Edilizia residenziale pubblica, il disegno di legge approda alla Camera: programma nazionale e fondi per 4 mld all'anno

Nel Ddl anche la ridefinizione dei bonus fiscali per il recupero, l'efficientamento energetico e l'attuazione di misure antisismiche che riporta in vita anche il meccanismo della cessione del credito

Giunge al primo giro di boa il disegno di legge che punta a ridurre il disagio e l'emergenza abitativa tramite misure di sostegno e finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Un provvedimento indirizzato a promuovere interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico esistente in linea con il principio di azzeramento del consumo di suolo.

Si prevedono: un censimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte di comuni ed enti territoriali che dovranno stimare il proprio fabbisogno di alloggi; un programma nazionale pluriennale per creare nuovi alloggi di edilizia pubblica e sociale dal riuso dell'esistente. E poi un fondo ad hoc per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2026, cui si affianca un altro fondo da 3 miliardi annui fino al 2040 per incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente. A ciò si aggiunge un fondo per incentivare le Comunità energetiche rinnovabili e la ridefinizione dei bonus fiscali per il recupero, l'efficientamento energetico e l'attuazione di misure antisismiche, che riporta in vita anche il meccanismo della cessione del credito.

Dopo l'approvazione alla Camera, il testo dovrà essere esaminato e approvato dal Senato.

Censimento del patrimonio

Il Ddl prevede che i comuni e gli enti territoriali effettuino un censimento del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale per poi individuare il proprio fabbisogno di alloggi necessari a contrastare il disagio abitativo. La ricognizione include anche l'individuazione di immobili, di proprietà pubblica o appartenenti al patrimonio industriale da riconvertire, su cui intervenire per realizzare nuove abitazioni, escludendo le aree agricole o non soggette a trasformazione urbanistica e quelle vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I Comuni, inoltre, devono realizzare (e aggiornare almeno ogni due anni) un censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso. Tali informazioni sono pubblicate nei siti internet istituzionali dei comuni e confluiscono in una banca dati da istituire presso il ministero delle Infrastrutture.

Programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale sociale

Il Ddl prevede anche un Programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale sociale, denominato "Abita". Questo ha durata ventennale ed è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L'attuazione del programma è demandato ad un decreto interministeriale cui va il compito, tra l'altro, di definire l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale e di assistenza delle persone fragili. Per l'attuazione del programma è istituito un apposito comitato presso il Mit con rappresentanti dei diversi ministeri, del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza delle Regioni e dell'Anci. Per gli esperti del comitato non sono previsti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Al programma Abita si prevede di destinare tre miliardi di euro annui fino al 2040.

Fondo da 1 miliardo annuo a partire dal 2026

Il Ddl prevede l'istituzione, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture, di un altro fondo, destinato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il fondo ha il fine di sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni e di finanziare interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, programmati all'esito della ricognizione del patrimonio immobiliare.

Caratteristiche degli interventi

Gli interventi di riqualificazione del costruito devono necessariamente prevedere la riduzione dell'indice di vulnerabilità sismica e l'efficientamento energetico, con un miglioramento di almeno due classi o raggiungendo la classe C. I progetti di realizzazione o di riqualificazione degli alloggi devono prevedere, inoltre, se non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connessi e complementari alla residenza, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessari a garantire l'integrazione sociale.

Incentivi fiscali

Per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale il Ddl prevede una detrazione lorda pari al 40% fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. Per tale detrazione si immagina anche di far rivivere il meccanismo della cessione del credito. Il bonus può raggiungere l'aliquota del 100% per piccoli impianti eolici e fotovoltaici, per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione - nelle zone sismiche classificate 1, 2 e 3 - può arrivare al 60% per misure antisismiche che determino il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore. Si prevede, inoltre, di far accrescere l'ecobonus per l'edilizia residenziale pubblica e sociale proporzionalmente al numero di classi energetiche che, grazie all'intervento, vengono scalate.

Un fondo per le Cer

Viene previsto anche un fondo da 130 milioni da distribuire per gli anni a venire fino al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer)

Potere sostitutivo

Il Ddl prevede anche che in caso di mancato rispetto, da parte delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle città metropolitane, degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal ministero delle Infrastrutture, dopo un invito a portare avanti i necessari adempimenti entro un termine massimo di 60 giorni, scattino i poteri sostitutivi.

Qualora le amministrazioni non si attivino, su proposta della competente direzione generale del Mit e sentito il soggetto attuatore, il ministro delle infrastrutture attribuisce al provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio o, in alternativa, ad uno o più commissari ad acta il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all'esecuzione dei progetti. Il provveditorato o i commissari procedono con "poteri speciali" adottando ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei ministeri competenti.

Il testo approdato in Aula alla Camera

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