Con la circolare n. 1 del 2026, l'Ispettorato nazionale del lavoro si è soffermato sulle novità introdotte dal Dl Sicurezza convertito in legge, fornendo chiarimenti sull'obbligo di badge nei cantieri.
Il Dl - va ricordato - introduce l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere: la tessera con i dati di riconoscimento del lavoratore dovrà avere un codice univoco anticontraffazione e contenere informazioni anche sulla data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
L'Inl ricorda anche il Dlgs 81 e la legge 136 del 2010 prevedono, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, l'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
«Il badge di cantiere - chiarisce innanzitutto l'Inl - non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del DLgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione».
«Occorre sottolineare che, anche alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025 che provvederà ad individuare "le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate"».
«Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso - sottolinea ancora l'Ispettorato nazionale del lavoro -, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano "fisicamente" nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l'estensione della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008».
Infine, l'Inl segnala che «il D.L. n. 159/2025 ha, altresì, chiarito che l'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 - che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti "la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore" nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento - trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 3, comma 2».
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