Jobs Act autonomi: i contenuti del testo e le richieste di Confprofessioni

È approdato al Senato e sono iniziate le audizioni in merito al disegno di legge che introduce misure per la tutela del lavoro autonomo, un provvedimento ribattezzato «Jobs Act autonomi». 

In audizione alla Commissione Lavoro al Senato, Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, pur esprimendo apprezzamento per le disposizioni inserite nel testo, ha chiesto che vengano affrontate anche altre e annose questioni, chiedendo, ad esempio, che vengano rese pienamente operative le Stp. Si tratta delle Società tra professionisti, istituite nel 2011, con la legge 183, e regolate con il decreto del ministero della Giustizia del 2013 (n. 34), ma ancora avvolte nella nebbia legislativa, tanto che ancora non si è fatta chiarezza sulla natura dei redditi che derivano dall'attività delle Stp. Ancora non è chiaro se vadano inquadrati come redditi di lavoro autonomo o di impresa.

Altro nodo da sciogliere, ha fatto rilevare Stella, è la disciplina dell'Irap, che ha causato un enorme contenzioso. Il riferimento è alle condizioni di esclusione dei professionisti dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, che si continuano a delineare a colpi di sentenze.

I contenuti del testo del Jobs act degli autonomi

Tutele per ritardato pagamento

Le norme contenute nel DLgs 231 del 2002, che tendono a tutelare le imprese creditrici in caso di ritardato pagamento, andando a fissare, tra l'altro, gli interessi dovuti, vengono estese anche agli autonomi o meglio alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi.

Tra le tutele, il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono in modo automatico, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura se questa ha data certa o, altrimenti, dopo 30 giorni dalla data di prestazione dei servizi.

Limite ai contratti «capestro»

Vengono considerate abusive e nulle alcune clausole inserite nei contratti con la committenza che non tutelano il lavoratore autonomo. Sono nulle, ad esempio, le clausole che attribuiscono al committente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, in caso di prestazione continuativa, di recedere senza dare un congruo preavviso. Nulle anche le clausole attraverso le quali si concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Deducibilità delle spese di formazione

Viene prevista la deducibilità totale (entro il limite di 10mila euro) delle spese sostenute per l'iscrizione a master, convegni e a corsi di formazioni e di aggiornamento professionale. Integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5mila euro, i costi di servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, finalizzati ad ottenere sbocchi occupazionali. Si tratta dei costi sostenuti per servizi specialistici offerti dalle agenzie del lavoro per assistere i lavoratori autonomi nel reiserimento nel mercato del lavoro.

Si prevede inoltre la deducibilità totale dei premi per polizze assicurative facoltative stipulate per tutelarsi dai rischi connessi al mancato pagamento delle prestazioni. «La norma - si legge nella relazione illustrativa -  ha lo scopo di agevolare la stipula di dette polizze favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo».

Nella relazione che accompagna il testo del DDL, «si invita a valutare la possibilità di deducibilità dei contributi ai fondi sanitari integrativi S.S.N. negata a liberi professionisti con risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 107/e del 3 dicembre 2014».

Uno sportello per gli autonomi nei centri per l'impiego

I centri per l'impiego dovranno dotarsi uno sportello dedicato al lavoro autonomo, che faccia incontrare domanda e offerta. Uno sportello che avrà anche il compito di fornire informazioni su diverse questioni: procedure per l'avvio di attività autonome, accesso agli appalti, opportunità di credito e agevolazioni pubbliche.

Equiparazione alle Pmi

Viene rafforzato quanto affermato dalla legge di Stabilità 2016, comparando i lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai Piani Operativi Nazionali e Regionali (PON e ai POR). In particolare viene soppresso il limite temporale introdotto dalla legge di Stabilità, che individua i professionisti come destinatari dei fondi strutturali europei stanziati fino al 2020.

Trattamento di maternità per le professioniste iscritte alla Gestione separata Inps

Per aver diritto all'indennità di maternità - che per le iscritte alla Gestione separata dell'Inps spetta  per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre successivi - l'astensione dal lavoro non sarà una condizione necessaria.

Si prevede, inoltre, di incrementare la durata dei congedi parentali per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata Inps. In particolare, l'indennità potrà essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del lavoratore autonomo, che presta la propria attività in via continuativa per il committente, non comportano l'estinzione, ma una sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto ad alcuna remunerazione, per un periodo non superiore a 150 giorni all'anno (anno solare).

In caso di malattia e infortunio gravi, tali da impedire l'attività lavorativa per più di 60 giorni, si prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Ciò vale per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, tra scorsi i quali, il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps, inoltre, viene previsto che i periodi in cui ci si sottopone a terapie oncologiche siano equiparati alla degenza ospedaliera.

» Il TESTO DEL DDL Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

pubblicato il: