Contributo a fondo perduto: domande al via dal 5 luglio al 2 settembre

L'Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato la guida ai contributi a fondo perduto del Dl Sostegni bis

di Mariagrazia Barletta

Da oggi, lunedì 5 luglio, l'Agenzia delle Entrate dà il via all'inoltro delle richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai «contributi automatici», previsto dal Dl Sostegni bis. L'amministrazione finanziaria ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo, insieme alle relative istruzioni. Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati - professionisti compresi - possono presentare domanda tramite il servizio Web presente sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Viene così resa attuativa una delle tre possibili modalità di accesso al contributo a fondo perduto messo a punto dal Governo per tamponare le perdite di fatturato subite, a causa dell'emergenza sanitaria, da imprese e professionisti. L'Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato la guida ai contributi a fondo perduto del Dl Sostegni bis.

La guida ai contributi a fondo perduto

Modello per l'invio dell'istanza

Istruzioni per la compilazione

Il Dl Sostegni bis (Dl 73 del 2021) - va ricordato - ha previsto un contributo, cosiddetto «automatico», che rinnova il contributo a fondo perduto già previsto dal primo Dl Sostegni (Dl 41 del 2021, convertito nella legge n. 69 del 2021). In pratica, i professionisti che hanno avuto accesso alla prima tranche del contributo (senza percepirlo indebitamente) hanno diritto anche al nuovo contributo a fondo perduto, il cui importo è uguale a quello spettante per effetto del primo Dl Sostegni. Il beneficio è rinnovato e corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di inviare richieste.

In alternativa al «contributo automatico», il Dl Sostegni bis ha previsto una seconda misura di sostegno, alternativa o integrativa rispetto alla prima, che spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (si fa riferimento alla data di effettuazione dei servizi). Questa seconda modalità di fruizione del contributo a fondo perduto attendeva il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate per diventare operativa. Ora il provvedimento è pubblicato ed efficace, dunque è possibile inviare le richieste.

Tale contributo, dunque «non automatico», è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro (relativamente al 2019) e può avere un importo massimo di 150mila euro.

Contributo «non automatico alternativo»

Possono richiedere il contributo «non automatico», appena reso operativo, coloro che non hanno usufruito del contributo a fondo perduto introdotto dal primo Dl Sostegni. 

Per stabilire l'importo del contributo si prende in considerazione la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A questa differenza si applica poi una percentuale che è proporzionale all'entità dei compensi relativi al 2019 ed è pari al 90 per cento in caso di compensi fino a 100mila euro; scende al 70 per cento per compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro e decrementa ancora per importi superiori. Qualsiasi sia la percentuale da applicare, il contributo non potrà mai superare il tetto massimo di 150mila euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 

Contributo «non automatico integrativo»

Chi ha diritto a percepire la seconda tranche «automatica» del contributo a fondo perduto può avere diritto anche al contributo «non automatico» ad integrazione del primo. Se infatti,  l'ammontare del beneficio «non automatico» supera quello spettante per effetto del rinnovo del contributo a fondo perduto definito dal primo Dl Sostegni, i relativi beneficiari hanno diritto ad un'integrazione del contributo «automatico».

Per l'ottenimento delle integrazioni, le percentuali da applicare alla differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato - calcolata facendo riferimento ai due periodi 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e  1° aprile 2019-31 marzo 2020 - sono sempre proporzionali ai compensi percepiti, ma variano dal 60 al 20 per cento, risultando dunque inferiori rispetto a quelle stabilite per chi non beneficia del contributo così come è delineato dal primo Dl Sostegni.

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