Dl Pnrr, ok alla Camera: novità (definitive) per permessi di costruire, Scia, silenzio-assenso e conferenze di servizi

Il testo passa "blindato" al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 20 aprile. Dunque quasi impossibile che vi siano ulteriori modifiche al provvedimento

di Mariagrazia Barletta

Conferenza di servizi accelerata con termini ridotti per il rilascio delle determinazioni delle amministrazioni e meccanismi per superare i dissensi non motivati. E poi modifiche al silenzio-assenso con impatto sul permesso di costruire e con l'intento di recepire gli ultimi indirizzi della giurisprudenza per non lasciar spazio ad interpretazioni non univoche. Ed ancora, la decadenza da benefici per chi ha presentato la Scia fornendo dichiarazioni non veritiere.

Sono alcuni dei contenuti del disegno di legge di conversione del Dl Pnrr approvato in Aula alla Camera con voto di fiducia. Dopo l'ok di Montecitorio il testo passa blindato all'altro ramo del Parlamento. Il Dl va infatti convertito in legge entro il 20 aprile. Dunque, i contenuti possono essere ritenuti - salvo sorprese - definitivi.

Silenzio-assenso

Con una modifica all'articolo 20 della legge 241 del 1990, il provvedimento stabilisce che il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Si tratta di una modifica che accoglie un indirizzo ormai prevalente della giurisprudenza, secondo cui il silenzio-assenso - decorsi i termini di risposta e di azione della Pa, traducibili in un atto di diniego o nella attivazione della conferenza di servizi - si forma al verificarsi dei requisiti "formali", ossia se il richiedente è legittimato a richiedere il permesso e se presenta la documentazione richiesta. 

In questo modo, si accantona - una volta e per tutte - l'interpretazione opposta secondo cui per la formazione del provvedimento "per silentium" deve verificarsi anche un'altra condizione, ossia l'intervento da autorizzare deve essere conforme alla normativa edilizia ed urbanistica. Dunque, secondo questo secondo indirizzo, l'assenso si ha solo quando l'atto tacito è legittimo.

Come si diceva, il Dl Pnrr nega questa seconda (e ormai superata) interpretazione con effetto sulle istanze di permesso di costruire, affermando che «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto». In definitiva, significa che il silenzio assenso può formarsi anche nel caso in cui l'intervento da autorizzare non sia conforme alla normativa edilizia ed urbanistica.

Inoltre, diventa automatico, e non più su istanza del privato, l'invio da parte dell'amministrazione della ricevuta attestante l'accoglimento della domanda per silenzio-assenso. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione deve comunque inviare tale attestazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nell'istanza e deve farlo entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. Decorso inutilmente tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato (resa ai sensi del Dpr 445 del 2000) o del progettista abilitato. 

La conferenza di servizi accelerata

Il provvedimento interviene sull'articolo 14-bis della legge 241 del 1990 sulla conferenza semplificata e riduce da 45 a 30 giorni i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità "asincrona" devono rendere le proprie determinazioni. Se alla conferenza partecipano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica, allora il termine per esprimersi è ridotto a 60 giorni (prima della modifica apportata dal Dl erano concessi 90 giorni). Sono «fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea».

Viene anche rafforzato l'obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia, patrimonio culturale e ambientale o preposte alla tutela della salute e alla difesa dell'incolumità pubblica. Più nel dettaglio, in caso di dissenso o di assenso condizionato, le amministrazioni sono tenute ad indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e a fornire la quantificazione, dove possibile, dei relativi oneri finanziari.

Un altro elemento importante è la riunione in modalità telematica. Se la conferenza in forma semplificata e "asincrona" non produce una determinazione positiva o negativa, viene attivata una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale quella procedente prende atto delle diverse posizioni e procede «senza ritardo» alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Se necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente con una conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona. In questo caso i tempi per l'indizione della conferenza sono ridotti da 45 a 30 giorni.

Il provvedimento modifica anche i termini per la conclusione dei lavori della conferenza simultanea (art. 14-ter della legge 241 del 1990) che passano da 45 a 30 giorni e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Scia 

Il provvedimento modifica anche l'articolo 19 della legge 241 del 1990 sulla Scia, prevedendo che, nel caso di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445 del 2000). Secondo tale articolo, qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Controlli sulle dichiarazioni per le attività private soggette a comunicazione

Con una modifica approvata alla Camera viene modificato il decreto sui regimi amministrativi delle attività private (le attività private (Dlgs 222 del 2016). Si prevede che per le attività per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applichino le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Si prevedono, inoltre, in caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, inoltre, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Alloggi universitari

Il provvedimento dispone che il Commissario straordinario (attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026) resti in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del Pnrr relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Si prevede, inoltre, che gli interventi edilizi necessari ai fini del mutamento di destinazione d'uso per la realizzazione di residenze universitarie, possano essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. In tali casi, si prevede espressamente che non sia necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.

Finanziamenti per aree interne a rischio sismico

Viene autorizzato uno stanziamento di 90 milioni per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche nei territori dei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'onere è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione - ciclo 2021-2027.

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