Collegio consultivo tecnico, ne possono far parte anche i professionisti in possesso di dottorato di ricerca

di Mariagrazia Barletta

Il dottorato di ricerca nelle materia dell'architettura o dell'ingegneria può aiutare molto a maturare i requisiti necessari per far parte del Collegio consultivo tecnico, l'organo istituito con l'obiettivo di risolvere in tempi rapidi qualsiasi controversia e disputa tecnica possa insorgere durante l'esecuzione dei lavori di un'opera pubblica. 

A prevederlo è un emendamento al Dl Infrastrutture (Dl 73 del 2025) approvato in Aula alla Camera. La costituzione del Collegio consultivo tecnico - va ricordato - è obbligatoria per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,58 milioni di euro) ed è un organo composto da tre o cinque membri che lavorano per risolvere gli ostacoli, di diversa natura, che sorgono durante l'esecuzione dei lavori.

Resta fermo che per far parte del Collegio consultivo tecnico bisogna essere ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Questa esperienza può essere provata anche con uno solo dei requisiti che il Dlgs 36 del 2023 elenca nell'allegato V2 e tra questi, con l'approvazione dell'emendamento, viene aggiunto il dottorato di ricerca. 

Possono far parte, inoltre dei Collegi:

  • i dirigenti o funzionari di amministrazioni pubbliche o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice;
  • coloro che hanno assunto significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
  • coloro che hanno prestato patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
  • componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • professori universitari di ruolo;
  • magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, prefetti e dirigenti della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
  • professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi.

Il possesso del requisito di esperienza professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. È chiaro allora che il solo dottorato di ricerca (di durata triennale) non basta per poter diventare membro di un collegio consultivo tecnico, è necessario aver maturato altri due anni di esperienza nei ruoli sopraindicati.

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