Società tra professionisti (Stp), è legge la misura che ne rende più semplice la formazione

La disposizione approvata in via definitiva alla Camera e inserita nella legge sulla concorrenza 2025

di Mariagrazia Barletta

I due requisiti per la costituzione di una società tra professionisti (Stp): «numero di soci professionisti» e «partecipazione al capitale sociale dei professionisti» non vanno soddisfatti entrambi, ma basta che ne sia verificato uno solo.

A porre una pietra tombale sulle interpretazioni contrastanti date da Ordini e Collegi professionali sui requisiti per l'iscrizione all'albo speciale delle Stp è la legge 2025 per il mercato e la concorrenza che è stata convertita in legge, oggi 9 dicembre, con l'approvazione definitiva della Camera. La misura, recependo una segnalazione dell'Agcm - modifica i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - per la costituzione e iscrizione di società tra professionisti (Stp) nella sezione speciale del relativo albo professionale.

Dunque, al fine di consentire ai professionisti di cogliere le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e per risolvere questioni che hanno anche generato un diffuso contenzioso di carattere interpretativo, la legge per la concorrenza chiarisce che i due requisiti di partecipazione, ossia il numero dei soci professionisti, da un lato, e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti che deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, dall'altro, non devono ricorrere cumulativamente, ma alternativamente.

Il mancato rispetto di uno dei due requisiti alternativi comporta lo scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società è tenuto alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a mettersi in regola nel termine perentorio di sei mesi. La legge fa salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti delle singole professioni.

Con la nuova disposizione «viene dunque esclusa - è spiegato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento - la necessità di cumulo dei due requisiti partecipativi che ha determinato ingiustificate limitazioni della concorrenza, ostacolando la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, ferma restando l'esigenza di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della società e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia comunque mantenuto in capo ai soci professionisti».

Si tratta di una misura che seppure semplifichi la costituzione delle Stp bilancia due necessità importanti: far sì che la governance della società sia in mano ai soci liberi professionisti senza indebolire la possibilità di reperire risorse finanziarie attraverso la partecipazione patrimoniale di soci finanziatori non professionisti.

Nonostante la segnalazione dell'Agcm, vi erano interpretazioni divergenti da parte di Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali in relazione ai requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di Stp (maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale). «Taluni Ordini professionali - si legge nella relazione - adottano un'interpretazione in base alla quale i due requisiti di partecipazione alla Stp devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società; altri Ordini professionali propongono, invece, una interpretazione secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti».

Secondo l'Agcm l'interpretazione più restrittiva «riduce l'efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione». Ora la legge non lascia più spazio a dubbi.

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