Per i lavori di importo maggiore o uguale alla soglia comunitaria ed inferiore a 20 milioni, la verifica può essere affidata esternamente da professionisti singoli e associati, da società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista e anche ad organismi accreditati ai sensi della normativa Uni Cei Iso 17020 di tipo A e C.
Inoltre, ad eccezione degli organismi accreditati ai sensi della Uni Cei Iso 17020, tutti gli altri, ossia i soggetti elencati all'articolo 66 del Codice dei Contratti, devono avere un sistema interno di controllo della qualità. A specificarlo è il ministero delle Infrastrutture nel servizio di supporto giuridico reso alle stazioni appaltanti.
Resta salvo che - precisa ancora il Mit - la stazione appaltante potrà svolgere internamente l'attività di verifica senza necessità di esternalizzazione se: dispone di una struttura interna accreditata come organismo di ispezione di tipo B, Uni Cei En Iso/Iec 17020 o di un sistema interno di controllo della qualità.
I requisiti minimi obbligatori che devono possedere gli incaricati alla verifica sono specificati nell'allegato I.7 (art. 38) che «prevede espressioni del tipo "in misura non inferiore" , "almeno pari a" e pertanto rappresenta i requisiti minimi da richiedere, salva la discrezionalità della stazione appaltante di prevedere requisiti ulteriori nel rispetto del principio di attinenza e proporzionalità», viene ancora precisato dal ministero.
L'articolo 38 - va ricordato - definisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare. E, per le attività di verifica, afferma che possono partecipare alle procedure di affidamento, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice.
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma Uni En Iso/Iec 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
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