Va in vigore il 31 gennaio il Decreto legislativo che punta a tutelare e a valorizzare i luoghi del commercio e le botteghe artigiane di valore storico, culturale e commerciale. Un tentativo che prova a salvare le attività storiche e legate alla tradizione, sopravvissute alla pressione dell'overtourism, del mercato immobiliare e all'omologazione commerciale. L'obiettivo è preservarle come espressione della cultura e della storia del luogo in cui si trovano.
«Le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici commerciali di eccellenza - come scrive Confartigianato che ha fortemente voluto questo provvedimento - sono alla base della tenuta degli ecosistemi urbani e sono anche un riferimento fondamentale per un turismo di qualità, che valorizzi il genius loci dei nostri territori».
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Gli albi locali e quello nazionale
I comuni, le città metropolitane, le provincie e le regioni istituiscono albi delle attività commerciali e delle botteghe artigiane che hanno un interesse merceologico, culturale, storico, artistico o legato alle tradizioni locali, esistenti da almeno 50 anni (o da un periodo diverso indicato dalle leggi regionali già esistenti). Alcune città e regioni già hanno istituito questi albi per conservare quelle attività profondamente radicate nel luogo e che testimoniano - in molti casi - la peculiare cultura, l'arte e la tradizione imprenditoriale di una città o di un paese. Ma, il Dlgs estende le regole a tutto il territorio nazionale, rendendole omogenee. Lo fa, ad esempio, già nei primi articoli dando le definizioni di "attività commerciale storica", di "bottega artigiana" e di "esercizio pubblico storico". In più, prevede anche la creazione di un albo nazionale, tenuto aggiornato, che fa capo al ministero delle Imprese e del Made in Italy (va istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs).
Una sezione dell'albo nazionale sarà dedicata alle attività storiche di eccellenza situate nei centri storici o in aree di pregio commerciale, che per essere riconosciute tali devono avere alle spalle almeno 70 anni di attività, devono essere state gestite dalla stessa famiglia per almeno tre generazioni, la loro sede deve aver conservato il carattere storico e gli interni devono contraddistinguersi per un'elevata qualità progettuale e dei materiali.
Difesa dalla concorrenza sleale
Non è presente nel Dlgs alcuna forma di sostegno economico per le botteghe e i luoghi storici del commercio, ma una volta che l'attività viene iscritta nell'albo scattano alcune regole che puntano a tutelarne la sopravvivenza. Già l'iscrizione, per un'attività riconosciuta autenticamente storica e di eccellenza dovrebbe far scattare un meccanismo automatico che dovrebbe difenderla dalla concorrenza di altre attività che si spacciano per antiche ma che sono estranee alla storia e alla tradizione del luogo.
Classificazione delle attività storiche come beni culturali
In più ci sono diverse misure che puntano alla conservazione e valorizzazione delle attività di lunga tradizione. Innanzitutto, le attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici di eccellenza, se sono espressioni di un'identità culturale collettiva, possono essere classificati, su istanza degli interessati, beni culturali (art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Se ciò avviene, il ministero della Cultura può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai proprietari degli immobili che ospitano attività iscritte all'albo.
Difesa contro il caro-affitti
Le attività storiche e le botteghe artigiane possono essere difese dalle regioni nel caso si presenti il rischio di espulsione dai centri storici o dalle aree commerciali di pregio. La regione, con propri provvedimenti, può individuare dei percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra l'esercente e il proprietario del locale.
Diritto di prelazione
Con le nuove norme l'esercente dell'attività storica o di eccellenza, se ha regolare contratto di affitto, può esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui il proprietario, soggetto pubblico o privato che sia, voglia vendere o cedere l'immobile in cui opera l'attività iscritta all'albo.
Informazione e valorizzazione
Inoltre, i comuni, le città metropolitane, le provincie e le regioni devono informare della presenza delle attività storiche e delle botteghe artigiane iscritte agli albi sui loro siti istituzionali e pubblicizzare le iniziative e gli itinerari turistici volti a valorizzarle. Anche il ministero del Turismo è chiamato in causa, per attuare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte ai turisti nazionali e internazionali.
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