Superbonus: responsabilità in solido solo in caso di dolo o colpa grave

Ok del Senato sul Dl Aiuti bis, che ora passa alla Camera per un rapido esame

di Mariagrazia Barletta

Arriva l'ok del Senato sul Dl Aiuti bis, che ora passa all'esame della Camera. Entra nel testo del Ddl di conversione un emendamento, riformulato dal Governo, che mette d'accordo tutti i gruppi parlamentari e che, per il Superbonus e per gli altri bonus, cosiddetti "minori", limita la responsabilità in solido del cessionario ai casi di concorso in violazione per dolo o colpa grave.

La modifica affronta la questione delicata della specifica diligenza che i cessionari qualificati, in primis le banche, devono applicare nell'effettuare i controlli sulla natura dei crediti da acquisire. Più nel dettaglio, secondo la circolare 23/E dell'Agenzia delle Entrate, in assenza di diligenza qualificata, il cessionario, in caso di frodi, può essere chiamato a rispondere in solido per l'indebita fruizione del bonus.

Dopo la pubblicazione della circolare, il tema della responsabilità solidale è subito diventato fonte di preoccupazione per gli istituti di credito e, a cascata, per tutti i soggetti della filiera delle costruzioni coinvolti nei lavori del Superbonus. La risoluzione della questione, responsabile del blocco delle cessioni dei crediti e di conseguenza anche dei cantieri, era stata invocata da tutti i soggetti coinvolti, compresi le imprese e i professionisti.

Il testo dell'emendamento

Con il Dl Aiuti bis, con un lungo lavoro, non privo di scontri tra i gruppi e tra questi ed il Governo si è giunti ad un compromesso. L'emendamento approvato prevede dunque che la responsabilità in solido del cessionario sia limitata ai casi di concorso in violazione per dolo o colpa grave. Ciò vale per i crediti per i quali sono stati acquisiti, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni. Le disposizioni che limitano la responsabilità in solido ai casi di dolo o colpa grave «si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter», si legge nel testo del nuovo articolo 33-bis.

Difficile dire se la soluzione trovata sarà sufficiente, da sola, a sbloccare i cantieri che si erano fermati a causa del nodo "responsabilità solidale". Secondo Daniele Pesco, relatore per la Commissione Bilancio di Palazzo Madama, «40mila imprese italiane hanno una speranza in più che i loro crediti possano essere sbloccati. Forse non sarà la soluzione definitiva, ma sicuramente abbiamo dato un grandissimo contributo e veramente sono soddisfatto per il lavoro svolto da tutti i gruppi, che hanno comunque compreso la necessità di intervenire, aspettare, di studiare, di capire quale fosse la soluzione migliore,  che poi è arrivata».

Bonus minori con cessioni che precedono il Dl Antifrodi

L'emendamento prevede anche la limitazione della responsabilità solidale per i cessionari dei crediti legati ai bonus edilizi diversi dal Superbonus (quelli cosiddetti "minori"), sorti prima del decreto Antifrodi (Dl 157 del 2021). Affinché, però, tale limitazione abbia effetto, sarà obbligatorio acquisire i visti, le asseverazioni e le attestazioni «ora per allora».

Più nel dettaglio, per i crediti relativi ai bonus minori, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche, da intermediari finanziari e da imprese di assicurazione - acquisisce, «ora per allora», la documentazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del Dl Rilancio. Solo acquisendo visti, attestazioni e asseverazioni «ora per allora» è possibile far valere, anche per i crediti dei bonus minori antecedenti al Dl Antifrodi (in vigore dal 12 novembre 2021), la limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. 

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