Posta Elettronica Certificata obbligatoria per architetti e ingegneri

nel Decreto Legge "anti crisi" del 28 novembre 2008

Questo articolo fa riferimento al Decreto 185/2008 detto "anti-crisi", che nel frattempo è stato definitivamente convertito con la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il recente Decreto Legge "anti crisi" (28 novembre 2008) prevede che professionisti iscritti a un Albo e imprese si dotino obbligatoriamente di una casella di Posta Elettronica Certificata, uno strumento che permette l'invio di messaggi e-mail che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cosa dice il Decreto

Tutto è contenuto nell'art. 16, che parla di "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese".
"[...] I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Si tratta di un sistema già molto diffuso in altri paesi europei, che speriamo contribuisca a semplificare le comunicazioni fra professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni, e a ridurne tempi e costi. Dovrebbe sostituire gran parte delle comunicazioni cartacee inviate per raccomandata, invio di documentazione, richieste, concorsi, gare, notifiche di atti giudiziari, etc.

Ma i Comuni lo sanno?

Dovrebbero. Nel nostro paese il condizionale è sempre dovuto, anche quando è legge. Questo obbligo è tale per la Pubbliche Amministrazioni già dal novembre 2007 (Codice dell'Amministrazione Digitale, marzo 2005). Ne avete avuto notizia? Vi siete mai sentiti dire "architetto! non si scomodi a mandarci i documenti per raccomandata, non perda tempo alla posta, ci mandi tutto per Posta Certificata".

Per motivi principalmente legati all'inerzia delle Pubbliche Amministrazioni e forse anche a una scarsa propensione degli italiani verso le nuove tecnologie che non servano a divertirsi o a telefonare, questo strumento, in circolazione da qualche anno, non è molto comune, anzi.

Il Governo lo sa bene come stanno le cose, tant'è che ribadisce il concetto per quelle amministrazioni ancora indietro nell'attuazione della riforma. Sempre all'art. 16: "Le amministrazioni pubbliche [...], qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica."

Eccolo qui l'elenco delle pubbliche amministrazioni che si sono dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento non ne troverete molte. Ma si tratta di un obbligo di legge, possiamo e dobbiamo far valere i nostri diritti.

gli Albi degli indirizzi P.E.C.

La comunicazione ha il valore di una raccomandata A.R. solo se sia mittente che destinatario hanno una casella PEC. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale.

Per questo diventa importante la costituzione degli elenchi degli indirizzi. Per le P.A. abbiamo già visto. Per le imprese ci vorranno almeno tre anni ("Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata").

Ai professionisti dovranno pensare gli Ordini professionali. Dice l'art. 16: "Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

È una piccola grande rivoluzione. Non solo gli Albi dovranno pubblicare in via telematica (= Internet) i nostri indirizzi di casa o di studio, ma anche i nostri indirizzi di Posta Elettronica Certificata. E che nessuno cominci a lamentarsi di violazioni della privacy. Gli Albi esistono perché il professionista deve essere rintracciato. Un indirizzo PEC non è la nostra mail personale.

Il legislatore si è anche preoccupato di specificare che l'accesso a questi elenchi non debba costare nulla. Comma 10: "La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del esente articolo avviene liberamente e senza oneri."

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