Dl Lavoro, modifiche al Tu Sicurezza: anche il tecnico della prevenzione può fare il coordinatore per la sicurezza

Novità anche per la valutazione dei rischi strutturali nelle scuole

di Mariagrazia Barletta

Anche i laureati in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro potranno svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione. A stabilirlo è un emendamento al Dl Lavoro, approvato al Senato. Il testo è ora all'esame della Commissione Lavoro della Camera.

Quella sui coordinatori per la sicurezza nei cantieri non è l'unica modifica al Dlgs 81 del 2008. Un'altra novità, inserita durante l'esame del provvedimento a Palazzo Madama, riguarda la sicurezza nelle scuole e, più nel dettaglio, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli. Misure che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici stessi.

Il testo con le modifiche apportate in Commissione al Senato

La modifica approvata al Senato prevede che gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro in capo all'amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'edificio si intendono adempiuti, nel caso di edifici utilizzati da istituzioni scolastiche statali, con lo svolgimento della valutazione dei rischi strutturali, da effettuarsi sempre, come stabilito dalla normativa vigente, con il dirigente dell'istituzione scolastica. Alla valutazione dei rischi strutturali deve far seguito con la conseguente programmazione degli interventi necessari (individuati nel limite delle risorse disponibili).

Il Dl Lavoro, infatti, amplia i casi in cui il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori. La nomina, infatti, va effettuata anche al di fuori dei casi previsti dal Tu Sicurezza se tale necessità dovesse emergere dalla valutazione dei rischi. Si tratta di una misura che allarga, dunque, e non poco, l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Modificando l'articolo 21 del DLgs 81 del 2008, inoltre, alcune misure di tutela previste nei cantieri vengono applicate anche ai lavoratori autonomi. Più nel dettaglio, tutte le misure del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) riguardanti le opere provvisionali, ponteggi compresi, si applicano anche ai lavoratori autonomi che le utilizzano. Le ipotesi di violazione del nuovo obbligo rientrano nell'ambito delle sanzioni penali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a) del Tu, sanzioni costituite dall'arresto fino a un mese o dall'ammenda da 245,70 euro a 737,10 euro.

Un'altra novità di rilievo riguarda la formazione specifica del datore di lavoro. In particolare, il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento «al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro». Il datore di lavoro che viola tale nuova disposizione è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Viene, inoltre, integrata la disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore. La modifica riguarda l'obbligo, a carico del noleggiatore o concedente, di acquisizione e di conservazione (per la durata del noleggio o della concessione) di una dichiarazione che indichi i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno le attrezzature e attesti che i medesimi soggetti abbiano avuto la formazione e l'addestramento richiesti dalla disciplina per le attrezzature oggetto del noleggio o della concessione in uso.

Con tale modifica viene inoltre specificato che tale dichiarazione - ora esplicitamente qualificata come autocertificativa - è resa dal soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso le attrezzature, qualora il medesimo sia diverso dal datore di lavoro utilizzatore. Si ricorda che per la violazione di tale obbligo la sanzione amministrativa pecuniaria (a carico del noleggiatore o concedente)scilla tra 921,38 a 3.316,96 euro.

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