redazione p+A : [post n° 317270]

Ingegneri: assicurazione obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la pr

Il requisito di iscrizione all'Albo professionale basta a far scattare l'obbligo di sottoscrizione di una polizza RC professionale? Il parere del Centro Studi del CNI.
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Kia :
si parla di "dipendenti" (contratto) di PA o di aziende.......ma chi ha una p.iva (libera professione, in teoria) e lavora nello studio di un altro professionista?
gg :
dice:
l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa [...] non potrà essere imposto a tutti i professionisti ingegneri al momento dell’iscrizione all’Albo e per il solo fatto dell’iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l’instaurazione di regimi differenziati a seconda che l’iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio.

Sembrerebbe dire che se non firmi nulla, se non fai la libera professione, non hai necessità di stipulare un assicurazione.
Fare disegni per qualcuno non è fare la libera professione di architetto.
arch11 :
Ma se io ad esempio lavoro full time all'interno di uno studio di architettura con partita iva (sono iscritta ad Inarcassa), senza firmare progetti, cioè senza mai usare il mio timbro? E ogni tanto fattura come consulente ad un'azienda ma nemmeno lì firmo mai nulla, sono cmq obbligata ad avere l'assicurazione?
ormai il tempo stringe e andrebbero chiariti questi punti.
mari :
Il ragionamento del CNI è questo: l'obbligo di assicurazione nasce per tutelare i clienti, se non hai clienti (quindi se non timbri e firmi nulla), non hai obbligo di stipulare una polizza RC professionale.

Detto in maniera diversa: eserciti attività professionale libero-professionale solo nel caso in cui hai clienti e quindi solo in quel caso timbri e firmi. Solo se c'è questa condizione devi stipulare una polizza.

D'altronde la legge lega l'obbligo di assicurazione alla presenza di un contratto scritto. E il contratto scritto lo fai solo se hai un cliente.
gg :
@mari. D'accordo.
Ma il ragionamento che fa arch11 è questo.
Se il cliente è uno studio professionale con cui collaboro, con cui ho un contratto scritto, devo fare un'assicurazione?
Il tema, a mio avviso, è se l'oggetto di questa attività rientra o meno nelle responsabilità dirette di un professionista iscritto a un Albo, cioè se firmo.
E quindi ritorniamo al caso generale: firmo = assicurazione | non firmo = no assicurazione. Ma questo è il mio parere.
arch11 :
Cito il mio caso che magari è comune a molti. Io lavoro presso questo studio (full time), ma non ho alcun contratto scritto. Detto in parole povere, domani mattina potrei essere lasciata a casa. Eseguo gli elaborati, il mio capo timbra e firma. Io il mio timbro non l'ho mai usato. Ogni due mesi fatturo allo studio. Quando hanno voglia mi pagano la mia fattura. Stop. Contemporaneamente, faccio da consulente per un'altra azienda. Anche lì fatturo, ma ogni mese... Mi pagano la mia fattura. Anche qui non timbro nulla e non c'è mai nessun contratto tra noi. Sono tenuta ad avere l'assicurazione? Tutti i poveri architetti che lavorano negli studi senza firmare mai nulla, oltre a tutti i costi che hanno devono anche pagare l'assicurazione?
mari :
Cosa succede se il mio cliente è uno studio professionale? Da quello che dice il CNI sembra che non ci sia l’obbligo di assicurazione perché il collaboratore non firma il progetto. A me sembra un caso comparabile con quello citato dal CNI del “dipendente dell’azienda privata che non firma il progetto”. Il collaboratore non ha la responsabilità diretta del lavoro. La responsabilità è dello studio professionale, che poi ha diritto di rivalsa sul collaboratore se questo dovesse combinare guai.

Sembra proprio una forzatura considerare lo studio professionale come cliente del collaboratore o meglio come cliente inteso dalle leggi che hanno introdotto l’obbligo di assicurazione.

Il Dl 1/2012 dice “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.” Il Dl 138/2011 dice: “Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale”.

Questi compiti da svolgere al conferimento dell’incarico sono del titolare dello studio non possono essere del collaboratore. Tra l'altro, le polizze prevedono la possibilità di estendere la copertura anche ai collaboratori.

Forse è ancor più chiara la parte in cui il CNI scrive: “In particolare, non potrà esigersi l’adempimento dell’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei professionisti iscritti all’Ordine che non esercitino, nemmeno saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività [….]
Parimenti, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell’attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti”.



Ily :
E se uno la professione la esercita in modo "saltuario", cioè firma poche pratiche all'anno (4-5, ad esempio)?
pepina :
Ma il Consiglio nazionale architetti non si esprime?
Kia :
beh, se lo studio professionale non è mio "datore di lavoro" (perchè non mi ha assunto) è in automatico mio "cliente", secondo me.
ponteggiroma :
se non timbri non serve, se timbri serve... io la interpreto così.
pepina :
anche se uso i timbrini con le sagome degli animali? all'asilo mi piacevano tanto...:)
arch11 :
Anche io la interpreto come Ponteggiroma. Se timbri serve, se non timbri non serve. Però se fosse sbagliata questa interpretazione, peraltro razionale e corretta, sarebbe il caso di sapere quali sanzioni ci potrebbero essere...
mari :
Riguardo alle sanzioni: se non ti assicuri ed invece avresti dovuto farlo commetti illecito disciplinare.
Kia :
però non c'è scritto chiaramente "se timbri= assicurazione" e "se non timbri= no assicurazione". Che paese, cavolo, che scrivessero le cose chiaramente non sempre in maniera da lasciare aperto qualsiasi argomento a mille interpretazioni. E' tutto così. Non so se vi ricordate l'anno scorso con la questione, quella volta fiscale, dei minimi contribuenti che non si capiva una cippa.
gg :
allora vediamola dal punto di vista della sanzione.
se il mio cliente sa che avrei dovuto avere un'assicurazione e non ce l'ho può denunciarmi all'Ordine. Se ho fatto un danno e non ho l'assicurazione chi subisce il danno mi denuncia all'Ordine. Se non ho motivo di fare danni non c'è nessuna possibilità che io venga denunciato in deontologia.
arch11 :
ne consegue che se io non timbro e non firmo nulla, non commetto errori e non posso essere denunciato per illecito disciplinare... mi chiedo soltanto se secondo voi hanno intenzione di fare dei controlli a campione...
Ily :
GG quindi anche se io faccio solo sanatorie, o rendering, o qualsiasi cosa che non impichi stime, perizie o direzione dei lavori, non devo avere l'assicurazione,,,
gg :
forse la domanda giusta è "posso recar danno a qualcuno"? Qualcuno potrebbe citarmi per danni a seguito di una mia attività professionale (che rientri fra quelle per cui è previsto il timbro di un architetto)?
Se la risposta è sì, fatti un'assicurazione e al momento in cui firmi il contratto con il cliente, comunicagli gli estremi della polizza. Questo è il mio parere personale.
Immagino che la polizza si possa fare anche qualche giorno prima della firma del contratto.
Antonio :
Sono un professionista che lavora in una azienda svolgendo progettazione per l'infrastrutture firmo e timbro i progetti la società è obbligata a sottoscrivermi la polizza?
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