Appalti pubblici – nuove modalità di versamento dei contributi in sede di gara
Le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore dal 1° maggio 2010.
Le istruzioni operative saranno rese disponibili sito a partire dal 1° aprile 2010, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguarsi per tempo alle stesse.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha emanato la Deliberazione 15 Febbraio 2010 concernente l’ Entità e le modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’anno 2010 (in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
La deliberazione si applica a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del DLgs n. 163 del 2006 ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, relativi sia ai settori ordinari che ai settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del codice, gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente e gli organismi di attestazione sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste dal Provvedimento:
Importo posto a base di gara |
Quota per le stazioni appaltanti |
Quota per ogni partecipante |
da 150 fino ad un importo inferiore a 500 | 150,00 | 20,00 |
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 | 250,00 | 40,00 |
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 | 400,00 | 70,00 |
oltre 5.000 | 500,00 | 100,00 |
Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
(Giuliana Dima)
Deliberazione 15 Febbraio 2010
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l’anno 2010
VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l’anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 18 novembre 2009, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2010;
RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2010, i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui è stato approvato il presente provvedimento;
SENTITI gli operatori del settore nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2010;
VISTE le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010, con cui tale provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che, trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni, il presente provvedimento diventa esecutivo;
PRESO atto dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
Delibera
Articolo 1 Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 2 Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Importo posto a base di gara |
Quota per le stazioni appaltanti |
Quota per ogni partecipante |
da 150 fino ad un importo inferiore a 500 | 150,00 | 20,00 |
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 | 250,00 | 40,00 |
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 | 400,00 | 70,00 |
oltre 5.000 | 500,00 | 100,00 |
Articolo 3 Attivazione delle procedure di scelta del contraente
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
L’attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità operative pubblicate sul portale dell’Autorità, anche per le procedure esonerate dall’obbligo di contribuzione.
Articolo 4 Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l’importo totale posto a base di gara ai sensi dell’art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.
5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Articolo 5 Riscossione coattiva e interessi di mora
1. II mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Articolo 6 Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Articolo 7 Disposizione finale
1. I1 presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il l° marzo 2010.
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pubblicato in data: 17/03/2010