Ok alla Riforma del Titolo V: ridefinite le competenze Stato Regioni

Disco verde alla Camera per la riforma Costituzionale. Il ddl Boschi, oltre a contenere le disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, a sancire la riduzione del numero dei parlamentari e la soppressione del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), modifica l'articolo 117 del Titolo V della Costituzione italiana contenente le disposizioni in merito alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

La riforma federalista del 2001 nell'articolo 117 aveva suddiviso le competenze legislative di Stato e Regioni in tre aree: le materie di competenza esclusiva dello Stato, quelle di competenza concorrente (lo Stato determina i princìpi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione),  e quelle di competenza residuale (esclusiva) delle Regioni (in questo ambito lo Stato non ha la possibilità di individuare neanche i principi fondamentali).

Cosa cambia

La riforma appena approvata, oltre a rendere più forte il potere regolamentare dello Stato modifica questa ripartizione. Viene eliminata l'area di competenza concorrente. Le materie di quest'area sono in gran parte riassegnate alla competenza esclusiva statale (ritornano allo Stato alcune competenze come le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, infrastrutture strategiche, grandi reti di trasporto...) e con la clausola di supremazia statale lo Stato potrà approvare leggi anche di competenza regionale se si verifica la necessità di tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o l'interesse nazionale.

Cancellata la competenza legislativa concorrente

L'obiettivo della riforma del Titolo V è quello di superare la frammentazione oggi esistente tra le competenze statali e regionali: un'intersezione di poteri che ha alimentato nel tempo un rilevante contenzioso costituzionale. A seguito dei numerosi ricorsi promossi, per larga parte l'attività della Corte costituzionale è dedicata al contenzioso Stato Regioni.

Tra le novità più importanti, infatti, vi è la soppressione delle competenze legislative concorrenti tra Stato e Regione. Vengono quindi ridefinite le competenze legislative esclusive dello Stato e quelle residuali delle Regioni. Significa che non esisterà più il principio secondo il quale nelle materie di competenza concorrente «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Più forte il potere regolamentare dello Stato

Lo Stato quindi rafforza il suo potere regolamentare e lo esercita anche per materie oggi di competenza concorrente, come ad esempio il governo del territorio.

A spiegarlo è la relazione della Camera: «Nell'attuale sistema, tale esercizio (l'esercizio del potere regolamentare ndr) gli (ci si riferisce allo Stato ndr) è invece precluso tout court per le materie di competenza concorrente (quali, appunto, la tutela della salute ed il governo del territorio)».

«È vero che la giurisprudenza costituzionale lo ha di fatto in molti casi ammesso anche in questi ambiti, in considerazione dell'intersecarsi di tali materie con altre spettanti alla competenza esclusiva statale (si pensi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela della salute o alla tutela dell'ambiente per il governo del territorio), ma sempre facendo ricorso ai canoni della leale collaborazione e, quindi, richiedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali, spesso nella forma di un'intesa con le conferenze. Il coinvolgimento delle autonomie territoriali sembrerebbe invece non risultare più necessario a seguito del riparto del potere legislativo e regolamentare delineato dal nuovo testo costituzionale».

Il passaggio dalle competenze concorrenti a quelle statali

Con il nuovo testo, le materie attualmente di competenza concorrente sono in gran parte attribuite alla competenza esclusiva statale. Passano dalla competenza concorrente a quella statale:

  • il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (salvo per gli specifici profili inerenti alla regolazione in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica);
  • la previdenza complementare e integrativa;
  • la tutela e sicurezza del lavoro;
  • il commercio con l'estero; 
  • l'ordinamento sportivo;
  • l'ordinamento delle professioni;
  • l'ordinamento della comunicazione;
  • la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.

Le materie di competenza concorrente che vengono divise tra Stato e Regioni

Ne sono un esempio le materie: governo del territorio, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione, che vengono così divise:

  • Allo Stato:
    disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;
  • Alle Regioni:
    pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e dotazione infrastrutturale.

Competenze legislative esclusive dello Stato

Tra le competenze statali: la tutela e sicurezza del lavoro; le disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema; ordinamento delle professioni, disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Ed inoltre: infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Competenze legislative delle Regioni

Tra le materie di competenza delle Regioni: servizi scolastici; promozione del diritto allo studio, anche universitario; organizzazione in ambito regionale dei servizi della formazione professionale; disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; pianificazione del territorio regionale; dotazione infrastrutturale; mobilità all'interno del territorio regionale.

Sono, inoltre, di competenza regionale tutte le materie non espressamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

La clausola di supremazia statale. Lo Stato può approvare leggi anche di competenza regionale

La separazione dei poteri non è rigidissima. Viene inserita la "clausola di supremazia statale" che permette alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale.

Una possibilità che si apre al verificarsi di una tra due motivazioni, quali "la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica" o "la tutela dell'interesse nazionale".

Mariagrazia Barletta

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