Il ministero del Lavoro ha pubblicato le Faq per chiarire alcuni punti dell'accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 con cui sono stati aggiornati i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza e la relativa durata. L'accordo, entrato in vigore il successivo 19 maggio, introduce novità anche per la formazione e l'aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Csp e Cse).
Nelle Faq - elaborate per dare risposta ai quesiti interpretativi pervenuti alla direzione generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa - viene evidenziata un'importante novità che riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante, tra cui i coordinatori per la sicurezza nei cantieri.
La Faq numero otto, in particolare, chiarisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti per Coordinatori per la sicurezza conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo che nel caso dei coordinatori è di 120 ore.
Va ricordato che per i coordinatori l'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, e le ore minime complessive da accumulare sono 40. Un aspetto importante - viene sottolineato nelle Faq - è che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell'aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere riconquistato. Dunque, se in 10 anni non si è provveduto all'aggiornamento, l'abilitazione decade e bisogna nuovamente seguire il corso abilitante di 120 ore.
Va anche ricordato che con il nuovo accordo, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, ad ogni affidamento d'incarico, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. Ad esempio, se un coordinatore prende un incarico ad aprile 2026 nell'arco temporale aprile 2021-aprile 2026 deve aver accumulato almeno 40 ore di aggiornamento. Dunque, ad ogni affidamento di incarico bisogna dimostrare di essere in regola.
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