Arbitrati: rinviata di 6 mesi l’entrata in vigore della norma che ne vieta il ricorso

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007, il Decreto Legge 248/2007 che contiene (art. 15) la norma che differisce di 6 mesi l’entrata in vigore del divieto di rivolgersi ad arbitri privati per la soluzione del contenzioso che veda impegnata la pubblica amministrazione, introdotta dall’art. 3, comma 19 della Legge Finanziaria 2008.
Il rinvio è stato reso necessario per poter riorganizzare le sezioni specializzate dei Tribunali che oggi si occupano di brevetti, e che dal 1° luglio saranno responsabili anche per il contenzioso tra PA e imprese, che prima veniva risolto con il ricorso agli arbitrati, oggi proibiti.
Il divieto è stato introdotto dall’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre u.s., che al comma 19 vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:
– alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al DLgs 30 luglio 1999, n. 300);
– alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;
– agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

I soggetti destinatari del divieto non coincidono con i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici.
In primo luogo, la nozione di "amministrazione aggiudicatrice" ricomprende anche gli organismi di diritto pubblico (art. 3, commi 25 e 26 DLgs 163/06), ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria che sia:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. In secondo luogo, esso trova applicazione – entro determinati limiti e a determinate condizioni – rispetto ad appalti affidati da altri soggetti aggiudicatori e, in primo luogo, dai concessionari di lavori pubblici (cfr. in particolare gli articoli 32 e 142).

Il comma 19 individua le conseguenze della violazione del divieto:
– nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti;
– nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

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Legge 24 dicembre 2007 n. 244
Art. 3 – commi da 19 a 23.
19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All’articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

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Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (GU n. 302 del 31-12-2007)

Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’art. 1 del DLgs 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

pubblicato in data: 08/01/2008

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