Il Ddl quadro sulla ricostruzione post-catastrofe arriva in Parlamento, le nuove regole del "modello unico"

Si delinea il modello nazionale per i sistemi organizzativi e procedurali

di Mariagrazia Barletta

Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, arriva in Parlamento il disegno di legge quadro con le nuove regole per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o causati dalla mano dell'uomo. L'obiettivo è superare la disomogeneità dei provvedimenti, differenziati per territori, che attualmente si succedono a ogni catastrofe e che, di volta in volta, definiscono la governance e stabiliscono le procedure di ricostruzione. Si tenta, in sintesi, di costruire un modello unico per le ricostruzioni post-calamità e per i relativi sistemi organizzativi e procedurali, cercando di giungere ad una governance efficace e di ridurre i tempi dei processi di ricostruzione pubblica e privata.

Il testo deve ora iniziare il suo iter di conversione per diventare legge.

Il testo del Ddl quadro

Nasce lo «stato di ricostruzione» della durata massima di 10 anni

Terminato lo stato di emergenza post-catastrofe, la macchina della ricostruzione si mette in moto con una deliberazione del Consiglio dei ministri con cui si apre lo «stato di ricostruzione».

Con le nuove regole delineate dal Ddl, terminata la fase di emergenza, che vede coinvolta la Protezione civile, inizia, dunque, la fase di ricostruzione. Nasce cioè lo «stato di ricostruzione», che segue quello di «emergenza nazionale» che si apre con il verificarsi di calamità come i terremoti o le alluvioni. Lo «stato di ricostruzione» viene deliberato dal Consiglio dei ministri acquisita l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, che ne indica la durata e l'estensione territoriale. Può durare fino a cinque anni, prorogabili fino a dieci, computati a partire dalla cessazione dello stato di emergenza.

Centrale la figura del commissario straordinario

Come accaduto per gli "ultimi" terremoti e alluvioni, resta centrale la figura del commissario straordinario alla ricostruzione nominato con un Dpcm o con un provvedimento dell'autorità politica delegata per la ricostruzione (se nominata), d'intesa con le regioni o le provincie autonome interessate.

Con la sua struttura di supporto, di cui fa parte anche la cabina di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il commissario opera in stretto rapporto con i capi della protezione civile e del dipartimento Casa Italia. Il disegno di legge quadro ne definisce i compiti: adotta i piani di intervento, si occupa della programmazione delle risorse finanziarie, coordina gli interventi su immobili pubblici e privati e gestisce la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato.

Strumento operativo del Commissario sono le ordinanze che possono andare in deroga alle disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Ruolo rafforzato per il dipartimento Casa Italia di Renzi

Per fornire indirizzi unitari sul piano tecnico, pur nel rispetto delle specificità dei territori, con il nuovo modello si fa ricorso alle direttive del presidente del Consiglio dei ministri, che devono passare per il vaglio della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni. Ad indicare le istruzioni che rendono operative le direttive è il capo del dipartimento Casa Italia. Dipartimento che viene investito di funzioni di indirizzo e coordinamento, di programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ripristino e ricostruzione. Per far fronte ai nuovi compiti il dipartimento nato dal governo Renzi avrà bisogno di nuovo personale: massimo 25 unità con esperienza nel campo, in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso altre amministrazioni.

Interventi con Scia se il piano attuativo del Comune entra nel dettaglio

Deliberato lo stato di ricostruzione, i Comuni hanno massimo 18 mesi per approvare gli strumenti urbanistici attuativi che devono acquisire il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente. I piani attuativi possono andare in deroga allo strumento paesaggistico vigente, a condizione che abbiano il placet da parte del ministero della Cultura e della regione interessata. Sui piani attuativi si innesta una semplificazione: se contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante Scia.

Inoltre, per l'esecuzione in forma unitaria degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, i proprietari hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio e devono farlo entro 30 giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Ai proprietari inadempienti si sostituisce il Comune, occupando temporaneamente l'immobile e utilizzando i contributi che sarebbero spettati al proprietario.

Ricostruzione privata, le tipologie di intervento e spese ammissibili stabilite con legge

Riguardo alla ricostruzione privata, le tipologie di intervento e di danno, le spese ammissibili e i relativi limiti, i parametri generali e le condizioni per accedere al contributo per la ricostruzione sono determinati per legge al momento dello stanziamento delle risorse. I criteri di dettaglio per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione sono poi definiti dalle ordinanze del commissario straordinario.

Per lo stato legittimo si fa riferimento al Tu Edilizia

Il disegno di legge definisce anche la procedura per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata. L'istanza è presentata al Comune insieme alla richiesta del titolo abilitativo, allegando la scheda Aedes, il progetto e la relazione asseverata dal professionista in cui i danni sono messi in relazione causale con l'evento calamitoso. Va dimostrato lo stato legittimo dell'immobile e per questo si fa riferimento al Tu Edilizia (art. 9-bis, comma 1-bis). In ogni caso, i contributi per la ricostruzione e la riparazione dei danni sono concessi solo se gli immobili danneggiati o distrutti sono muniti del dovuto titolo abilitativo, realizzati in conformità a esso, o siano muniti di titolo in sanatoria.

Ricorso ampio alla Scia

La regola generale prevede che gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo siano realizzati mediante Scia (anche se sono previste modifiche dei prospetti) «senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche comunque necessarie». Spazio ampio alla digitalizzazione: le pratiche edilizie vanno dematerializzate.

Ricostruzione pubblica, le priorità stabilite dal Commissario straordinario

Quanto alla ricostruzione pubblica, le risorse vengono stanziate attraverso apposite leggi. Per attuarla, il commissario straordinario opera tramite piani speciali che predispone con la sua struttura di supporto.

I piani speciali riguardano: le opere pubbliche, le opere di urbanizzazione danneggiate, i beni culturali, il dissesto idrogeologico, le infrastrutture ambientali danneggiate (come gli impianti di depurazione o le fognature). Sulla base delle priorità individuate nei piani, su cui vanno sancite le intese con la cabina di coordinamento e gli enti territoriali interessati, i soggetti attuatori predispongono i progetti e li inviano al commissario straordinario, deputato a verificarne la congruità economica.

Inoltre, alla ricostruzione pubblica si applicano le semplificazioni previste per l'attuazione del Pnrr e del Pnc stabilite dal Dl Semplificazioni (Dl 77 del 2021).

La conferenza permanente per accelerare gli interventi

Per accelerare gli interventi di ricostruzione viene istituita la conferenza permanente, presieduta dal commissario straordinario, di cui fanno parte un rappresentante di Casa Italia, delegati di diversi ministeri, rappresentanti delle regioni, delle provincie, degli enti parco e della autorità di bacino.

Il nuovo organo può dare una sferzata ai progetti: la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione conclusiva ha inoltre effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. La Conferenza permanente ha diversi compiti, tra cui quello di esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni.

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