Dopo quasi 50 anni dalla legge (616 del 1977) che ha introdotto i vincolo paesaggistico ex lege per i territori costieri e i terreni prospicienti i laghi e fiumi, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato mette una pietra tombale sul nodo relativo all'applicazione della tutela paesaggistica per terreni soprelevati rientranti nella fascia di 150 metri dai fiumi e corsi d'acqua.
A rimettere la questione all'Adunanza plenaria era stata la seconda sezione del Consiglio di Stato analizzando il ricorso di un cittadino calabrese che aveva ottenuto il permesso di costruire per un capannone che, poi, dopo un sopralluogo del Comune, era stato annullato in quanto il manufatto ricadeva in un'area fluviale, entro i 150 metri dal corso d'acqua. Il ricorrente sosteneva che andrebbero esclusi dalla tutela ex lege i terreni elevati sulle sponde del fiume che comunque rientrano nella fascia dei 150 metri. Protende verso l'interpretazione del ricorrente la seconda sezione del Consiglio di Stato nell'ordinanza con la quale la questione viene rimessa all'Adunanza plenaria (2766 del 2025).
La questione fa riferimento all'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio secondo cui sono di interesse paesaggistico:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Dunque, l'articolo 142, che nasce dalla legge 616 del 1977, mentre nelle prime due ipotesi prevede espressamente l'assoggettamento al vincolo anche per i "terreni elevati sul mare" o "territori elevati sui laghi" rientranti nella fascia di 300 metri, non specifica, invece, che anche la fascia di 150 metri include i terreni sopraelevati. In altre parole potrebbe sembrare - come era stato rilevato dalla seconda sezione del Consiglio di Stato - che la profondità di 150 metri, assoggettata al vincolo paesaggistico, vada computata dal limitare della sponda o del piede dell'argine, escludendo i terreni sopraelevati.
Da qui la questione rimessa all'Adunanza plenaria cui la seconda sezione chiede se, in relazione a fiumi, torrenti o corsi d'acqua cosiddetti «minori», debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico (ex art. 142, comma 1, lett. c, del Dlgs 42/2004) anche le aree sopraelevate ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde.
La risposta dell'Adunanza è secca: la tutela riguarda anche le aree sopraelevate. «Deve darsi risposta al quesito posto dalla Sezione nel senso che la lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d'acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate».
È questa la conclusione cui giunge l'Adunanza plenaria, che argomenta: «La lettera c) (comma 1 dell'art. 142, nda) tutela "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". In quest'ultima ipotesi, il punto iniziale della 'fascia' sottoposta a tutela coincide con le 'sponde', che possono a seconda dello stato dei luoghi essere anche notevolmente sopraelevate».
«Tale eventualità - si legge ancora nella pronuncia - può non esservi per l'argine, che a differenza della sponda è una struttura artificiale, che può avere una altezza variabile, a seconda del relativo progetto. Pertanto, mentre per gli argini - che hanno un'altezza funzionale ad evitare principalmente lo straripamento dei fiumi e dei corsi d'acqua - i terreni sopra elevati sono posti ad un'altezza limitata, e comunque, ricadono nella fascia di tutela, per le 'sponde' è la stessa naturale configurazione dei luoghi a poter presentare situazioni estremamente diversificate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla differenza tra 'sponda esterna' e 'sponda interna'».
«Del resto - proseguono i magistrati - sarebbe irragionevole una lettura che diversifichi il valore paesaggistico del territorio prossimo alle acque a seconda che si tratti di un mare, di un lago oppure di un fiume. In definitiva, il dato testuale e l'interpretazione logica della disposizione in esame portano a concludere che la fascia di vincolo deve essere computata dal margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: