Condono edilizio, cosa prevedono le proposte di modifica al Ddl di Bilancio

Due gli emendamenti, uno per una sanatoria a maglie larghe che non comprende le opere di nuova costruzione e l'altro per la riapertura di quello del 2003

di Mariagrazia Barletta

Sono due le proposte di riapertura del condono edilizio presentate come emendamenti al disegno di legge di Bilancio 2026 che ora è all'esame del Senato per il primo giro di boa che conduce verso la conversione in legge.

Gli emendamenti - firmati da Fratelli d'Italia - prevedono uno la riapertura del condono del 2003 e l'altro una nuova sanatoria per le opere ultimate entro il 30 settembre 2025. Nel primo caso sono definiti limiti ed eccezioni, che erano quelli risalenti al terzo condono; nel secondo - che non riguarda le nuove costruzioni - non è delineato alcun paletto o indicazione, ad esempio, per gli interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo.

La riapertura del terzo condono è per quelle regioni che - come la Campania - avevano deciso di non avvalersene o che ne avevano ristretto il campo d'azione, Dunque, la riapertura si applicherebbe agli ampliamenti irregolari, ultimati entro il 31 marzo 2003, con incrementi non superiori al 30% in termini di volumi e comunque non eccedenti i 750 mc e alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3mila mc.

Riapertura del condono del 2003

Più nel dettaglio, un primo emendamento riporta alla luce il condono del 2003, prevedendo che siano le regioni a decidere attraverso una legge di attuazione che vada - nel quadro nazionale tracciato - a individuare le possibilità, le condizioni e le modalità di accesso alla sanatoria. Si tratta - è bene ribadirlo - di una norma che si applicherebbe a quelle regioni che decisero di porre restrizioni o di non aderire al terzo condono del 2003, come la Campania.

Le condizioni le detterebbero le regioni, ma sulla base delle tipologie di irregolarità sanabili decise nel 2003. Le opere sanabili sarebbero, dunque, quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, conformi e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, realizzati in assenza di titolo o in difformità da esso.

Resterebbero fuori i casi di esclusione così come definiti dalla legge del 2003, quindi, non sarebbero condonabili: gli edifici per i quali non è possibile procedere con l'adeguamento antisismico; le opere realizzate - in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio - in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali istituiti prima dell'esecuzione delle opere. Sono escluse anche le opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale e quelle realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale. Infine, le opere non devono insistere su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.

Condono per le opere ultimate entro il 30 settembre 2025

Un secondo emendamento tenta, invece, di aprire un nuovo condono per le opere abusive ultimate entro il 30 settembre 2025. La proposta di modifica al Ddl di Bilancio individua diverse tipologie di interventi sanabili: le opere pertinenziali, quali portici o tettoie, e accessorie, quali balconi o logge, realizzate senza titolo o in difformità da esso; le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio o in difformità da esso e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria, fatta eccezione per l'aumento della Sul per mezzo di portici o tettoie.

E poi: le opere di restauro e risanamento conservativo, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, anche nelle zone omogenee A. Infine, le opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

In questo caso la norma non definisce né il ruolo delle regioni per l'attuazione della norma e né i paletti entro cui potrebbe valere la sanatoria, anche in relazione alle aree sottoposte alle diverse tipologie di vincolo.

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