Conferenza di servizi: modificata la disciplina

Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso n. 125.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 introduce, tra le altre cose, all’art. 49, una serie di modifiche alla disciplina della conferenza di servizi contenute nella legge n. 241 del 1990Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con finalità di semplificazione ed accelerazione dei tempi per l’adozione del provvedimento finale

In particolare apporta delle modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 della citata legge 241/1990.

L’art. 49 è composto da 4 commi:

Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria : stabilisce che, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la decisione di indire la conferenza di servizi è facoltativa, mentre fino ad ora l’amministrazione procedente doveva “di regola” indirla.
Lo stesso comma 1, chiarisce, con riferimento alla conferenza di servizi decisoria, che l’assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga l’amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.


Il comma 2 introduce numerose modifiche all’art. 14-ter della legge n. 241 che disciplina i lavori della conferenza di servizi per consentire, secondo la relazione illustrativa, semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

Il comma 2:
– prevede che il soprintendente si esprima un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi;

–  evita, laddove possibile, la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede VAS (valutazione ambientale strategica);

– prevede che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.

In caso di VIA (valutazione di impatto ambientale) statale è previsto che l’amministrazione procedente, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza, chieda l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri.

Infine, al di fuori dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA (autorizzazione integrata ambientale), si considera acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza.


Il comma 3 apporta modifiche all’art. 14-quater della legge 241/1990, che disciplina gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi e prescrive che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.
Inoltre si provvede a semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 4 modifica l’art. 29 della legge 241/1990, che delimita l’ambito di applicazione della legge stessa, per prevedere che anche le disposizioni in materia di conferenza di servizi attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (analogamente a quanto già previsto per la partecipazione dell’interessato al procedimento, l’individuazione del responsabile del procedimento, la fissazione del termine di durata del procedimento, l’accesso ai documenti amministrativi, la durata massima dei procedimenti, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso).

 

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Articolo 49  (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. All’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “indice di regola” sono sostituite dalle seguenti: “può indire“;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti“.
2. All’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.”;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: “6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.”;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7.Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.”;
f) il comma 9 è soppresso.
3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “rappresentanti delle amministrazioni” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità“;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: “3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non e’ raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e’ espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate”.
4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola “assenso” sono aggiunte le seguenti “e la conferenza di servizi,”.

pubblicato in data: 18/06/2010