Appalti sopra-soglia: affidare solo il Pfte è frazionamento artificioso

La risposta del ministero delle Infrastrutture a un quesito posto da una stazione appaltante

L'affidamento diretto del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) costituisce un frazionamento artificioso se l'importo complessivo dell'intera progettazione, per un'opera unitaria, supera la soglia europea. Ad affermarlo è il ministero delle Infrastrutture nella risposta a un quesito inviato da una stazione appaltante al servizio di supporto giuridico del dicastero. 

La stazione appaltante chiede di conoscere se sia legittimo e non configuri un frazionamento artificioso, l'affidamento diretto del solo Pfte, il cui importo rientra nella soglia prevista per tale procedura, per un servizio di progettazione il cui valore complessivo totale, cumulando il Pfte con la successiva progettazione esecutiva e direzione dei lavori, che saranno invece affidate tramite gara competitiva, superi la soglia eurounitaria.

Per gli esperti del Mit «se l'importo della progettazione di fattibilità, di quella esecutiva e della direzione dei lavori supera la soglia eurounitaria, considerata l'unitarietà dell'opera da progettare, pare doversi escludere l'affidamento diretto della sola progettazione relativa al Pfte». 

Il ministero cita un provvedimento dell'Anac, in cui l'Authority aveva trattato un caso simile a quello arrivato all'indirizzo del Mit. Secondo l'Anticorruzione, infatti, «le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono tenute a dare priorità - anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all'art. 37 del nuovo codice - all'affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un'opera unitaria» (Comunicato del 10 luglio 2024). 

Nello stesso comunicato l'Anac precisa anche che: «L'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata».

«La giurisprudenza - scrive sempre l'Anac - qualifica come illegittimo il comportamento dell'amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti «prive di autonomia funzionale».

La risposta Mit 4139 del 2 marzo 2026

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