Studi professionali: arriva la sospensione se il lavoratore autonomo occasionale è in realtà subordinato

La collaborazione va segnalata all'Ispettorato del lavoro

di Mariagrazia Barletta

I titolari degli studi professionali, così come le imprese, saranno presto soggetti ad un nuovo adempimento: la comunicazione all'ispettorato del lavoro della avvio di collaborazioni con lavoratori autonomi occasionali. A prevederlo è il Dl Fiscale convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte della Camera che l'ha licenziato lo scorso 15 dicembre (si attende ora la pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale).

Al Senato è stato modificato il nuovo articolo 14 del Dlgs 81 del 2008, riscritto completamente dal Dl Fiscale con l'obiettivo di contrastare in modo più efficace il ricorso al lavoro irregolare e di infliggere sanzioni più aspre in caso di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Dunque, la sospensione dell'attività scatta se almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento della visita dell'Ispettorato del lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ma non è solo il lavoro irregolare ad essere punito. La sospensione si ha infatti anche nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. 

Dunque, se gli ispettori riscontrano l'utilizzo di contratti di lavoro autonomo occasionale che in realtà nascondono rapporti di tipo subordinato, allora, raggiunta la predetta percentuale del 10% di falsi autonomi, scatta la sospensione dell'attività.

Chi è il lavoratore autonomo occasionale
Il lavoratore autonomo occasionale
, dietro corrispettivo, compie un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Mentre il lavoratore subordinato è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro, il lavoratore autonomo è vincolato al risultato, ossia realizza, con propria organizzazione e con mezzi propri, il risultato concordato, assumendo su di sé il rischio professionale della riuscita.

IL DL FISCALE CONVERTITO IN LEGGE

Per avviare un'attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di contratti di lavoro autonomo occasionale, la legge Fiscale ha previsto un nuovo obbligo: il committente deve comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. l'avvio di collaborazioni con lavoratori autonomi occasionali.

Ai committenti che non adempiono all'obbligo si applica una sanzione amministrativa che oscilla tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per tutto il periodo di sospensione non è possibile contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Anac e al ministero delle Infrastrutture.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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