Appalti pubblici: dal 1° gennaio 2014 nuove soglie

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14 dicembre 2013 L 335 il Regolamento della Commissione Europea N. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

Queste le nuove soglie dal 1° gennaio 2014
negli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali:
– 130.000 Euro a 134.000 Euro;
– 200.000 Euro a 207.000 Euro;
– 5.000.000Euro a 5.186.000 Euro.


negli appalti nei settori esclusi la soglia passa dagli attuali:
–  400.000 Euro a 414.000 Euro;
– 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.

REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE 13 dicembre 2013 N. 1336/2013
che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14 dicembre 2013 L 335)


LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’art. 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’art. 78,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’art. 68,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «l’accordo»). Occorre che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’art. 16 della direttiva 2004/17/CE.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) Il testo dell’art. 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
2) Il testo dell’art. 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR».IT 14.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335/17

Art.  2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) Il testo dell’art. 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
2) All’art. 8, il comma 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
3) All’art. 56, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
4) All’art. 63, paragrafo 1, comma 1, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
5) All’art. 67, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

Art.  3
Il testo dell’art. 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

pubblicato in data: 20/12/2013