Partite Iva: cambiano i criteri di presunta subordinazione

A partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali, continuativi e con contenuto ripetitivo saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Una regola che varrà anche per le partite Iva, seppure con qualche eccezione. È quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo che revisiona le diverse tipologie di contratto di lavoro ed elimina i contratti a progetto. Il testo è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì.

Al termine del CdM sono stati varati quattro decreti attuativi del Jobs Act. Due definitivi per la riforma dell'articolo 18 ed il riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali e due approvati in via preliminare che riguardano la revisione delle tipologie contrattuali e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

DLgs sul riordino delle tipologie contrattuali

A partire dall'entrata in vigore del decreto, che dovrà ricevere le osservazioni del Parlamento e tornare in CdM, non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. Oltre ad eliminare i contratti a progetto, il DLgs supera i criteri di presunta subordinazione fissati dalla Riforma Fornero del 2012. Criteri che varranno esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del DLgs.

Dal 2016, la disciplina che regge il rapporto di lavoro subordinato si applicherà, salvo alcune eccezioni, a tutte le collaborazioni in cui si concretizzano «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Un rapporto di lavoro, compresa una collaborazione a partita Iva, che risponde a queste caratteristiche, dovrà essere trasformato secondo le regole del lavoro subordinato.  

Ci sono, però, delle esclusioni, in linea con quanto aveva previsto la Riforma Fornero. Ai rapporti di collaborazione personali, continuativi e con contenuto ripetitivo non si applica, infatti, la disciplina del lavoro subordinato se si tratta di «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»

Inoltre, vengono previste delle agevolazioni per i datori di lavoro che si metteranno in regola, trasformando i rapporti di lavoro che mascherano un lavoro subordinato in assunzioni a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che vi provvederanno dall'entrata in vigore del DLgs fino al 31 dicembre 2015  l'assunzione comporterà «l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso».

L'estinzione delle violazioni avverrà, però, a due condizioni: i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere degli atti di conciliazione e nei 12 mesi successivi all'assunzione i datori di lavoro non dovranno recedere dal rapporto di lavoro, «salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo».

Le nuove regole interesseranno anche i lavoratori della pubblica amministrazione, ma a partire dal 1° gennaio 2017.

La Riforma Fornero e i criteri di presunta subordinazione

I criteri di presunta subordinazione fissati dalla Riforma Fornero resteranno in vigore per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del DLgs. Le tre condizioni che possono far presumere la prestazione di una partita IVA una co.co.co., riguardano le caratteristiche di: durata, fatturato e luogo della prestazione.

  • Durata: collaborazione con uno stesso committente per un periodo superiore a 8 mesi all'anno, per 2 anni consecutivi;
  • Fatturato: corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore all'80% dei guadagni che il collaboratore ha totalizzato in un anno, purché tale condizione si verifichi per 2 anni solari consecutivi;
  • Luogo: disporre di una postazione fissa presso il committente.

Al verificarsi di almeno due di tali condizioni, e salvo diversa prova fornita dal committente, si presume la presenza di una prestazione in monocommittenza, rispetto alla quale la legge ritiene verosimile, e dunque da accertare, la presenza di una collaborazione coordinata e continuativa.

La Riforma Fornero aveva inoltre stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione delle attività professionali che richiedono un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.

Lo schema di DLg sul riordini dei contratti di lavoro esaminato in CdM.

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