stessi. idem con la ex legge 10/91.

pertanto diffida da comuni facilitoni
clacla :
Solo per cultura personale vi riporto quello che cita la legge regionale toscana:
Art. 86 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'articolo 82, comma 16. Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna al comune, copia del fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/1996, ove, ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.

delli :
ovviamente, le considerazioni fatte sopra sono riferite al TU nazionale... se ci sono leggi regionali specifiche che cambiano dei parametri (come semplificazione o per aggiunta di requisiti...) si "ragiona" su quella normativa
stesso discorso vale per le definizioni degli interventi e/o le procedure da seguire per avviare pratiche edilizie
esempio: interventi sulle u.i. che ne cambiano il numero (due appartamenti che diventano uno o viceversa) ai sensi del TU è ristrutturazione (=onerosa) per la regione lombardia è "declassato" a manutenzione straordiaria (=gratuita)
bye bye
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