Quote rinnovabili obbligatorie, al 15 o 40% nelle ristrutturazioni importanti

Con il Dlgs pubblicato in "Gazzetta" l'obbligo di soddisfare una parte dei consumi tramite Fer scatta anche per la sola ristrutturazione dell'impianto termico

Le percentuali di consumi da coprire tramite impianti alimentati a fonti rinnovabili è modificata dal Dlgs che ha recepito la direttiva Red III, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 4 febbraio 2026. Le nuove regole si applicano ai titoli edilizi presentati 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto.

Le nuove regole non fanno più riferimento alle ristrutturazioni rilevanti, ma a quelle importanti di primo e secondo livello. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello (l'intervento interessa oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell'edificio e prevede anche la ristrutturazione dell'impianto termico) va coperto tramite impianti a Fer il 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e il 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello (l'intervento interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda e può prevedere la ristrutturazione dell'impianto termico) la quota Fer da raggiungere per la climatizzazione estiva e invernale è del 15%. La stessa percentuale va soddisfatta anche per i soli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico. Per ristrutturazione si intende «l'insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore» (la definizione è quella del Dm requisiti minimi).

Le percentuali vanno maggiorate di 5 punti per gli immobili pubblici. Per gli edifici di nuova costruzione la quota Fer resta al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici. In tutti i casi (ristrutturazioni e nuove costruzioni) c'è da rispettare la potenza elettrica minima, la cui formula per il calcolo resta invariata.

L'obbligo di coprire i consumi tramite Fer può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III del Dlgs 199 del 2021. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative di tale disposizione.

Le nuove regole non si applicano se si dimostra che l'intervento non è tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. L'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.

Sempre in tema rinnovabili vengono rivisti in nuovi obiettivi. In accordo al Pniec inviato alla Commissione europea a luglio 2024, sale dal 30 al 39,4% la quota di rinnovabili da raggiungere al 2030, calcolata sul totale dell'energia consumata nel Paese nei diversi settori di utilizzo: elettricità, riscaldamento/raffrescamento, trasporti. Viene rivisto anche l'obiettivo (ora vincolante e non più facoltativo) di incremento annuo di energia da rinnovabili nei consumi finali per il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere di almeno l'1,1% negli anni dal 2026 al 2030.

Altro target al 2030 (indicativo e non vincolante) riguarda la quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici che, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, è pari al 40,1%. Inoltre, sempre con orizzonte 2030, l'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate nel settore dell'industria è pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale. 

Decreto legislativo 9 gennaio 2026 n. 5

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

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