L'Inps ha pubblicato una circolare che dà il via alla possibilità di ricongiungere i contributi verso la gestione separata Inps da altre gestioni previdenziali o dalla gestione separata Inps verso altre Casse, comprese quelle professionali come Inarcassa. La circolare dà attuazione a quanto aveva già chiarito il ministero del Lavoro lo scorso novembre e consente di avviare l'iter al fine di unire periodi contributivi distribuiti tra la gestione separata dell'Inps e la cassa di previdenza professionale.
Con la nota del ministero del Lavoro e la circolare dell'Inps ci si allinea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che - a partire dalla pronuncia della Cassazione 26039 del 2019 - riconosce il diritto del professionista a ricongiungere presso la Cassa privata i contributi "depositati" presso la gestione separata dell'Inps. La ricongiunzione da e verso la gestione separata Inps ora è diventata, a tutti gli effetti, una delle opzioni a disposizione di architetti e ingegneri, che si aggiunge alle già possibili totalizzazione e cumulo.
Si tratta di un passaggio non da poco, in quanto sono diverse le casistiche che conducono gli architetti a versare contributi alla gestione separata dell'Inps. Può accadere, ad esempio, per le borse di dottorato oppure agli architetti che hanno un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso dei docenti che contemporaneamente svolgono la libera professione per la quale devono versare i contributi alla gestione separata dell'Inps.
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Ricongiunzione verso Inarcassa
La circolare chiarisce, però, solo le regole per la ricongiunzione verso la gestione separata dell'Inps, limitandosi ad affermare che per le ricongiunzioni in uscita si applicano i criteri stabiliti dalla legge 45 del 1990 che regola la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Dunque, per le ricongiunzioni verso Inarcassa arriverà probabilmente una apposita comunicazione.
Intanto su Inarcassa Online, alla domanda: "È possibile già ricongiungere verso la cassa contributi versati presso la gestione separata dell'Inps?", Inar chat risponde: «Sì, è possibile ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata dell'Inpsverso Inarcassa. Recentemente, è stata data la possibilità ai liberi professionisti di ricongiungere i contributi della Gestione separata Inps, sia in entrata che in uscita, per unificare la propria posizione previdenziale e costruire una pensione completa. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata prima della liquidazione del trattamento pensionistico e può essere effettuata tramite l'area riservata su Inarcassa On Line (iOL)».
È utile conoscere allora le regole per le ricongiunzioni in Inarcassa, che finora - va ribadito - non consentivano la ricongiunzione con la gestione separata dell'Inps.
In Inarcassa la ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente, poiché consiste nel trasferimento del montante contributivo accreditato presso l'altro ente previdenziale. La ricongiunzione di periodi precedenti a tale data può essere onerosa in quanto si applica il calcolo "retributivo", ma si può anche scegliere di applicare il metodo "contributivo" e non pagare alcun onere. Una possibilità questa riservata a chi ha un'anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 15 anni alla data della domanda.
Rispetto, ad esempio, al cumulo (gratuito), la ricongiunzione permette di valorizzare anche i periodi assicurativi coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Questi nella ricongiunzione sono considerati utili ma l'anzianità contributiva viene conteggiata una sola volta.
Ricongiunzione verso la gestione separata dell'Inps
Dovrà essere rispettato - chiarisce la circolare - il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione "in entrata" verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell'obbligo contributivo per tale gestione). In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.
La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l'interessato alla ricongiunzione a corrispondere l'onere, calcolato applicando l'aliquota Ivs vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi.
Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.
di Mariagrazia Barletta
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