Dopo quasi 50 anni dalla legge (616 del 1977) che ha introdotto i vincolo paesaggistico ex lege per i territori costieri e i terreni prospicienti i laghi e fiumi, il Consiglio di Stato ragiona sull'applicazione della tutela anche ai terreni soprelevati rientranti nella fascia di 150 metri dai fiumi e corsi d'acqua e rimette la questione all'Adunanza plenaria.
Più nel dettaglio, il quesito è: se, in relazione a fiumi, torrenti o corsi d'acqua cosiddetti «minori», debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico (ex art. 142, comma 1, lett. c, del Dlgs 42/2004) unicamente le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, con esclusione delle aree sopraelevate.
La questione viene posta a partire dal ricorso al Consiglio di Stato di un cittadino calabrese che aveva ottenuto il permesso di costruire per un capannone che, poi, dopo un sopralluogo del Comune, era stato annullato in quanto il manufatto ricadeva in un'area fluviale, entro i 150 metri dal corso d'acqua. Secondo il ricorrente andrebbero esclusi dalla tutela ex lege i terreni elevati sulle sponde del fiume. Non è d'accordo il Tar Calabria che respinge il ricorso. Protende, invece, verso l'interpretazione del ricorrente il Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione all'adunanza plenaria (2766 del 2025).
L'articolo 142 del Codice dei Bani culturali e del paesaggio stabilisce che sono di interesse paesaggistico:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
La disposizione, che nasce dalla legge 616 del 1977, mentre nelle prime due ipotesi prevede espressamente l'assoggettamento al vincolo anche per i terreni elevati sul mare" o " territori elevati sui laghi ", «non sottopone a vincolo qualsiasi terreno o area frontistante il corso d'acqua, ma unicamente quei terreni e quelle aree che possano essere qualificati come "sponde o piedi degli argini", e per una fascia di 150 metri ciascuna», viene osservato nell'ordinanza.
«Sembrerebbe - argomentano i giudici - che il legislatore abbia inteso delimitare l'oggetto del vincolo paesaggistico in maniera diversa per i territori costieri, contermini lacuali e fluviali, indicando che, nella terza ipotesi, la profondità di 150 metri, assoggettata al vincolo paesaggistico, vada computata dal limitare della sponda o del piede dell'argine, escludendo intenzionalmente i terreni sopraelevati; laddove il dislivello dei terreni frontistanti al corso d'acqua sia tale da mettere tali terreni al riparo dalle piene anche straordinarie, si è fuori dall'ipotesi di «sponde» e «argini», e per tale ragione essi sarebbero esclusi dal vincolo, in virtù dell'interpretazione strettamente letterale della disposizione».
Non si può pensare neanche ad un'imprecisione nell'utilizzo delle parole secondo i giudici amministrativi, giacché questa disposizione è stata ripresa in maniera uguale in differenti testi legislativi che l'hanno traghettata dal 1977 al 2004.
Tuttavia, questa interpretazione, che escluderebbe dalla tutela ex lege i terreni contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua se sopraelevati, produrrebbe - secondo i giudici - «un vulnus alla tutela del paesaggio, affermata dall'art. 9 della Costituzione».
«Difatti, proprio in ragione della pluralità di corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale, una ampia parte del paesaggio - quella, cioè, rappresentata dai terreni posti lungo i corsi d'acqua ma sopraelevati rispetto ad essi - finirebbe per essere sottratta ai vincoli di tutela paesaggistica. Né sembra esservi ragione per diversificare - sotto il profilo paesaggistico - i terreni sopraelevati sul mare e sui laghi (sottoposti a vincolo) e quelli sopraelevati lungo i fiumi (che, accedendo all'interpretazione letterale innanzi evidenziata finirebbero per risultarne esclusi)».
Dunque, per chiarire l'interpretazione della questione, viene fatto appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ora dovrà sciogliere il nodo.
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