Archifish : [post n° 491505]

Rinuncia all'incarico per giusta causa

Come si può intuire dal titolo, al di là di questioni riconducibili alla sopravvenuta impossibilità di svolgere un incarico per problemi di salute o "incapacità" tecnica, cosa si cela dietro al concetto di "giusta causa"?
Mi ritrovo con committenza che nel corso di un incarico, si ostina a minimizzare e sminuire il mio operato, che dimostra, a più riprese, di non avere la minima fiducia nella mie competenze (al punto di chiedere in giro ad altri tecnici e di muoversi in autonomia su parecchie questioni "politiche"), con la quale tocca battagliare per concordare un compenso ridicolo e che a più riprese si ostina ad attribuirmi la responsabilità di un aggravio del procedimento (dovuto invece a problemi tra comune e soprintendenza).
L'intenzione è di rinunciare all'incarico di DL a PdC già ottenuto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Ad oggi ho subito minacce di ritorsioni legali per i danni che, secondo lo psicopatico, gli avrei arrecato durante l'iter autorizzativo e qualora rinunciassi all'incarico (incarico che, nel frattempo è diventato ben diverso da quello sottoscritto).
Tutto ciò premesso, non ho dubbi che da parte mia ci sia una "giusta causa" per rinunciare, ma ho il timore che, qualora si dovesse ricorrere al tribunale, non vi sia possibilità alcuna di dimostrarla e che quindi mi veda costretto a subire la beffa di un potenziale risarcimento.
Si accettano consigli, suggerimenti, pareri, o anche solo ad una discreta dose di sopporto morale.
archspf :
Le condizioni generali rispetto alla committenza dovrebbero essere:
- il mancato pagamento delle spettanze;
- il mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- la sussistenza di iniziative autonome, pregiudizievoli e/o contrarie rispetto alle indicazioni del tecnico (comportamento);
- il venir meno del rapporto di fiducia;

solitamente nella lettera di incarico inserisco anche:
[lato committente]
- qualora si rendesse indisponibile alla richiesta di revisione o informazioni necessarie (mancanza di collaborazione);
- qualora non ottemperasse al rispetto delle mansioni e decisioni a lui spettanti entro le scadenze;
- qualora formulasse richieste che implichino la violazione delle norme (anche deontologiche);

[lato impresa/cantiere];
- l’interruzione dell’attività di D.L. per conduzione del cantiere contraria o gravemente errata rispetto alle prescrizioni/istruzioni impartite, ovvero in contrasto con le norme e la regola dell’arte (cause ostative lo svolgimento dell'attività);

Io non credo che la rinuncia all'incarico possa comportare una richiesta di risarcimento danni (ancorché da "perdita da chance") dal momento che se hai condotto, come credo, le mansioni con diligenza, hai già assolto ai tuoi doveri (in quanto obbligazione di mezzi) e non è dovuto nulla al committente.
Ovvero il committente dovrebbe dimostrare un fatto negligente/inadempiente che non è ascrivibile al diritto di recesso.
archspf :
vedi anche art. 2237 del Codice Civile (recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale).
Kia :
Il venir meno del rapporto di fiducia. Basta questo. Comunque il permesso di costruire lo hai portato a casa, adesso che si trovi un altro professionista nel ruolo di D.L da tormentare. È chiaro che dispiace rinunciare ad un incarico ma a volte va proprio fatto a nostra tutela. Ho visto rinunciare ad incarico anche professionisti di reale esperienza a fronte di comportamenti assolutamente inaccettabili della committenza. Erano situazioni assurde dove come studio si era già i terzi, o i quarti addirittura, professionisti incaricati perché il cliente aveva le manie che tutti lo volevano fregare e altri deliri. Lasciato senza rimpianti. Motivazione: venir meno del rapporto di fiducia
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